No alle impronte digitali per le presenze dei lavoratori. Secondo il Garante della Privacy si tratta di uno strumento troppo invasivo e sproporzionato. Per un simile accorgimento occorrono esigenze di sicurezza particolari.
Redazione PMI-dome |
09 marzo 2009
Le
aziende
non possono utilizzare sistemi di identificazione biometrica
per controllare le presenze e gli orari di entrata e di uscita dei
propri dipendenti se non vi sono particolari esigenze di sicurezza è un
strumento troppo invasivo e sproporzionato.
Lo ha ribadito il Garante
per la protezione dei dati personali che
ha vietato a
un'azienda l'ulteriore trattamento dei dati raccolti attraverso un
sistema di rilevazione di impronte digitali che l'azienda aveva fatto
installare, in alcune delle sue sedi allo scopo di poter corrispondere
l'esatta retribuzione ordinaria e straordinaria ai propri lavoratori.
Il caso era stato sollevato da uno dei dipendenti che si era rivolto al
Garante chiedendo che fosse verificata la correttezza
dell'installazione di un sistema di rilevazione degli orari di ingresso
e di uscita basato sull'impiego delle impronte digitali. Dai
controlli effettuati e dalle dichiarazioni rese all'Autorità dalla
società
non sono state individuate ragioni specifiche in grado di
giustificare l'adozione di questo sistema di riconoscimento.
Nelle sedi
in cui era stato installato l'impianto non era stata infatti segnalata
alcuna particolare e comprovata esigenza di sicurezza, come, ad
esempio, potrebbe verificarsi laddove vi siano aree aziendali
"sensibili" che richiedono particolari modalità di accesso. Per di più,
il sistema era stato installato senza che fosse stato raggiunto un
accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, o vi fosse
l'autorizzazione del Ministero del lavoro: procedura che, prevista
dallo Statuto dei lavoratori, va osservata, come stabilito da una
recente sentenza della Cassazione, anche nel caso in cui le
apparecchiature consentano di controllare la presenza sul luogo di
lavoro dei dipendenti.
Richiamando quanto stabilito dal Codice privacy e dalle
Linee guida in materia di lavoro privato del novembre 2006, l'Autorità ha dunque vietato all'azienda il trattamento di dati effettuato perché illegittimo e invasivo.