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E-commerce. Quando il server è davvero 'stabile'

I presupposti perché i proventi dell'attività di e-commerce esercitata da un soggetto non residente siano tassati in Italia. Risoluzione n. 119/E del 28 maggio 2007.
di Luca De Nardo | 04 giugno 2007

Se un soggetto non residente svolge la propria attività commerciale attraverso un server di suo utilizzo esclusivo, installato per un tempo indefinito in Italia, siamo di fronte a una stabile organizzazione, i cui proventi sono assoggettati a tassazione nel territorio dello Stato. E' la conclusione cui è giunta l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 119/E del 28 maggio 2007, documento che permette di evidenziare "gli elementi e i presupposti teorici delle stabili organizzazioni che si avvalgono di apparecchiature informatiche".

Quando, se l'attività esercitata è di commercio elettronico, la stessa è identificabile come stabile organizzazione? Nel Testo unico delle imposte sui redditi non si trova indicazione, per così dire, "in positivo". Il legislatore, lasciando fermi i criteri base di "agente" e, proprio del caso esaminato, di "sede fissa d'affari", ha, al contrario, stabilito che non configura stabile organizzazione "la disponibilità a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi". In sostanza, resta esclusa l'ipotesi in cui "l'attività della sede fissa nel suo insieme abbia carattere preparatorio e ausiliario". Come dire che non si ha stabile organizzazione allorché l'elaboratore sia deputato a fornire informazioni, a raccogliere dati, a eseguire, insomma, ogni tipo di operazione propedeutica allo scambio vero e proprio.

Stabilito ciò, l'Agenzia delle entrate ha precisato che un server "essendo dotato di una consistenza fisica, può configurare…una sede fissa d'affari" (l'articolo 162 del Tuir definisce la stabile organizzazione come "una sede fissa d'affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività nel territorio dello Stato"). Ciò a condizione che, facendo riferimento al Commentario Ocse, il server permanga in un luogo specifico (in Italia) per un tempo sufficiente a considerarlo, per l'appunto, "base fissa", e che sia nella piena disponibilità del soggetto non residente, a prescindere dal titolo giuridico da cui questa deriva (proprietà, locazione, eccetera).

Un server dalle caratteristiche così delineate può, perciò, considerarsi una stabile organizzazione se, superando la "condizione negativa" all'inizio illustrata, consente di commercializzare i beni-merce dell'azienda non residente. Tipica è l'attività di e-commerce diretto, in cui i beni o i servizi sono "scaricabili" direttamente dall'elaboratore (fotografie, giochi, brani musicali, software, eccetera) e tutte le fasi del contratto, compresi acquisizione e pagamento, si realizzino per via telematica.

Alfonso Lucarelli
FiscoOggi.it


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