Figura fondamentale, è colui che apponendo la sottoscrizione elettronica e la marca temporale, garantisce il corretto svolgimento della procedura. Quali i suoi compiti, la sua natura e cosa prevede la normativa in materia di responsabilità civile e penale.
di Silvana Semeraro |
30 aprile 2008
1.
Le funzioni
La conservazione dei documenti informatici, cosiddetta conservazione sostitutiva,
rappresenta quel processo di elaborazione che consente di memorizzare nel tempo
su supporti ottici atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Tale procedura
deve garantire la leggibilità e l’integrità del documento, l’identificazione certa
dell’autore, nonché l’ordine cronologico in base alla data in cui i documenti
sono stati formati. Tutto ciò è assicurato
mediante l’apposizione della “sottoscrizione elettronica” e della “marca temporale”.(1)
La sottoscrizione
elettronica rappresenta la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura
informatica che garantisce la certezza sull’identità del firmatario e sull’integrità
del documento (2). Per marca temporale
si intende l’informazione contenente la data e l’ora associata ad uno o più documenti
informatici. L’esistenza di tali elementi peculiari determina la validità legale
e/o fiscale del documento e consente di differenziare il processo di conservazione
da quello di archiviazione elettronica. Figura
fondamentale nella conservazione sostitutiva è quella del “Responsabile”.
E’ colui che apponendo la sottoscrizione elettronica e la marca temporale, garantisce
il corretto svolgimento della procedura.
In particolare, egli definisce
le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in funzione
della tipologia di documenti da conservare digitalmente (analogici o informatici
(3)), utilizzando procedure autonomamente realizzate, personalizzate tramite il
proprio sistema operativo, con l'unico vincolo che queste ultime siano documentate.
Non
sono richiesti particolari standard per i supporti di memorizzazione, infatti,
è possibile utilizzare qualsiasi tipo di supporto (per esempio dischi ottici,
magnetoottici, DVD). Gli unici obblighi cui il Responsabile deve uniformarsi sono
l’impiego del riferimento temporale e della firma
digitale (sottoscrizione elettronica).
Precisamente, i suoi compiti (4) sono:
- archiviare e rendere
disponibili in relazione ad ogni supporto di memorizzazione le seguenti informazioni:
- la descrizione dei
contenuti di tutti i documenti;
- la descrizione e
l’identificazione del responsabile della conservazione;
- la descrizione e
l’identificazione delle persone eventualmente delegate dal responsabile
della conservazione, indicando i compiti di queste ultime;
- l’indicazione delle
copie di sicurezza;
- verificare
il funzionamento corretto del sistema e dei programmi di gestione;
- adottare tutte le misure
che si rendono necessarie per assicurare la sicurezza fisica e logica del
sistema deputato alla conservazione sostitutiva e delle copie di sicurezza
dei supporti di memorizzazione;
- definire e trascrivere
tutte le procedure di sicurezza che permettono di rispettare le norme che
regolano l'apposizione del riferimento temporale;
- assicurare che sia presente
un pubblico ufficiale in tutti quei casi in cui sia previsto il suo intervento,
garantendo a quest'ultimo tutta l'assistenza e le risorse necessarie per il
compimento delle sue attività;
- verificare, con cadenza
periodica non superiore ai cinque anni, la leggibilità effettiva dei documenti
conservati, provvedendo, quando sia necessario al riversamento diretto o sostitutivo5
del contenuto dei supporti.
Il
documento conservato deve essere reso disponibile in qualunque momento e può
essere esibito su supporto cartaceo o per via telematica (6).
Per (7) quanto riguarda la conservazione
dei documenti fiscali, il Responsabile è tenuto, se espressamente delegato
dal contribuente, a trasmettere all’Agenzia delle Entrate una comunicazione
contenente l’impronta dell’archivio informatico (8) oggetto della conservazione,
la relativa sottoscrizione elettronica e la marca temporale.
In merito, si puntualizza che la responsabilità
fiscale e tributaria resta a carico del contribuente, quella operativa
è del Responsabile (9).
