Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008. Addio anche alla tracciabilità dei compensi, tetto più alto per trasferimenti di contante e assegni liberi.
di Chiara Ciranda |
27 giugno 2008
Gli
elenchi clienti e fornitori, rispolverati nel 2006 dal decreto
“Visco-Bersani”,
tornano in soffitta.
Addio anche alla tracciabilità
dei compensi per i professionisti, che non saranno più obbligati a
tenere un conto corrente “dedicato”, anche se non in via esclusiva,
all’attività dello studio, e potranno incassare le loro parcelle anche
in contanti e non più solo tramite bonifico o strumenti elettronici.
Limiti meno stringenti all’uso del contante e degli assegni senza la
clausola “non trasferibile”: il paletto viene innalzato
da 5.000 a
12.500 euro.
Sono alcune delle novità contenute nella "
manovra d’estate"
entrata ieri in Gazzetta Ufficiale. Nel decreto vengono inoltre fissati
nuovi termini per la pubblicazione degli studi di settore, che, a
partire dal 2009, dovrà avvenire entro il 30 settembre del periodo
d’imposta nel quale entrano in vigore.
Clienti e fornitori, ritorno al passatoSarà solo un ricordo, dunque, l’obbligo di predisporre e inviare
all’agenzia delle Entrate gli elenchi dei clienti e dei fornitori.
L’
adempimento, soppresso nel 1994 (Dl 357/94) e reintrodotto nel 2006
dal “Visco-Bersani” (Dl 223/2006),
viene infatti cancellato
dall’articolo 33 del decreto legge di manovra. La norma imponeva a
imprenditori e professionisti che effettuano cessioni di beni o
prestazioni di servizi in Italia di predisporre l’elenco dei soggetti
nei cui confronti, nel corso dell’anno, avevano emesso fatture e quello
dei titolari di partita Iva da cui avevano effettuato acquisti
rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Gli elenchi, che dovevano riportare codice fiscale e partita Iva di
ciascun soggetto, importo delle operazioni effettuate e della relativa
imposta, ed eventuali note di variazione, andavano trasmessi,
esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite soggetti
abilitati, entro il 29 aprile dell’anno successivo a quello di
riferimento, pena l’applicazione di una sanzione da 258 a 2.065 euro;
uguale sanzione era prevista nei casi di invio con dati incompleti o
non veritieri.
Il pagamento al professionista perde il conto Stop alle norme che imponevano agli esercenti arti e professioni, anche
in forma associata, di tenere
uno o più conti correnti bancari o
postali dedicati, anche se non in via esclusiva, ai compensi e alle
spese relativi all’esercizio dell’attività.
Via libera, invece, ai
contanti: cade infatti, per gli stessi soggetti, l’obbligo introdotto
dal Dl “Visco-Bersani” di incassare i pagamenti esclusivamente tramite
strumenti finanziari “tracciabili”, come assegni non trasferibili,
bonifici, sistemi elettronici e altre modalità di pagamento bancario o
postale. Le disposizioni ora abrogate, contenute nell’articolo 35
(commi 12 e 12-bis) del Dl 223/2006, fissavano un tetto a 100 euro per
i pagamenti in contanti a partire dal 1° luglio 2009, a 500 per il
periodo 1° luglio 2008-30 giugno 2009 e a 1.000 euro per quelli
effettuati fino al 30 di questo mese.
Meno limiti alla circolazione di contanti e assegni liberiPiù che raddoppiato, da 5.000 a 12.500, il tetto massimo di denaro contante e titoli al portatore liberamente trasferibili.
Identica sorte per il limite di assegni bancari e postali in forma
libera: fissato a 5.000 euro dal Dlgs 231/2007, sale ora a 12.500. Ciò
vuol dire che solo i titoli di credito di importo pari o superiore a
tale cifra dovranno recare clausola di non trasferibilità e indicazione
del nome o della ragione sociale del beneficiario.
Per gli
assegni in forma libera, inoltre,
cade l’obbligo di indicare il
codice fiscale del girante, mentre
resta l’imposta di bollo di 1,50
euro.
A quota 12.500 euro, contro gli attuali 5.000, anche il saldo massimo
consentito al 30 giugno 2009 per i libretti di deposito bancari o
postali al portatore.
Gli studi di settore trovano l’anticipoPubblicazione anticipata, infine, per gli studi di settore. L’articolo
del decreto che manda in pensione gli elenchi clienti e fornitori
contiene infatti anche una modifica al regolamento che detta tempi e
modalità di applicazione degli studi (Dpr 195/99). In particolare, è
stabilito che
per quest’anno essi dovranno essere pubblicati in
Gazzetta entro il 31 dicembre, mentre
a regime dall’anno prossimo
dovranno trovare l’ufficialità entro il 30 settembre del periodo
d’imposta nel quale entrano in vigore. Finora, gli studi potevano
essere pubblicati
in extremis anche fino al 31 marzo dell’anno successivo.
Chiara Ciranda
FiscoOggi.it