Il caso è diventato tale. Qualche giorno fa la notizia, e le reazioni di Adiconsum e di Altroconsumo che ha coinvolto il Garante della Privacy che si è costituito in giudizio. Dopo la puntuale analisi da un punto di vista giuridico della vicenda realizzata da Consulentelegaleinformatico.it, siamo certi interessi i nostri lettori il punto di vista di Peppermint.
EP
Ecco quanto ha dichiarato a
M.M
Ci risulta che il Tribunale
di Roma abbia ordinato a Telecom ed ad altri ISP di fornire le utenze
telefoniche ed i recapiti degli utenti coinvolti nel “caso Peppermint”. Quali
informazioni sono state raccolte a carico degli utenti “sospetti” prima di
rivolgersi al Giudice ed ottenere il via libera dal suddetto Tribunale?
O.M
La casa discografica
ha incaricato un investigatore,
M.M
Come è stato possibile
sapere che gli utenti stessero violando i diritti della Vostra assistita e non – semplicemente - scambiandosi files in modo
definitivo? In quest’ultimo caso non
sussisterebbe alcun reato…
O.M
L’immissione di
opere dell’ingegno tutelate dal copyright
– o parti di esse – in reti telematiche costituisce sempre reato. Il vero
problema comunque non è l’aspetto penale, ma consiste nel danno patrimoniale
arrecato. Queste persone, di fatto, si sono arrogate una licenza mondiale di
distribuzione del rispettivo brano musicale senza averne il diritto.
Civilisticamente sono responsabili ex articolo 2043 del codice civile;
l’ammontare del danno è calcolato ai sensi dell’articolo 158 della legge sul
diritto d’autore.
M.M
Quanti brani musicali della
sua assistita, ciascun utente, in media, avrebbe reso disponibile in Rete?
O.M
Non ci sono
statistiche al riguardo perché le indagini vengono fatte con riguardo a singoli
brani. Comunque, basta aprire la rispetta “cartella condivisi” dell’utente (che
è aperta a tutti i partecipanti della Rete P2P e quindi è pubblica per
esplicita volontà dell’utente) per accorgersi che ci sono molte persone che
offrono tantissime opere tutelate. Dal punto di vista di quest’utente può
sembrare anche ragionevole perché, facendo in tal modo, raggiunge un posto
migliore nella graduatoria e riesce a “succhiare” più dalla rete.
M.M
Nella lettera inviata agli
utenti si lascia intendere ai medesimi –
qualora effettuino il pagamento richiesto - di non temere ulteriori
conseguenze. Com’è possibile tutto ciò,
tenuto conto che
O.M
L’eccezione in
ordine alla perseguibilità d’ufficio del reato non coglie il segno, perché è
puramente teorica: in pratica, per un “minireato” del genere, le autorità si
attivano soltanto su richiesta e sollecito del danneggiato. E come già detto,
il vero problema consiste nella perdita di fatturato delle imprese che
investono nel settore dell’intrattenimento, cioè prevale l’aspetto civilistico.
La sua Cliente ha intenzione
di agire realmente contro tutti i 4000 utenti o promuoverà solo qualche azione
a scopo dimostrativo?
O.M
Molte persone –
specialmente quelle assistite da un avvocato – aderiscono alla proposta di
transazione della Peppermint, probabilmente perché la somma richiesta è
veramente ragionevole. Le altre sappiano che non la passeranno facilmente.
Sicuramente, sarà difficile agire contro così tante persone, ma vorrei far
presente che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno avviene dopo
cinque anni, per questo motivo la Peppermint ha molto tempo per tutelarsi. Se
vuole, può chiamare in giudizio (gli utenti, ndr) uno dopo l’altro.
M.M
Cosa accadrà agli utenti che
decideranno di non pagare quanto richiesto?
O.M
La casa
discografica dovrà rivolgersi al Tribunale (Sezione specializzata per la
proprietà intellettuale) per chiedere il risarcimento del danno ed ovviamente
che non venga proseguita la diffusione illecita delle opere dell’ingegno. Se si
tratta di “heavy user” forse agirà
anche penalmente.
M.M
Sono in programma altre
iniziative analoghe?
O.M
Sì, abbiamo la
procura generale di altre imprese danneggiate.
M.M
Cosa pensa di questa nota
diffusa da Adiconsum a difesa dei consumatori?
O.M
Credo che le
persone che si sono affidate a quest’organizzazione sono mal consigliate. Da
quello che è stato pubblicato fino ad ora si evince che il problema dal punto
di vista giuridico non è stato ancora “digerito”. Altrimenti non riesco a
capire come mai si possa seriamente sostenere che ci sia stata una violazione
della privacy. Forse coloro che
gridano allarme al Garante della privacy
non hanno letto attentamente le ordinanze del Tribunale di Roma che ovviamente
hanno approfondito questa tematica. Siccome i dati sono stati raccolti per far
valere un diritto in sede giudiziaria non era necessario il consenso della
rispettiva persona. Questo è un’eccezione prevista dall’articolo 24, comma 1,
lettera f), dell’articolo 43, comma
1, lettera c) nonché dell’articolo 13, comma 5, lettera b) del Codice della privacy.