2. La responsabilità
civile
Il “Responsabile
della conservazione” di norma non si identifica con l’autore del documento informatico,
salva la facoltà di quest’ultimo di designare un terzo quale soggetto emittente
del documento informatico. Nel caso in cui l’emittente è una persona giuridica,
il responsabile della conservazione potrà essere sia un soggetto legato da un
rapporto qualificato (un socio o un amministratore) sia un terzo esterno all’ente.
In realtà nella maggior parte dei casi, l’attività svolta dal Responsabile della
conservazione sostitutiva è delegata a un terzo con competenze tali da garantire
la corretta esecuzione delle operazioni. Ciò avviene, poiché il processo di
conservazione richiede determinate capacità: una buona preparazione sulle
norme di riferimento, una conoscenza adeguata sui principali processi
di gestione dei documenti fiscali e una sufficiente esperienza nel settore
dell’Information Technology.
Il legislatore non ha previsto
una disciplina ad hoc che regoli il rapporto tra il Responsabile della conservazione
e il soggetto emittente. In merito, è opportuno distinguere due ipotesi.
Il primo caso è quello in cui il Responsabile gestisce il sistema di conservazione
avvalendosi prevalentemente del proprio lavoro. Tale fattispecie qualifica un
contratto d’opera.
Disciplinato dall’articolo 2222 c.c., esso
rappresenta l’accordo attraverso il quale un soggetto si obbliga dietro corrispettivo,
all’esecuzione di un’opera o di un servizio nei confronti dell’altro contraente10.
Presupposto indefettibile è che il prestatore d’opera svolga la sua attività
in base a un rapporto di lavoro autonomo, in altri termini, svincolato dal controllo
e soprattutto dall’obbligo di eseguire le indicazioni che gli sono impartite
dal committente. L’incarico
effettuato dal Responsabile avviene in perfetta autonomia, infatti, i requisiti
e le caratteristiche del sistema di conservazione sono definiti da quest’ultimo
(11). La prestazione eseguita rappresenta un’obbligazione di risultato, pertanto
il Responsabile è tenuto a garantire la perfetta e corretta funzionalità del
sistema di conservazione.
La specifica qualifica professionale che è richiesta per costituire un
sistema di conservazione sostitutiva, comporta l’osservanza, non già
della diligenza media, sebbene quella prevista al 2 comma dell’articolo 1176,
c.c. Precisamente, il Responsabile deve organizzare e gestire il processo di
conservazione, secondo quei criteri speciali che la normativa detta per tale
attività, ossia deve assicurare la leggibilità, l’integrità e l’immodificabilità
del documento informatico. Tali parametri operano per stabilire se la prestazione
è stata eseguita correttamente. Di conseguenza, consentono di valutare se sussiste
o no una responsabilità contrattuale a carico del prestatore d’opera.
In considerazione delle
dimensioni del sistema di conservazione e dei conseguenti onerosi adempimenti,
il Responsabile ha la facoltà di delegare, parte dei propri compiti ad altri
soggetti pubblici o privati che, come precisato all’articolo 5 della delibera
CNIPA, “per competenza ed esperienza, garantiscono la corretta esecuzione delle
operazioni a loro delegate”.
In tal caso si delinea un contratto di
mandato (articolo 1703 c.c.) tra il Responsabile della conservazione sostitutiva
e il soggetto che è stato delegato a compiere determinate attività. La delibera
CNIPA prevede che possa stipularsi solo ed esclusivamente un mandato con
rappresentanza, quindi, il mandatario dovrà agire sempre in nome e per conto
del Responsabile (12). Per legge, le funzioni esercitate dal soggetto delegato
avranno efficacia diretta nella sfera giuridica del Responsabile della conservazione.
Da ciò ne consegue che in caso di danni cagionati al committente, risponde sia
il mandatario che il Responsabile.
... continua a pagina 2
Silvana Semeraro, collaboratrice esterna dello Studio Legale Lisi
Note:
(1)
L’articolo 3, comma 1, della delibera del 19 febbraio 2004 cd. delibera CNIPA
(Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione) recita: “Il
processo di conservazione sostitutiva di documenti informatici, anche sottoscritti,
così come individuati nell’art. 1, lettera f), e, eventualmente, anche delle loro
impronte, avviene mediante memorizzazione su supporti ottici e termina con l’apposizione,
sull’insieme dei documenti o su una evidenza informatica contenente una o più
impronte dei documenti o di insieme di essi, del riferimento temporale e della
firma digitale da parte del responsabile della conservazione che attesta il corretto
svolgimento del processo”.
