L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 102/E
del 19 marzo, chiarisce i dubbi interpretativi sollevati
dall'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori, la quale
sostiene, in via interpretativa, che l'obbligo di pagamento del canone
di abbonamento alla televisione non debba essere esteso anche al
possesso di apparecchi di altro genere, quali computer, monitor, modem,
ipod, Mp3, videocellulare, videocitofono, videocamera, macchina
fotografica, videoregistratore, riproduttore dvd, decoder.
L'Agenzia richiama l'orientamento della corte Costituzionale (sentenza
284/2002 ) e della Corte di cassazione per affermare che l'obbligo di
corrispondere il canone di abbonamento, la cui natura giuridica è
quella dell'imposta, si fonda sulla detenzione dell'apparecchio e
prescinde dalla volontà del detentore di fruire della ricezione delle
audizioni o dall'esistenza di uno specifico rapporto contrattuale con
la società emittente pubblica (Rai).
In altri termini, è la detenzione dell'apparecchio che legittima
l'imposizione e non la qualificazione dell'emittente ovvero il fatto
che ci sia o meno fruizione del servizio.
L'individuazione e classificazione della tipologia di apparecchio che
giustifica l'obbligo di corrispondere l'abbonamento rientra nella
competenza del ministero delle Comunicazioni.
Antonina Giordano - Via: FiscoOggi.it
Aduc commenta questa risposta, affermando come si tratti di una "non risposta".