È anche
ragionevole, perché altrimenti l’impresa danneggiata non avrebbe la possibilità
di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e verrebbe violato
l’articolo 24 della nostra Costituzione.
Sarebbe anche
un’assurdità, perché anche il ladro che in un negozio è stato rintracciato dal
detective con l’aiuto della telecamera di sorveglianza non può aspettarsi di
cavarsela sostenendo che sia stata violata la sua privacy.
Sia aggiunto che
– con tutto il rispetto verso il lavoro che fanno le organizzazione dei
consumatori – le persone che illecitamente hanno diffuso opere d’ingegno
tutelate nell’internet, giuridicamente non possiedono la qualità di
“consumatori”, ma hanno una responsabilità extracontrattuale nei confronti
dell’impresa che hanno danneggiata con il loro comportamento, pertanto tutta la
normativa a tutela del consumatore non è applicabile.
M.M
La storia si ripete. Gli
utenti vogliono condividere liberamente i file in Rete. Le major difendono i
diritti di copyright delle loro opere. Qual è – secondo Lei – il
giusto compromesso e come e quando si potrà davvero ottenerlo?
O.M
La pirateria crea danni ingenti, particolarmente alle imprese
dell’intrattenimento. Per quanto riguarda, per esempio, i giochi elettronici,
si dovrebbe tener presente che giochi del genere vengono sviluppati da imprese
(c.d. developer) che formano teams di esperti (come Game-Designer, produttori,
autori, designer, programmatori, ideatori audio, musicisti e software tester).
Di solito, un team del genere è costituito da 20 fino a 50 persone, ma possono
essere anche più di 100. La produzione di un gioco dura da uno a tre anni e
costa mediamente da uno a 5 milioni di euro.
Ognuno che, nell’ambito di una rete peer-to-peer, mette a disposizione degli altri utenti giochi,
musica o film, deve sapere che danneggia gravemente le imprese che investono in
questo settore.
Non è una ragazzata, ma un serio rischio per l’intero settore
economico.
Vorrei evidenziare che la nostra economia europea si basa in gran
parte sulla creatività e la ricerca, pertanto la tutela della proprietà
intellettuale è un suo interesse vitale.
Non credo sia possibile che ci possa essere un compromesso, perché
di fatto siamo di fronte ad un fenomeno parassitario: uno lavora e investe e
l’altro si permette di utilizzare quest’opera per ottenere vantaggi personali.
Probabilmente, la soluzione migliore sono offerte flat, nel senso che si paga un
determinato importo mensile ad un distributore per poter scaricare un certo
ammontare di brani a propria scelta.
A queste risposte si contrappone però il parere di gran
parte della Rete, in gran subbuglio soprattuttto tra gli utenti che sono soliti
utilizzare il file sharing per scaricare e condividere brani musicali. Forti
perplessità sono state espresse anche da molti esperti legali di Internet e
Nuove Tecnologie. Tra questi, quello autorevole di Guido Scorza - Professore presso il Master di diritto delle nuove
tecnologie dell’Università di Bologna e presso
"
Non vi è dubbio che le
operazioni di monitoraggio poste in essere dalla Logistep AG si siano, almeno
in parte, svolte sul territorio italiano con conseguente applicabilità della
disciplina dettata dal Codice Privacy che non contempla la possibilità, per un
soggetto privato, di porre in essere - per di più attraverso strumenti
automatizzati - operazioni di trattamento di dati personali tanto ampie ed
indiscriminate"
“Nessun dubbio,
d’altra parte, può sussistere” – ha continuato Scorza “circa la circostanza che gli indirizzi IP acquisiti e catalogati dalla
Logistep costituiscono dati personali
degli utenti essendo agevolmente riconducibili alla loro identità. L’attività
posta in essere dalla società d’oltralpe, d’altra parte, non sembra poter
rientrare nella deroga di cui all’art. 24 del Codice Privacy che permette il
trattamento di dati personali “per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
La Logistep, infatti, ha presumibilmente trattato i dati di centinaia
di migliaia di utenti che si sono poi rilevati del tutto estranei alle
ipotizzate violazioni e, ad oggi,
la sua attività è stata utilizzata esclusivamente per esigere da alcune decine
di migliaia di utenti il pagamento di un importo di natura indennizzatoria
rispetto alle violazioni asseritamene poste in essere il che, certamente, non
costituisce esercizio di un diritto in sede giudiziaria così come prescritto
dalla richiamata disciplina.
