Tecnologia e adempimenti tributari. Confronto fra il processo di riproduzione "diretto" e quello "sostitutivo".
di Gaetano Silipigni |
15 giugno 2007
Prima di analizzare dettagliatamente il processo di
riversamento dei documenti, è opportuno riassumere le attività che lo
precedono, ossia, quelle relative alla conservazione sostitutiva. A
tale proposito, le regole tecniche, per la riproduzione e
conservazione, sono contenute nella deliberazione Cnipa (Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione) n. 11 del
19 febbraio 2004 (di seguito delibera), che sostituisce integralmente
la precedente deliberazione Aipa (Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione) n. 42 del 13 dicembre 2001.
Per quanto concerne il processo di conservazione sostitutiva, la delibera prevede che:
- la conservazione sostitutiva dei documenti
informatici avviene mediante memorizzazione su supporti ottici e
termina con l'apposizione, sull'insieme dei documenti o su una evidenza
informatica degli stessi, del riferimento temporale e della firma
digitale da parte del responsabile della conservazione
- la conservazione sostitutiva dei documenti
analogici avviene mediante memorizzazione della relativa immagine
(ottenuta solitamente attraverso un processo di acquisizione tramite
scanner) su supporti ottici e termina con l'apposizione, sull'insieme
dei documenti o su una evidenza informatica degli stessi, del
riferimento temporale e della firma digitale da parte del responsabile
della conservazione.
L'apposizione del riferimento temporale e
della firma digitale da parte del responsabile della conservazione si
rende necessaria per attestare il corretto svolgimento del processo di
conservazione.
I documenti conservati su supporti di memorizzazione idonei a garantire
la conformità agli originali possono essere riprodotti mediante due
procedure di riversamento: diretto e sostitutivo.
Per quanto riguarda le modalità operative del processo di riversamento,
non essendo le stesse disciplinate dal Dm 23 gennaio 2004, occorre far
riferimento alle disposizioni contenute agli articoli 1, lettere n) e
o), 3, comma 2, e 4, comma 4, della delibera.
Riversamento diretto
Il riversamento diretto può essere realizzato liberamente dal
responsabile della conservazione, in quanto la delibera non prevede, al
riguardo, specifiche prescrizioni formali. Esso consiste nel
trasferimento di uno o più documenti conservati da un supporto di
memorizzazione a un altro, senza modificare la loro rappresentazione
informatica.
Si tratta, ad esempio, della generazione di copie di
sicurezza da parte del responsabile della conservazione, come disposto
dall'articolo 5, comma 1, della delibera. Con il riversamento diretto
viene effettuata quella che in termini tecnici viene definita
clonazione del supporto, ossia, viene generato un supporto identico sia
nel contenuto che nella rappresentazione dei file.

Riversamento sostitutivo
A differenza del riversamento diretto, il riversamento sostitutivo è
espressamente disciplinato dalla delibera, con l'articolo 3, comma 2,
per quanto riguarda i documenti informatici, e con l'articolo 4, comma
4, per quanto concerne i documenti analogici.
Il riversamento sostitutivo, nel trasferimento di uno o più documenti
conservati da un supporto di memorizzazione a un altro, modifica la
rappresentazione informatica del suo contenuto. Si tratta, in questo
caso, di un aggiornamento tecnologico dell'archivio informatico, in
quanto non è più conveniente mantenere nel tempo il formato di
rappresentazione digitale dei documenti originariamente conservati. Il
processo si conclude con l'apposizione, sull'insieme dei documenti o su
una evidenza informatica contenente una o più impronte dei documenti,
del riferimento temporale e della firma digitale da parte del
responsabile della conservazione.
Qualora il riversamento riguardi documenti analogici originali unici
(documenti dei quali non è possibile risalire al contenuto degli stessi
attraverso altre scritture di cui sia obbligatoria la conservazione),
il processo si conclude con l'ulteriore apposizione del riferimento
temporale e della firma digitale da parte di un pubblico ufficiale.
Si precisa che dal 1° gennaio 2006 le disposizioni in materia di
documento informatico sottoscritto ai sensi dell'articolo 10 del Dpr
445/2000 sono state abrogate dal Dlgs 82/2005 "Codice
dell'Amministrazione digitale", di conseguenza la definizione di
documento informatico si ricava dalle disposizioni recate dall'articolo
20 del sopra citato codice. Pertanto, essendo i documenti informatici
assimilati a quelli digitali generati da documenti analogici originali
unici, il processo di riversamento sostitutivo di tali documenti si
perfeziona con l'apposizione del riferimento temporale e della firma
digitale da parte di un pubblico ufficiale.
Si evidenzia, infine, che il documento informatico sottoscritto con
firma digitale ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 cc, ovvero fa
piena prova, fino a querela di falso.

Il pubblico ufficiale
La funzione del pubblico ufficiale consiste nell'attestare la
conformità di quanto memorizzato al documento di origine. Si ritiene,
viste le operazioni da porre in essere, qualora sia necessaria la
presenza del pubblico ufficiale, che lo stesso partecipi attivamente al
processo di conservazione o a quello di riversamento. Oltre al notaio,
per pubblico ufficiale si intendono anche il cancelliere, il segretario
comunale e il funzionario incaricato dal sindaco che provvede ad
autenticare le copie dei documenti. Mentre, per quanto riguarda le
pubbliche amministrazioni, il ruolo del pubblico ufficiale è svolto da
un soggetto della stessa amministrazione, a esclusione del dirigente
dell'ufficio responsabile della conservazione dei documenti.
di Gaetano Silipigni
FiscoOggi.it