Con la sentenza del 20 settembre 2007 e depositata il 12 novembre 2007 la Cassazione ha confermato la condanna a un anno e sei mesi al ricorrente perché detentore di materiale pedopornografico.
La sentenza, che nel merito non appare degna di nota, nel senso che conferma un orientamento ormai radicato e che comunque si ritaglia perfettamente su quello che è il dettato normativo (art. 600 quater cp che sanziona chi si procura o detiene materiale pedopornografico), evidenzia, al contrario, un’interpretazione nuova dell’art. 14 della legge 269/1998 ("Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.").
L’articolo in questione è uno dei punti cardine della lotta allo sfruttamento sessuale dei minori, nonché uno dei mezzi più efficaci per lo stroncamento dello stesso. In sostanza si tratta dell’articolo che prevede l’istituzione del cd “agente provocatore” e dell’agente che opera sotto copertura mediante l’attivazione di siti civetta (cerati da agenti di polizia).
La Suprema Corte in poche parole ripete che tali attività di contrasto possono essere intraprese, nel rispetto rigoroso delle formalità (autorizzazione dell’autorità giudiziaria procedente), solo per l’acquisizione di prove inerenti la violazione degli artt. 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies cp, e non anche per violazioni dell’art. 600 quater cp. Ciò detto, per la Cassazione comunque rimangono utilizzabili tutti quegli elementi raccolti sulla base delle predette attività che possano permettere di acquisire la notizia criminis.
La linea è molto sottile, ma di certo giusta: nell’ambito di attività ex art. 14 legge 269/1998 è possibile imbattersi in soggetti che si procurano solamente del materiale pedopornografico o lo detengono; ebbene tale individuazione, nonostante l’art. 600 quater sia escluso dall’attività d’indagine di cui all’art. 14 L. 269/1998, può essere utilizzata per iscrivere tale soggetto nel registro degli indagati. L’importante è che il prosieguo delle indagini sia di stampo “tradizionale”, magari mediante perquisizioni e sequestri.
Un altro punto innovativo e degno di nota è senz’altro quando la Cassazione si sofferma su chi sia deputato a norma della L. 269/1998, a porre in essere attività di contrasto allo sfruttamento sessuale di minori. In questo caso la novità appare più ficcante: infatti il Giudice Supremo chiarisce che non solo la Polizia Postale, ma anche altri soggetti che ricoprono le funzioni di polizia giudiziaria, come i Carabinieri possono dare il via a operazioni sotto copertura o provocando l’azione delittuosa.
Si legge nella sentenza: “Del pari infondata la lagnanza, secondo la quale l'attività di contrasto era stata affidata ai Carabinieri piuttosto che alla polizia postale: appunto perché, come si evince dalla normativa competente, la possibilità data alla polizia postale di svolgere indagini deve dirsi estensiva, piuttosto che limitativa, rispetto ai poteri di ricorrere alle forze ordinarie di p.g.”
La conclusione della sentenza, infine, è in linea con la volontà del legislatore, cioè punire sia chi sfrutta direttamente i minori producendo materiale pedopornografico (commercio), sia chi tale materiale lo detiene (anche per soli fini personali) o se lo procura. L’intenzione è colpire l’intero circuito, domanda (che alimenta l’offerta) e offerta.
Tuttavia un quesito sorge: nel caso di specie il soggetto condannato aveva pagato per accedere ad un sito con materiale pedopornografico e poi si era scaricato alcune foto. Ma se tale soggetto avesse solo visionato le foto senza scaricale e quindi detenerle, sarebbe stato ugualmente condannato? Va ricordato che per la sola visione di tale materiale non si attiva l’art. 600 quater cp.
Andrea D'Agostini
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