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PMI Dome

L'e-ticket garantisce il corrispettivo

Con la risoluzione n. 349/E del 28 novembre 2007, l'Agenzia delle entrate conferma la validità fiscale dell'e-ticket, a patto che contenga tutte le indicazioni obbligatorie che qualificano il titolo.
di Patrizia De Juliis | 30 novembre 2007

La procedura di vendita di un biglietto di trasporto aereo con modalità telematica garantisce il rispetto degli adempimenti formali e sostanziali previsti dalle norme fiscali e può assolvere la funzione dello scontrino fiscale di certificare i corrispettivi. L'Agenzia, con la risoluzione n. 349/E del 28 novembre, ha così accolto la tesi della società istante la quale sosteneva che il biglietto elettronico è idoneo a documentare il compenso conseguito dalla prestazione del servizio e, pertanto, soddisfa gli obblighi fiscali previsti dalle disposizioni vigenti.

Le società di trasporto che emettono i biglietti elettronici, dopo aver verificato la correttezza del pagamento effettuato dal cliente, inviano un "codice univoco di identificazione della prenotazione" (Pnr) che serve a individuare il contratto concluso. La comunicazione, spedita via fax o via mail, contiene tutti gli elementi previsti dalla normativa in tema di obblighi di certificazione e precisamente l'indicazione della società (ragione sociale, logo, partita Iva), le caratteristiche del trasporto, il corrispettivo dovuto (con evidenziazione delle relative tasse), il numero progressivo e la data di emissione e di utilizzazione. Sia il biglietto elettronico che la mail della prenotazione, numerati e non modificabili, garantiscono un'assoluta certezza dei dati.
La normativa, precisa inoltre il ricorrente, non prevede lo specifico rilascio di un documento cartaceo per la certificazione dei corrispettivi né vieta che possa essere attestata in forma elettronica.

L'Agenzia, nel formulare il parere, rileva innanzitutto che le indicazioni contenute nell'e-ticket sono assolutamente conformi alla normativa (articolo 1 del Dm 30 giugno1992) che ha fissato le caratteristiche del biglietto di trasporto. Richiama poi una specifica disposizione (Dpr 626/1996) la quale stabilisce che il titolo di viaggio, se contiene tali dati, assolve la funzione dello scontrino fiscale.


Alla luce di quanto emerso, un biglietto di trasporto che contiene tutte le caratteristiche fissate con il citato decreto, anche se in formato elettronico, è idoneo a documentare il corrispettivo.

La risoluzione, infine, fornisce alcune importanti precisazioni:

  • occorre eseguire una dettagliata rendicontazione e contabilizzazione giornaliera delle operazioni e dei relativi incassi nei registri Iva
  • i corrispettivi vanno registrati con riferimento al giorno di emissione del titolo di viaggio sul sito internet
  • le eventuali "pratiche di rimborso" delle somme pagate mediante procedura telematica devono contenere tutte le informazioni e i documenti idonei ad assicurare la certezza dell'operazione di rimborso
  • è possibile archiviare in formato elettronico tutta la documentazione relativa ai biglietti emessi via internet nel rispetto degli obblighi previsti dal Dm 24 gennaio 2004.


Patrizia De Juliis
FiscoOggi.it


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