(2) L’articolo 7.6, comma 5, del decreto ministeriale del 23 gennaio
2004 definisce la firma elettronica qualificata (sottoscrizione elettronica)
come: “…la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che
garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione
informatica, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo
esclusivo e collega ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare
se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su
un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per
la creazione della firma, quale l’apparato strumentale usato per la creazione
della firma elettronica”.
(3) Per documento analogico, ai sensi dell’articolo 1, lettera b) della
delibera del 19 febbraio 2004 cd. delibera CNIPA, si intende: “documento formato
utilizzando una grandezza fisica che assume valori continui, come le tracce
su carta (esempio documenti cartacei), come le immagini su film (esempio pellicole
mediche, microbiche, microfilm), come le magnetizzazioni su nastro (esempio:
cassette e nastri magnetici audio e video). Si distingue in documento originale
e copia”. Per documento informatico, ai sensi dell’articolo 1, lettera d) della
delibera del 19 febbraio 2004 cd. delibera CNIPA, si intende: “la rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.
(4) Cfr. articolo 7.4., commi 4 e 5, del decreto ministeriale 23 gennaio
2004; articolo 5 della delibera del 19 febbraio 2004 cd. delibera CNIPA.
(5) Ai sensi dell’articolo 1, lettere n), o) della delibera del 19 febbraio
2004 cd. delibera CNIPA per riversamento diretto si intende: “processo che trasferisce
uno o più documenti conservati da un supporto ottico di memorizzazione ad un
altro, non alterando la loro rappresentazione informatica. Per tale processo
non sono previste particolari modalità”, per riversamento sostitutivo invece
rappresenta: “processo che trasferisce uno o più documenti conservati da un
supporto ottico di memorizzazione ad un altro, modificando la loro rappresentazione
informatica. Per tale processo sono previste le modalità descritte nell’art.
3, comma 2, e nell’art. 4, comma 4, della presente deliberazione”.
(6) Cfr. art. 6 della delibera del 19 febbraio 2004 cd. delibera CNIPA.
(7) L’ articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 23 gennaio 2004, recita:
“Ai sensi dell’articolo 5 del decreto, entro il mese successivo alla scadenza
dei termini stabiliti per la presentazione delle dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi, all’Irap e all’IVA, il soggetto interessato o il responsabile
della conservazione trasmettono per via telematica all’Agenzia delle Entrate
una comunicazione contenente l’impronta dell’archivio informatico oggetto della
conservazione, la relativa sottoscrizione elettronica e la marca temporale”.
(8) Per impronta, ai sensi dell’articolo 1, lettere s), della delibera del
19 febbraio 2004 cd. delibera CNIPA, si intende: “la sequenza di simboli binari
(bit) di lunghezza predefinita generata mediante l’applicazione alla prima di
una opportuna funzione di hash (funzione matematica)”.
(9) Vedi A. Lisi, Conservazione dei documenti informatici, p. 140, ed.
CieRre, Roma, 2007.
(10) M. Costanzo, La responsabilità contrattuale nel contratto d’opera,
in Diritto privato nella giurisprudenza, p. 205, ed. Utet, Torino, 1998
(11) L’articolo 5, comma 1, lettera a) della delibera del 19 febbraio 2004
cd. delibera CNIPA, recita infatti: “Il responsabile del procedimento di conservazione
sostitutiva definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione
in funzione della tipologia dei documenti (analogici o informatici) da conservare,
della quale tiene evidenza. Organizza conseguentemente il contenuto dei supporti
ottici e gestisce le procedure di sicurezza e di tracciabilità che ne garantiscono
la corretta conservazione, anche per consentire l’esibizione di ciascun documento
conservato..”.
(12) L’articolo 5, comma 1, lettera b) della deliberazione 19 febbraio
2004, cd. delibera CNIPA, pone a carico del Responsabile l’obbligo di rendere
disponibili gli estremi identificativi delle persone eventualmente delegate,
con l’indicazione dei compiti alle stesse assegnati.