In tale contesto, all’origine della vicenda di cui stiamo parlando
sembra esservi una plateale violazione della disciplina in materia di
trattamento dei dati personali alla
quale la Logistep non sembra potersi sottrarre semplicemente sbandierando la
propria “cittadinanza” svizzera.”
I dubbi e le perplessità circa la liceità dell’operato della
“squadra del grande fratello” sotto il profilo della disciplina della privacy
non finiscono qui.
È ancora Scorza a far notore come “la Peppermint si ritrova oggi a trattare dei dati personali nuovi ed
autonomi rispetto a quelli originariamente acquisiti dalla società svizzera,
risultanti dal data matching tra gli indirizzi IP, le informazioni relative
alle pretese violazioni dei propri diritti d’autore ed i nominativi dei
titolari delle utenze telefoniche corrispondenti a detti IP comunicatile dalla
Telecom.
Tali dati - almeno in
una certa percentuale - non sono certamente corretti.
In molte occasioni, infatti, il titolare dell’utenza telefonica cui
risulta associato un contratto di accesso ad internet non coinciderà con il
preteso autore della violazione contestata dalla Peppermint o, più semplicemente, con l’utente della
piattaforma di Peer to peer monitorata dalla Logistep”
Per chiarire il tutto ai lettori, l’esperto legale di
Internet Magazine fa questo esempio:
“Il Sig. Paolo Rossi,
padre di Mario, è titolare dell’utenza telefonica 066880…., tranquillo
pensionato ed analfabeta informatico, potrebbe essersi visto recapitare dallo
Studio Legale che assiste la Peppermint una lettera con la quale gli si chiede
di provvedere al pagamento dei famosi 330 euro per aver condiviso via internet
un certo brano musicale e, in caso di mancato pagamento, domani, potrebbe
vedersi trascinato dinanzi ad un giudice civile o penale quale “pirata
informatico”.
Sotto tale profilo, il trattamento che la Peppermint sta attualmente
ponendo in essere, appare evidentemente illecito”.
“Detto trattamento”
– agginge Scorza “d’altra parte, al pari
di quello originariamente posto in essere - e forse non ancora esauritosi -
della Logistep, avrebbe dovuto essere
notificato al Garante ai sensi dell’art. 37, lett. D) del Codice privacy.
L’omessa notifica al
Garante, ai sensi dell’art. 163 del Codice comporta per il trasgressore una
sanzione da
Se l’Ufficio del Garante, quindi, mostrasse, in questa vicenda la
solerzia e puntualità di recente manifestata per vegliare su vizi e virtù degli
uomini del Palazzo, la Peppermint e la Logistep - dopo aver inondato l’Italia
di richieste di pagamento - potrebbero vedersi recapitare una comunicazione
che, sotto lo stemma della Repubblica, chiede loro di versare all’italico
erario una piccola percentuale di quel milione e duecento mila euro che stanno
cercando di portare oltralpe”.
Ma il punto più
importante di tutti è forse questo: nella lettera di risarcimento inviata
agli utenti, innanzitutto, si lascia intendere che, se essi pagheranno
l’importo richiesto, potranno dormire sonni tranquilli al riparo da azioni
civili o penali.
“Sfortunatamente per
gli utenti” – precisa Scorza “
Non ha toni meno duri, in merito alla vicenda, il già
senatore Fiorello Cortiana, da
sempre un punto di riferimento per i
temi
In un’intervista rilasciata a
Al contrario, se si resta uniti e si scrive tutti al Garante Privacy, si può dare la dimostrazione che il popolo della Rete è più forte di chi tenta illegittimamente di sostituirsi alla sua sovranità.
Più o meno sulla stessa linea il noto magistrato Giuseppe Corasaniti, autorevole studioso di problemi giuridici della comunicazione e dell'Informatica e direttore scientifico di Medialaw.
“Mi
pare un paradosso causato, soprattutto, da una anacronistica legge sul
diritto d’autore, frammentata e a tratti farraginosa, da una scarsa considerazione delle garanzie
esistenti in materia di privacy, e ovviamente da una strategia aggressiva, in
verità non solo italiana, che sta prendendo piede nei confronti del “file
sharing” . “Il rischio” – ha aggiunto il magistrato – “è evidentemente quello di
considerare la rete in sé, in tutte le sue applicazioni, un qualcosa di
illecito, anche solo potenzialmente.
È una sorta di “guerra santa” che,
purtroppo, non è utile davvero a nessuno, come tutte le guerre, sante o
meno. Occorre invece trovare spazi di mediazione e comprensione reciproca”.
Nota
importante – Mentre scriviamo
apprendiamo con soddisfazione che (Adnkronos)
“con riferimento alla vicenda degli utenti italiani, ai quali
Nei prossimi numeri di Internet Magazine, Idea Web e Win Magazine, in Edicola a Giugno, troverete un ampio approfondimento sul caso Peppermint-Logistep e sulla tutela dei diritti d’autore connessi all’utilizzo del file sharing.
Redazione Internet Magazine