ANORC, la prima Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione sostitutiva interviene sulla Bozza di Nuove Regole Tecniche In Materia di Formazione e Conservazione dei Documenti Informatici.
di Andrea Lisi |
05 marzo 2008
Anorc ha portato all’attenzione
della Commissione competente un documento di modifica al nuovo testo contenente
la "Proposta di regole tecniche
relative ai processi di formazione e conservazione dei documenti
informatici" (elaborata in seno alla Commissione per la gestione del
flusso documentale e dematerializzazione, la quale ha operato in stretto
raccordo con la Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica, prevista
dall'art. 18 del Codice dall'Amministrazione Digitale).
In merito a tale documento
pubblicato sul sito del Ministero www.funzionepubblica.it,
ANORC ha espresso considerazioni finalizzate a migliorare la proposta e a
semplificare gli adempimenti degli operatori del settore e responsabili della
conservazione digitale dei documenti nel rispetto del vigente quadro normativo.
Il testo contenente le nuove
regole è acquisibile online sul sito anorc.it.
ANORC, in particolare, ha
invitato chi di competenza a prestare maggiore attenzione su alcune definizioni
e concetti che, se non dovessero essere modificati, rischierebbero di
paralizzare molti processi di dematerializzazione documentale.
Si ricordano,
tra gli altri suggerimenti indicati, l’invito a:
- modificare la definizione di “originali analogici non
unici” in i documenti per i quali sia
possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di
cui sia obbligatoria per legge o per obbligo contrattuale la conservazione,
anche se in possesso di terzi. In questo modo basterebbe ottenere il
consenso dal destinatario di un documento che si impegna
contrattualmente/convenzionalmente ad assicurarne la corretta conservazione per
determinare la "non unicità" di quel documento. In pratica, si
potrebbero mandare in conservazione molti documenti la cui non unicità risulta
non chiaramente definita, quali ad esempio, i contratti in genere, gli ordini
di forniture di beni e servizi, le dichiarazioni di consenso al trattamento dei
dati personali, ecc.
- specificare come la memorizzazione dell’immagine del
documento da portare in conservazione digitale non debba necessariamente
transitare dalla scansione del documento analogico, nella ipotesi in cui il
soggetto abbia già a disposizione la copia informatica del documento stesso
(ipotesi, questa, che accade di frequente). E’ il caso del Responsabile della
conservazione che abbia già a sua disposizione il formato immagine del
documento da conservare (quale, ad esempio, un .pdf frutto di una “spampa
virtuale” del documento). E’, infatti, essenziale che il sistema di
conservazione garantisca solo la conformità degli elementi previsti dall’art.
44 del Codice dell’amministrazione digitale.
- limitare ai soli casi previsti dal Codice
dell’Amministrazione Digitale la presenza del pubblico ufficiale a chiusura del
processo di conservazione
- fare molta attenzione nello sviluppo (seppur
facoltativo) di sistemi di accreditamento del ruolo dei responsabili della
conservazione.
La presentazione del documento di
lavoro ha costituito l’occasione per pubblicare il nuovo sito web
dell’Associazione totalmente
dedicato alle tematiche della conservazione digitale dei documenti e alla
fatturazione elettronica.
Avv. Andrea Lisi - Presidente ANORC - Avvocato esperto ICT