Stop al recupero delle somme contestate all’operatore dai consumatori per il traffico da navigazione. Avviata istruttoria per pratica commerciale scorretta dopo alcune segnalazioni per conti fino a 10mila euro.
Redazione PMI-dome |
21 luglio 2008
L’
Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato , nella riunione del 3 luglio 2008, ha disposto che H3G
sospenda la riscossione coattiva dei crediti relativi al traffico
internet contestato dagli utenti.
La decisione è stata assunta
nell’ambito dell’istruttoria avviata per verificare se l’operatore
telefonico abbia messo in atto
pratiche commerciali scorrette
relativamente ai piani tariffari per la navigazione.
Secondo numerose denunce, gli utenti che
avevano sottoscritto il piano tariffario “
Tre.Dati Abbonamento” con
l’“ADSM Modem USB”, hanno ricevuto
conti salatissimi, fino a quasi
diecimila euro, senza che questi costi così ingenti fossero
preventivabili in base alle condizioni d’offerta.
In particolare
l’Autorità dovrà ora verificare se H3G:
- abbia informato adeguatamente il
consumatore che, superata la soglia di 5 GB/mese, la tariffa a consumo
comporta una spesa estremamente elevata, che aumenta ulteriormente
quando la connessione avviene attraverso il roaming GPRS;
- abbia garantito la possibilità al consumatore di monitorare il superamento di quella soglia;
- abbia consentito di conteggiare e verificare il traffico dati extrasoglia. Secondo le prime informazioni acquisite il software offerto ai consumatori non garantisce che i bytes visualizzati durante la navigazione su Internet corrispondano ai bytes riportati ai fini della fatturazione;
- abbia informato adeguatamente il consumatore sulle zone non coperte dalla rete di H3G
Per effetto del provvedimento
dell’Autorità H3G deve sospendere, in via cautelativa, ogni attività
diretta al recupero coattivo presso gli utenti delle somme relative al
traffico dati effettuato oltre la soglia di 5 GB/mese e delle somme
relative a traffico dati effettuato in roamingGPRS.
La sospensione riguarda i consumi fatturati nel periodo 21
settembre 2007 – 31 maggio 2008 (per i mesi successivi l’azienda ha
adottato correttivi che dovrebbero evitare il ripetersi del fenomeno),
purché contestati dagli utenti attraverso reclami presentati alla
stessa azienda o a pubbliche autorità.