I Garanti Ue chiedono più sicurezza per cittadini e consumatori
Per i Garanti europei, il futuro quadro normativo in materia di privacy e comunicazioni elettroniche, sul quale stanno lavorando le istituzioni comunitarie, dovrà garantire più efficacemente la sicurezza delle reti e facilitare l'esercizio dei diritti degli utenti.
Redazione PMI-dome |
18 giugno 2008
IlGruppo Articolo 29, che riunisce le Autorità europee per la protezione
dei dati, ha elaborato un parere sulle proposte di modifica della
direttiva detta "e-Privacy" (2002/58) in materia di comunicazioni
elettroniche.
Va sottolineato che il pacchetto di proposte della Commissione
comprende anche una "proposta di Regolamento" concernente l'istituzione
di un'Autorità europea di regolazione del mercato delle comunicazioni,
fra i cui compiti rientra la definizione di standard di sicurezza
paneuropei.
Il
parere dei Garanti europei, che risale alla fine di maggio, condivide
alcune delle osservazioni contenute nel documento pubblicato sullo
stesso tema dal Garante europeo per la protezione dei dati (10 aprile
2008). I Garanti concordano sull'opportunità di guardare alle reti in
una prospettiva più ampia, data la loro natura sempre più spesso
"mista" (pubblica/privata), su alcuni emendamenti proposti dalla
Commissione: in particolare, l'applicabilità delle disposizioni della
direttiva a tecnologie quali le cosiddette "etichette elettroniche" Rfid (in quanto utilizzano "reti di comunicazione elettronica
disponibili al pubblico" per veicolare i segnali di trasmissione), e
l'attribuzione del diritto di intraprendere azioni legali in caso di
violazioni della normativa nazionale (ad esempio, in materia di spam)
anche a soggetti non direttamente colpiti, ma comunque direttamente
interessati, quali i provider di servizi Internet.
A
tutto questo si aggiunge la proposta di estendere l'obbligo per i
provider di servizi di comunicazione di notificare violazioni e/o
rischi per la sicurezza delle reti a tutti gli "utenti" dei servizi di
comunicazione elettronica (anziché ai soli "abbonati" a tali servizi);
ciò dovrà avvenire secondo un approccio equilibrato che tenga conto dei
costi e dell'impatto che tali notifiche possono esplicare sull'attività
dei provider (ad esempio, in termini di danno di immagine).
Inoltre, il
Gruppo ha segnalato l'opportunità di ampliare la definizione di
"sistemi di chiamata" contenuta nella direttiva 2002/58 (art. 13)
includendovi i sistemi di "comunicazione" (per tenere conto degli
sviluppi tecnologici legati, ad esempio, alla tecnologia Bluetooth, il
cui funzionamento è difficilmente assimilabile ad una "chiamata" sul
terminale dell'utente); ciò consentirebbe di garantire una protezione
più efficace nei confronti delle comunicazioni indesiderate. Per lo
stesso motivo, l'estensione del "diritto di intraprendere azioni
legali" dovrebbe comprendere anche le violazioni dell'articolo 5.3
della direttiva, ossia l'uso e l'installazione, per esempio, di spyware.