Scorrendo i molteplici provvedimenti normativi che si
riferiscono, direttamente o indirettamente, alle nuove tecnologie, ciò che
traspare è la presenza di un Legislatore a volte ingombrante, non sempre in
sintonia con il mondo del web e le sue iperdinamiche frontiere.
Simile sensazione diviene certezza nel momento in cui si
ripercorre la rassegna stampa successiva all’emanazione, nell’estate de 2005,
della normativa antiterrorismo racchiusa in due provvedimenti, la L. n.
155/2005 ed il D.M. 16.08.06, più noto come Decreto “Pisanu”. Ed in effetti
addetti ai lavori e riviste specializzate hanno manifestato non poche
perplessità in riferimento alle norme che - nell’ambito della suddetta
disciplina - riguardano la rete telematica.
Ci si riferisce agli obblighi che a seguito
dell’introduzione della predetta normativa attualmente incombono sui gestori di
servizi pubblici di qualsiasi tipo che offrono al pubblico la connessione ad
Internet, tramite terminali (anche self service), prese ethernet o wi-fi.
Con il presente contributo, in particolare, si vuole
prestare particolare attenzione alla lett.b) del art.1 D.M. 16.08.06, in forza
della quale tutti i soggetti in precedenza richiamati (analiticamente
individuati dagli artt. 1, 3 e 4 del D.M. 16.08.06), nel momento in cui
forniscono la connessione ad Internet hanno l’onere di procedere
all’identificazione dell’utente del servizio prima di consentirgli l’accesso,
chiedendo un documento di identità, trascrivendo su un registro o su un pc i
dati anagrafici, indicando il tipo ed il numero di documento, nonché procedendo
a fotocopiare il medesimo (art. 1, lett. b, D.M. 16.08.06).
L’introduzione delle predette incombenze - come sopra
accennato - è stata ampiamente criticata e ciò in ragione di un duplice ordine
di considerazioni.
In primo luogo ed in linea di principio è possibile
osservare come obbligare il titolare o il gestore di esercizio pubblico ad
identificare l’utente significa investire gli operatori di un ruolo di polizia
pubblica di cui con ogni probabilità i medesimi avrebbero fatto volentieri a
meno, non apparendo certo corretto che questi siano investiti di poteri di
controllo non connaturati alla loro funzione, appartenendo istituzionalmente ad
altro soggetti.
Soprattutto però è stato rilevato come il predetto obbligo
di identificazione, essendo facilmente eludibile (non è infatti da escludere
che l’utente fornisca, senza essere scoperto, un documento contraffatto), si
traduca in realtà in un’inutile orpello, il cui unico effetto è quello di
impedire la rapida diffusione delle nuove tecnologie.
A tal proposito l’indice è puntato, con particolare vigore,
nei confronti della macchinosa procedura di identificazione - richiesta,
esibizione e fotocopia documento identificativo - la quale se è stata mal
digerita dai gestori dei locali dove è possibile usufruire di connessione
internet (internet cafè o internet point), appare addirittura un non senso per
gli accessi con tecnologia wi-fi.
Ed in effetti, ci si domanda, come procedere all’identificazione
del cliente - mediante fotocopia della carta d’identità del medesimo! - nei casi
in cui, come appunto nelle ipotesi di accessi internet wi-fi, non ci sia un
soggetto fisico preposto all’area di fruibilità della connessione Internet.
Per rispettare la norma bisognerebbe predisporre pur sempre
un punto di controllo. In tale ipotesi però, considerato che il vantaggio del
wi-fi era ravvisato proprio nella possibilità di un accesso snello e senza la
predisposizione di aree necessariamente presidiate, imporre un controllo fisico
vero e proprio, significherebbe frustare le potenzialità di una simile
tecnologia.
Le problematiche appena riassunte sono ancora oggi attuali, poiché
gli operatori del mondo Internet, dopo aver protestato nell’immediatezza dell’introduzione
del Decreto "Pisanu", sono passati alle vie di fatto, escogitando dei
sistemi per ottemperare all’obbligo di identificazione nel modo più pratico
possibile.
In primo luogo alcune aziende presenti nel mercato wi-fi,
proprio per evitare di procedere all’analitica identificazione di ogni singolo
cliente, hanno previsto la distribuzione agli utenti di “scratch card” numerate
in cambio di una fotocopia del documento di identità, in tal modo consentendo
un accesso ad Internet rapido, controllato e gratuito.
La vera novità (almeno per l’Italia), di cui si è avuto
notizia con i primi mesi del 2007, è rappresentata dalla particolare modalità
di identificazione predisposta dai c.d. hotspot -punti di accesso alle rete
svincolati dagli Internet Service Provider e disponibili a chiunque disponga di
dispositivi dotati di tecnologia wireless- i cui utenti ricevono il codice di
autenticazione direttamente sul proprio cellulare via sms, semplicemente
registrandosi nella pagina di benvenuto che appare una volta attivata la
connessione wi-fi del pc oppure collegandosi al sito delle aziende che
forniscono il sistema hotspot medesimo.
Tale tecnologia, si è detto, è pienamente conforme al
Decreto "Pisanu" in quanto permette l’univoca identificazione
dell’utente in modo rapido e senza particolari incombenti per il fornitore del
servizio.
A questo punto, è necessario domandarsi se la procedura di
identificazione mediante sms di autenticazione sia effettivamente rispettosa
del dettato normativo. Se infatti non pare possano esserci dubbi sull’effetto
identificativo, qualche perplessità in ordine alle modalità permane,
soprattutto osservando la lapidarietà della norma. Il D.M. 16.08.06, infatti
prevede che l’identificazione del cliente debba avvenire - tra l’altro - proprio
mediante la consegna di una copia del documento di identità, pertanto ponendo
in essere un’operazione materiale che con il sistema di autenticazione via sms
verrebbe completamente omesso.
Alcuni rilievi fanno propendere per la liceità di tale
procedura snella e rapida.
In primo luogo - come appena osservato - è innegabile che lo
scopo della norma, ovvero l’identificazione dell’utente, avvenga anche - anzi
probabilmente con ancora maggiore sicurezza - mediante l’invio di sms di
autenticazione e ciò a prescindere dalla materiale esibizione di documento
d’identità; inoltre è bene osservare che le aziende che hanno adottato la
procedura in questione, almeno per il momento, non sono state in alcun modo
riprese dalle Autorità o, peggio, sanzionate, per la violazione del Decreto
"Pisanu", elemento quest’ultimo che dovrebbe incoraggiare
un’interpretazione elastica della medesima normativa.
In buona sostanza allo stato dell’arte e per cercare di
trarre una conclusione da questa rapida carrellata, è possibile rilevare come a
fronte di una norma il cui scopo è quello di garantire la sicurezza delle
comunicazioni elettroniche mediante l’imposizione di rigidi obblighi di
controllo dell’utenza, sembra essersi consolidata una prassi che permette di
garantire un sufficiente standard di controllo, nel contempo senza frenare
l’evoluzione tecnologica e lo spirito imprenditoriale.
Altrettanto evidente però è la necessità di un intervento
normativo che interpreti definitivamente le disposizioni del Decreto
"Pisanu" non in un ottica di emergenza - spirito che evidentemente
aveva ispirato la sua promulgazione - ma nella prospettiva della globale
fruibilità delle nuove tecnologie.
Pubblicato su www.consulentelegaleinformatico.it