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BSA e FIMI: pericoloso 'far giurisprudenza' attraverso i media

Titoli e commenti di molte testate rischiano di generare disinformazione, nuovi comportamenti illegali e pesanti conseguenze economiche.
di a cura della Redazione | 24 gennaio 2007
Che la sentenza della Cassazione avrebbe fatto discutere, visto il tema bollente, era scontato. Secondo FIMI e BSA gli organi di informazione, dall'online ai telegiornali, hanno lasciato troppo spazio all'immaginazione. Ecco la loro posizione in merito al caso specifico, in realtà già resa nota nella sostanza, da altri.

Business Software Alliance (BSA) si unisce alle altre Associazioni di categoria – e in particolare a
FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) ed FPM (Federazione antiPirateria Musicale) per il settore discografico – nell'esprimere il più profondo disappunto per come la sentenza emessa dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione il 9 gennaio u.s. è stata riportata dai media, stravolgendone il reale significato giuridico in vista di una "presunta liceità" dello scambio di opere coperte da diritto d'autore in modalità file sharing.

"Diversi titoli e commenti pubblicati tendono a far pensare al lettore che la sentenza inaugura una stagione di diverso trattamento del file sharing di opere protette, e rischiano così di creare nel pubblico false aspettative inducendo a comportamenti che rimangono sanzionabili, oltre che forieri di gravi conseguenze economiche per il comparto dell'industria culturale", commenta Simona Lavagnini, Legal Counsel di BSA Italia.

Entrando nel merito della questione, è doveroso sottolineare che i fatti cui si riferisce la sentenza sono accaduti nel 1999, ossia precedentemente all'entrata in vigore sia della legge c.d. antipirateria (248/2000) sia della legge 43 del 2005, contenente anche disposizioni in materia di utilizzo abusivo tramite reti informatiche di opere dell'ingegno.

La legge 248, anzitutto, ha stabilito che costituisce reato la duplicazione abusiva di programmi per elaboratore, anche quando il fine sia quello di ottenere un profitto (anziché un lucro), fattispecie in cui ricade anche il mancato sostenimento del prezzo di vendita al pubblico del prodotto. Inoltre, la legge 43 del 2005 ha qualificato come reato la condotta di chi "mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta". Tale condotta è poi più severamente punita (con la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e della multa fino a 15.493 euro) se svolta con il fine di procurarsi un lucro. Senza contare che tali attività costituiscono comunque un illecito amministrativo oltre che un illecito civile, legittimando i titolari dei diritti d'autore a chiedere quantomeno il risarcimento del danno patito.

La legge vigente nel 1999, come giustamente ha riscontrato la Corte di Cassazione, non aveva questo tenore e per questo motivo la condotta degli studenti torinesi non è stata punita: una legge penale che aggrava la pena per una particolare azione non può infatti applicarsi alle azioni precedenti la sua entrata in vigore.

La disinformazione creata intorno alla citata sentenza deve essere però stigmatizzata in quanto foriera di gravi danni sia per il consumatore (il quale può sentirsi portato a commettere un'azione che costituisce in realtà un reato, nell'erronea supposizione che tale azione sia invece lecita), sia per tutti i settori industriali interessati ed i lavoratori che ad esse fanno riferimento, i quali possono patire le conseguenze derivanti dal possibile incremento di un'attività responsabile di danni ingentissimi, che si riverberano in ultima istanza nella mancanza di investimenti in ricerca e sviluppo creativi e, infine, anche nella mancata creazione di nuovi posti di lavoro nelle aziende dei settori colpiti dalla pirateria.


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