Legge Bersani e operatori mobili: interviene Agcom
Le linee guida esplicative per l'attività di vigilanza in applicazione dell'art. 1 della legge 40/2007 (legge Bersani), confermano il diritto degli utenti alla restituzione del credito residuo e alla sua trasferibilità.
di Luca De Nardo |
28 giugno 2007
Oggi Agcom in una nota ha ribadito punti chiave sulla propria attività di vigilanza sull'attuazione della legge Bersani.
Riconoscimento del credito residuo e sua trasferibilità; specifiche
tutele in caso di recesso per gli utenti dei servizi di telefonia, di
reti televisive e di comunicazioni elettroniche.
Sono questi i più importanti principi contenuti nelle Linee guida esplicative
adottate dalla Direzione Tutela dei Consumatori dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni in applicazione della legge 40/2007 (legge
Bersani).
In relazione al riconoscimento del cosiddetto “credito
residuo”, la legge prevede che gli operatori non possano stabilire un
limite temporale massimo per l’utilizzo del traffico o del servizio
acquistati.
Pertanto le linee guida confermano inequivocabilmente il diritto degli
utenti alla restituzione del credito residuo e alla sua trasferibilità
in caso di passaggio ad altro operatore con portabilità del numero
telefonico.
L’attività di vigilanza sarà esplicata per garantire pienamente il
diritto di recesso e di trasferimento delle utenze. Gli Uffici
dell’Agcom chiederanno agli operatori di dimostrare dettagliatamente
che le spese per il recesso e per il trasferimento, ove sussistenti,
siano riconducibili esclusivamente ad attività strettamente necessarie
per l’attuazione della richiesta inoltrata dall’utente.
La facoltà di recesso (con l’eventuale trasferimento delle utenze
telefoniche) può essere esercitata dall’utente in qualunque momento,
con un preavviso massimo di soli 30 giorni.
Un’apposita Unità di vigilanza dell’Agcom, coordinata dalla Direzione
Tutela dei Consumatori, vigilerà sull’applicazione delle disposizioni
della legge Bersani.