Altroconsumo contro Peppermint
Dopo che la casa discografica tedesca Peppermint Jam Records GmbH ha inviato la
richiesta risarcimento danni a 4.000 utenti internet italiani, Altroconsumo di
rivolge al Garante sull aPrivacy, denunciando i contorni orwelliani della vicenda.
di Luca De Nardo |
18 maggio 2007
Altroconsumo ha scritto oggi all’Autorità garante per la
protezione dei dati personali denunciando le modalità illegali, dai contorni orwelliani,
attraverso cui la Peppermint Jam Records GmbH, casa discografica tedesca,
ha raccolto circa 4000 indirizzi IP di utenti italiani in Rete, intimando loro
di pagare 330 euro per aver condiviso dei file musicali in Rete.
Molti consumatori si sono rivolti ai giuristi di Altroconsumo denunciando il fatto
di aver ricevuto una lettera da uno studio legale di Bolzano con la quale si richiede
il risarcimento per una presunta violazione della legge sul diritto d’autore ai
danni della società discografica tedesca.
La vicenda è di questi giorni e dimostra come la condivisione peer to peer in
Rete di file audiovideo, nell’attuale quadro normativo sul diritto d’autore in
evoluzione, anche a livello comunitario (con la direttiva IPRED2), e con
pesanti attività di pressione da parte delle case produttrici, sia ritenuta una
violazione piratesca del diritto d’autore, senza che si appuri se l’attività sia
fatta non a fini commerciali, ma per fruizione personale dei contenuti. La vocazione
punitiva da parte della Peppermint è palese: il valore commerciale dei file musicali
condivisi in Rete è, per unità, inferiore a 1 euro, ma ai singoli consumatori,
condannati senza prove, ne sono richiesti 330!!!
L’indirizzo IP dei soggetti contattati sarebbe stato reperito attraverso l’intercettazione
con un software da parte di una società appositamente incaricata, la Logistep
AG, con sede legale in Svizzera. L’associazione indipendente di consumatori ricorda
che non esiste correlazione diretta e provata tra indirizzo IP e identità della
persona, elemento cardine, invece, dell’arbitraria richiesta di danaro da parte
della Peppermint.
Altroconsumo sottolinea nella lettera al garante che il Codice in materia di protezione
dei dati personali vieta l’uso di comunicazione elettronica per accedere a informazioni
archiviate nell’apparecchio terminale di un utente internet, per archiviare informazioni
o per monitorare le operazioni dell’utente.
L’uso della Rete in tali termini, ricorda Altroconsumo, è consentito dal Codice
solo per il tempo strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione
o a fornire uno specifico servizio richiesto dall’utente. Ciò solo nei riguardi
dell’utente che abbia espresso il consenso precedentemente, attraverso un’informativa
dove siano indicati in modo chiaro e preciso le finalità e la durata del trattamento.
Altroconsumo invita il Garante a intervenire immediatamente e offre ai consumatori
coinvolti consulenza attraverso la casella e-mail peppermint@altroconsumo.it
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