La procedura di vendita di un biglietto di trasporto
aereo con modalità telematica garantisce il rispetto degli adempimenti
formali e sostanziali previsti dalle norme fiscali e può assolvere la
funzione dello scontrino fiscale di certificare i corrispettivi.
L'Agenzia, con la risoluzione n. 349/E
del 28 novembre, ha così accolto la tesi della società istante la quale
sosteneva che il biglietto elettronico è idoneo a documentare il
compenso conseguito dalla prestazione del servizio e, pertanto,
soddisfa gli obblighi fiscali previsti dalle disposizioni vigenti.
Le società di trasporto che emettono i biglietti elettronici, dopo aver
verificato la correttezza del pagamento effettuato dal cliente, inviano
un "codice univoco di identificazione della prenotazione" (Pnr) che
serve a individuare il contratto concluso. La comunicazione, spedita
via fax o via mail, contiene tutti gli elementi previsti dalla
normativa in tema di obblighi di certificazione e precisamente
l'indicazione della società (ragione sociale, logo, partita Iva), le
caratteristiche del trasporto, il corrispettivo dovuto (con
evidenziazione delle relative tasse), il numero progressivo e la data
di emissione e di utilizzazione. Sia il biglietto elettronico che la
mail della prenotazione, numerati e non modificabili, garantiscono
un'assoluta certezza dei dati.
La normativa, precisa inoltre il ricorrente, non prevede lo specifico
rilascio di un documento cartaceo per la certificazione dei
corrispettivi né vieta che possa essere attestata in forma elettronica.
L'Agenzia, nel formulare il parere, rileva innanzitutto che le
indicazioni contenute nell'e-ticket sono assolutamente conformi alla
normativa (articolo 1 del Dm 30 giugno1992) che ha fissato le
caratteristiche del biglietto di trasporto.
Richiama poi una specifica disposizione (Dpr 626/1996) la quale
stabilisce che il titolo di viaggio, se contiene tali dati, assolve la
funzione dello scontrino fiscale.
Alla luce di quanto emerso, un biglietto di trasporto che contiene
tutte le caratteristiche fissate con il citato decreto, anche se in
formato elettronico, è idoneo a documentare il corrispettivo.
La risoluzione, infine, fornisce alcune importanti precisazioni:
Patrizia De Juliis
FiscoOggi.it