|
Home - Articoli, Docs & Ricerche Articoli, Docs & Ricerche - NORMATIVA & FISCO
Fattura Elettronica: prima analisi della Risoluzione del 21/01/2008 n. 14 - Agenzia delle Entrate
gen 23, 2008 Commento a caldo sulla nuova risoluzione in materia di fattura elettronica e conservazione sostitutiva, secondo la quale lo spool di stampa pur se convertito in file-immagine reso immodificabile con firma digitale e riferimento temporale va sempre prodotto su supporto fisico! Siamo impazziti?
di Avv. Andrea Lisi
Tools
Un'altra risoluzione contraddittoria in materia di conservazione e
fatturazione elettronica o meglio in materia di quella fantomatica
"fattura nata informatica senza firma digitale e, quindi, analogica da
produrre su carta"! Sembra incredibile, ma secondo l'interpretazione
dell'Agenzia delle Entrate tutte le fatture generate da uno "spool di
stampa", seppure vengano da un outsourcer stampate virtualmente e
stabilizzate con processi di conservazione sostitutiva, (anche apponendo firma
digitale e riferimento temporale sul singolo documento, seguendo gli schemi del
DMEF 23 gennaio 2004 art. 3, richiamati anche dall'art. 4 dello stesso DMEF per
la conservazione sostitutiva dei documenti analogici), devono essere
irrimediabilmente materializzate su supporto fisico...per poi essere
riacquisite come immagine e portate in conservazione sostitutiva! E' questa l'innovazione digitale all'italiana che dobbiamo aspettarci? Secondo questa interpretazione tutti i CED italiani che volessero portare in conservazione sostitutiva le fatture a loro affidate in outsourcing attraverso processi informatizzati, dovrebbero sempre e comunque stamparle in duplice copia, seppure dal 1997 esiste in Italia una normativa sulla firma digitale che permette una completa equiparazione tra documento cartaceo e documento informatico.
Che differenza ci sarebbe tra una stabilizzazione di un flusso di dati informatici su carta e una loro stabilizzazione attraverso i meccanismi certificati di firma digitale non si riesce veramente a comprendere; come non si riesce veramente a trovare una giustificazione in questa interpretazione del DMEF 23 gennaio 2004.
Occorre evidenziare che la normativa fiscale in materia di fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva dei documenti fiscali ormai è da rivedere e lo stesso DMEF 23 gennaio 2004, oltre che non essere allineato con la normativa comunitaria in materia e, quindi, con il D. Lgs. 52/2004 (a sua volta a rischio di disapplicazione in alcuni suoi punti perchè impone adempimenti non contenuti nella direttiva 2001/115/CE di recepimento) non rispecchia la realtà informatica che si vive in Italia e nel mondo!
Inoltre, è utile ricordare che la normativa di riferimento è e deve essere
il D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), il quale oltre a
confermare l'equivalenza tra documento cartaceo e informatico (anzi, viene
sostenuta la primarietà di quello informatico per le P.A.), ha sviluppato una
serie di principi che devono essere presi in considerazione. Pertanto, non si
può più procedere con interpretazioni ardite che non analizzino nel dettaglio
quanto viene affermato nei seguenti articoli del CAD che per comodità si
riportano fedelmente: Insomma un caos, che potrebbe essere evitato con interpretazioni elastiche e lucide della normativa, alle quali l'Agenzia ci aveva pure abituati con le recenti Circolari 45/E del 19/10/2005 e 36/E del 06 dicembre 2006. Invece, l'Agenzia in quest'ultimo periodo continua a far ascoltare la sua voce con una serie di risoluzioni altalenanti e poco coordinate tra loro, le quali non agevolano quel processo di informatizzazione che la stessa Agenzia dichiara di voler favorire. Infine, è d'obbligo richiamare quanto sostenuto recentemente da Corte di Cassazione e Corte Costituzionale (sentenze Cass, a SU, del 2 novembre 2007 e Corte Costituzionale n. 191/2007) in merito all'efficacia esterna di circolari, risoluzioni, interpelli, i quali non possono spiegare alcun effetto giuridico all'esterno dell'amministrazione e, quindi, non vincolano il contribuente! Nel caso specifico, è opportuno rilevare come l'interpello portato all'attenzione dell'Agenzia competente presenti in modo contorto e non lineare alcuni processi indipendenti tra loro, ampiamente applicati in realtà aziendali (1); ciò ha certamente favorito l'interpretazione restrittiva da parte dell'Agenzia che potrebbe aver letto in alcuni passaggi dei quesiti un tentativo di aggirare le norme relative alla fatturazione elettronica. Alla luce di quanto sopra ci chiediamo: Avv. Andrea Lisi (1) In particolare, la società che ha posto il quesito non ha ben evidenziato all'Agenzia delle Entrate la specificità dei singoli processi di trasmissione/acquisizione delle fatture dal cliente all'outsourcer e soprattutto non ha correttamente separato, nella descrizione del processo di conservazione delle fatture affidato all'outsourcer, le singole fasi di acquisizione del flusso di dati (spool di stampa) e sua corretta stabilizzazione/archiviazione con firma digitale e riferimento temporale e di successiva conservazione con firma digitale e marca temporale da parte del Responsabile della conservazione. Questa carente descrizione ha certamente favorito la lettura restrittiva dell'Agenzia. |
Iscrizione newsletter |