AGCOM, in relazione all’attuazione del decreto legge Bersani ha constatato che
a) sono state effettuate ispezioni presso gli operatori, dalle quali sono emerse alcune anomalie sull’effettivo rispetto della trasparenza tariffaria, che sono in corso di valutazione da parte degli Uffici per l’adozione delle conseguenti sanzioni;
b) sulle clausole di recesso, sono state richieste informazioni urgenti, anche sulla base di segnalazioni pervenute dalle associazioni dei consumatori. In proposito, l’Autorità rammenta che ogni modifica alle condizioni contrattuali in corso deve essere comunicata 30 giorni prima alla clientela e senza addebito di spese che non siano giustificate da costi effettivi per l’operatore;
c) per i costi di ricarica, l’attività ispettiva ha evidenziato, oltre ad alcune anomalie sulla trasparenza tariffaria, che gli operatori mobili hanno adottato differenti strategie in relazione alle modifiche delle condizioni economiche praticate ai clienti finali. In ogni caso, solo alcuni operatori hanno modificato le offerte commerciali, prevedendo un incremento dello scatto alla risposta ovvero del prezzo minutario.
Da qui è nata una Delibera (n. 126/07/CONS), in attesa di pubblicazione sulla GU, per introdurre "Misure a tutela dell’utenza per facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi telefonici e la scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259".
Il punto fondamentale è proprio la trasparenza e il preservare la possibilità di scelta del consumatore. Nessuno ostacolo quindi deve impedirgli di conoscere
gratuitamente: a) il piano tariffario e tutte le altre condizioni economiche loro
applicate in forza del contratto in vigore (dovrà essere inserito in ogni fatturazione); b) il proprio profilo di consumo telefonico.
In caso di servizi prepagati, il titolare della linea ha diritto alla medesima informazione mediante accesso interattivo alla rete.
Inoltre con cadenza bimestrale sia abbonati che utenti "ricaricabili" dovranno poter conoscere il numero totale delle chiamate e dei minuti delle singole voci di traffico (voce e dati) secondo la ripartizione prevista dalla documentazione di fatturazione, nonché la durata media e la durata totale delle chiamate effettuate.
Come anticipato la delibera sottolinea la necessità che l'utente possa scegliere con consapevolezza e garanzie.In ogni caso già da questa delibera, gli peratori della telefonia dovranno rendere disponibili, sui propri siti guide interattive per confrontare la spesa relativa a ogni offerta sottoscrivibile.
Le stesse modalità interattive dovranno garantire il confronto anche tra operatori differenti.