L’Iva sul servizio di prenotazione alberghiera reso da una società spagnola ad agenzie di viaggio con sede in Italia, è assolta da queste ultime, in considerazione del fatto che la società straniera ha dichiarato di non avere né stabile organizzazione, né rappresentante fiscale e di non essersi avvalsa dell’identificazione diretta, prevista per i non residenti che intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto (articolo 35-ter Dpr 633/1972).
E’ il contenuto della risoluzione n. 312/E del 21 luglio, in risposta a un interpello con cui si chiedeva quale
fosse il trattamento fiscale ai fini Iva da applicare all’attività
svolta da una società con sede legale a Madrid che acquista la
disponibilità di camere di albergo e rivende lo stesso servizio alle
agenzie di viaggio, nel caso in cui le prenotazioni provengano da
agenzie italiane.
L’attività è fornita dalla società spagnola tramite un sistema riservato di prenotazione on line,
al quale possono accedere le agenzie di viaggi in tutto il mondo.
Queste, se utilizzano il servizio, hanno diritto a uno sconto del 10%
sul prezzo di listino, equivalente al compenso per l’attività di
intermediazione svolta nei confronti del cliente finale.
Secondo il parere dell’istante, quando la prenotazione è effettuata da
un’agenzia con sede in Italia, l’operazione, ai sensi della direttiva
2002/38/Ce (recepita con il Dlgs 273/2003), è tassabile nel territorio
dello Stato tramite emissione di autofattura da parte del cliente.
L’Agenzia rileva, in via preliminare, che non si tratta né di mera
attività di intermediazione, in quanto la società spagnola acquista e
rivende servizi alberghieri, né di prestazione di “commercio
elettronico” in quanto il sistema di raccolta delle prenotazioni
tramite mezzo elettronico è in questo caso equiparabile a un telefono o
a un fax. Mentre, secondo il regolamento Ce 1777/2005, per prestazioni
di commercio elettronico vanno intesi i servizi che sono impossibili da
garantire “in assenza della tecnologia dell’informazione”.
In considerazione del fatto che l’istante non ha una stabile
organizzazione né un rappresentante fiscale e non si è direttamente
identificato in Italia, l’Agenzia ritiene che gli oneri ai fini Iva,
relativi alle prenotazioni alberghiere effettuate dalla società
spagnola nei confronti di agenzie di viaggio italiane, devono essere
adempiuti da quest’ultime. L’articolo 17 del Dpr 633/1972, infatti,
stabilisce, al terzo comma, che “gli
obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi
effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti e che
non si siano identificati direttamente ai sensi dell’articolo 35-ter,
né abbiano nominato un rappresentante fiscale…sono adempiuti dai
cessionari o committenti, residenti nel territorio dello Stato, che
acquistano i beni o utilizzano i servizi nell’esercizio di imprese,
arti o professioni”.
Patrizia De Juliis