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Altroconsumo contro Peppermint

Dopo che la casa discografica tedesca Peppermint Jam Records GmbH ha inviato la richiesta risarcimento danni a 4.000 utenti internet italiani, Altroconsumo di rivolge al Garante sull aPrivacy, denunciando i contorni orwelliani della vicenda.
di Luca De Nardo | 18 maggio 2007
Altroconsumo ha scritto oggi all’Autorità garante per la protezione dei dati personali denunciando le modalità illegali, dai contorni orwelliani, attraverso cui la Peppermint Jam Records GmbH, casa discografica tedesca, ha raccolto circa 4000 indirizzi IP di utenti italiani in Rete, intimando loro di pagare 330 euro per aver condiviso dei file musicali in Rete.

Molti consumatori si sono rivolti ai giuristi di Altroconsumo denunciando il fatto di aver ricevuto una lettera da uno studio legale di Bolzano con la quale si richiede il risarcimento per una presunta violazione della legge sul diritto d’autore ai danni della società discografica tedesca.

La vicenda è di questi giorni e dimostra come la condivisione peer to peer in Rete di file audiovideo, nell’attuale quadro normativo sul diritto d’autore in evoluzione, anche a livello comunitario (con la direttiva IPRED2), e con pesanti attività di pressione da parte delle case produttrici, sia ritenuta una violazione piratesca del diritto d’autore, senza che si appuri se l’attività sia fatta non a fini commerciali, ma per fruizione personale dei contenuti. La vocazione punitiva da parte della Peppermint è palese: il valore commerciale dei file musicali condivisi in Rete è, per unità, inferiore a 1 euro, ma ai singoli consumatori, condannati senza prove, ne sono richiesti 330!!!

L’indirizzo IP dei soggetti contattati sarebbe stato reperito attraverso l’intercettazione con un software da parte di una società appositamente incaricata, la Logistep AG, con sede legale in Svizzera. L’associazione indipendente di consumatori ricorda che non esiste correlazione diretta e provata tra indirizzo IP e identità della persona, elemento cardine, invece, dell’arbitraria richiesta di danaro da parte della Peppermint.

Altroconsumo sottolinea nella lettera al garante che il Codice in materia di protezione dei dati personali vieta l’uso di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell’apparecchio terminale di un utente internet, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell’utente.

L’uso della Rete in tali termini, ricorda Altroconsumo, è consentito dal Codice solo per il tempo strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto dall’utente. Ciò solo nei riguardi dell’utente che abbia espresso il consenso precedentemente, attraverso un’informativa dove siano indicati in modo chiaro e preciso le finalità e la durata del trattamento.

Altroconsumo invita il Garante a intervenire immediatamente e offre ai consumatori coinvolti consulenza attraverso la casella e-mail peppermint@altroconsumo.it .

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