La fatturazione elettronica e la conservazione
sostitutiva aprono nuovi scenari all'attività di verifica fiscale. Nel
prossimo futuro, il verificatore potrebbe eseguire i controlli non più
su documenti cartacei, ma su documenti conservati su supporti
elettronici. Pertanto, si renderà necessario, prima di procedere con i
controlli di rito previsti dall'attività di verifica, porre in essere
dei controlli preliminari atti a riscontrare la corretta tenuta dei
documenti.
Le norme che regolano il potere di eseguire accessi, ispezioni e
verifiche sono contenute negli articoli 32 e 33 del Dpr n. 600/73, che
richiama l'articolo 52 del Dpr n. 633/72, nonché negli articoli 12 e 15
della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
Il Dlgs n. 52/2004, che introduce nel nostro ordinamento la possibilità
di emettere fatture in formato completamente elettronico, ha apportato
significative modifiche agli articoli 39 e 52 del Dpr n. 633/72,
producendo rilevanti riflessi in materia di accertamenti e controlli.
In particolare, l'articolo 39, terzo comma, dispone che il soggetto
passivo, residente o domiciliato nel territorio dello Stato, deve
assicurare, in caso di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio
informatico e che tutti i documenti siano stampabili e trasferibili su
altro supporto informatico.
Per quanto concerne l'articolo 52, il quarto comma prevede che
l'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri e
documenti, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono
obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l'accesso viene
eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature
informatiche installate in detti locali. Questa ultima disposizione si
è resa necessaria qualora il soggetto intenda ricorrere alla emissione
e/o conservazione elettronica tramite terzi (in outsourcing).
Si evidenzia che, secondo il disposto di cui al quinto comma del citato
articolo 52, il contribuente non può avvalersi ai fini
dell'accertamento, in sede amministrativa o contenziosa, dei libri,
delle scritture e dei documenti dei quali abbia rifiutato l'esibizione
in sede di controllo.
Per quanto riguarda le modalità di
esibizione dei documenti informatici, la normativa di riferimento è
rappresentata dall'articolo 6 del Dm 23 gennaio 2004 (di seguito Dm),
rubricato "esibizione delle scritture e dei documenti rilevanti ai fini
tributari", e dall'articolo 6 della delibera n. 11/2004 del Cnipa. Il
combinato disposto delle sopra citate norme dispone che il documento
conservato su supporto informatico deve essere reso leggibile (in
qualunque momento presso il sistema di conservazione sostitutiva) e
disponibile, a richiesta degli organi di controllo, su supporto
cartaceo. In merito a quest'ultimo aspetto, occorre evidenziare, che
l'articolo 3, comma 1, lettera d), del Dm pone, in capo al soggetto
responsabile della conservazione, l'obbligo di predisporre funzioni di
ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in
relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale,
alla partita Iva, alla data o associazioni logiche di questi ultimi.
Pertanto, viste le funzioni di ricerca disponibili, è ragionevole
pensare che l'Amministrazione finanziaria decida di porre in essere
un'attività di verifica direttamente sui documenti conservati
elettronicamente, il che renderebbe il controllo più veloce ed efficace.
Vista l'immaterialità dei documenti su cui operare i dovuti riscontri,
la prima operazione da porre in essere riguarderà il controllo della
regolare creazione e conservazione degli stessi. Sarà, quindi, cura del
responsabile della conservazione collaborare con i verificatori e
fornire loro tutto il supporto necessario. In particolare, anche se non
previsto da nessuna norma, il responsabile dovrebbe esibire il manuale
della conservazione sostitutiva, contenente l'analisi dei processi
operativi effettuati.
A titolo esemplificativo, si riportano di seguito i possibili controlli che gli organi ispettivi potrebbero eseguire: