Un approfondito articolo pubblicato da Apogeo online a cura di Elvira Berlingieri, specialista del diritto d’autore e della proprietà intellettuale, della tutela del software e del diritto delle nuove tecnologie, docente universitaria a Firenze, prende in esame le conseguenze del disegno di legge sulle intercettazioni telefoniche.
Il flusso del ragionamento di Berlingieri è il seguente: il disegno di legge sulle intercettazioni, approvato alla Camera e all’esame del Senato, ha integrato la legge sulla stampa e cita espressamene i “siti informatici” tra i mezzi per i quali è previsto l’obbligo di rettifica entro 48 ore.
Facile a dirsi ma complicato da farsi, anche interpretando le parole stesse contenute nell’attuale testo.
Berlingieri ricorda i “fondamentali” della legge sulla stampa e gli adempimenti che prevede sin dal 1948 e, per quanto riguarda le “testate telematiche” aggiornata con la legge 62 del 2001 e le conseguenti polemiche: obbligo della registrazione della testata presso i tribunali, questione irrisolta se i blog sono o no testate giornalistiche, e via di questo passo con i dubbi che ha posto più che risolto.
Con il caso della sentenza del tribunale di Modica che ha qualificato un sito come “stampa clandestina” perché non regolarmente registrato al tribunale. Con conseguenze pesanti sul gestore del sito (vedi anche qui l'opinione espressa da Marco Tracina).
"Voglio parlare col direttore responsabile del blog!"
Il caso classico, la diffamazione a mezzo stampa, è quello più esemplare: con la legge sulla stampa oltre all’autore anche il direttore e vicedirettore responsabile della pubblicazione rispondono del mancato controllo e quindi sono passibili degli effetti dell’articolo 57 del Codice Penale.
Orbene, nel Ddl sulle intercettazioni, ricorda Berlingieri, si parla di obbligo di rettifica anche da parte dei “siti informatici”. Ma che cos’è un sito informatico? È la stessa cosa della “testata telematica” prevista nel 2001? Sono pertanto esclusi o compresi i blog? Ma i blog non hanno un “direttore responsabile” un “indirizzo fisico” ufficialmente registrato da qualche parte, tribunale o elenco o isole Caiman.
E se la diffamazione viene originata nella catena di santantonio di Twitter? E allora perché non metterci dentro anche gli Sms inviati a grappoli e riverberata in rivoli, ruscelli, fiumi, mari, oceani?
Ve lo immaginate un giudice che segue il messaggio e risale il fiume San Lorenzo per sbucare a Concorezzo?
I ferri del '48 per i media del XXI secolo?
Fuor di metafore: ma come diavolo può venire in mente a persone assennate pensare di svuotare il mare di Internet con i ferri vecchi del 1948?
Se una persona si sente offesa da una informazione sbagliata che lo riguarda e che è stata pubblicata da un sito web o da un blog può chiedere la rimozione della pagina, non di fare una rettifica. La "pagina Web" entra nella immortalità dei motori di ricerca fino a quando qualcuno non la cancella o, meglio, la "acceca (ne rende invisibile l'indicizzazione nei motori di ricerca). Il problema, però, resta: è molto difficile "accecare" una storia da tutte le memorie cache dei server del Web e una traccia, ahimé, resta nell'eternità in archive.org.
Un “errata corrige” è comprensibile venga fatto sulla prima edizione raggiungibile di una carta stampata affinché la carta contenga una notizia che smentisce e corregge quanto pubblicato a stampa e che ormai avvolge il pesce. Insomma il “medium” carta stampata ha un suo specifico ciclo di produzione del tutto diverso da quanto è il Web o Internet in generale.
La reputazione online è cosa complicata
Che la difesa della propria reputazione online sia un problema è cosa nota e non risolta, né dalle tecnologie né dalle legislazioni.
Le esperienze di chi ne ha fatto mestiere e servizio a difesa di marchi e nomi di prodotti o persone arriva a questa conclusione: se hai sbagliato e monta in Rete l’indignazione contro di te, ammettilo o fai presente il tuo punto di vista. Parla e comunica meglio. Ma stai lontano dai tribunali e dagli avvocati: non c’è niente di meglio, per rinfocolare e ridare vigore a polemiche che nel tempo si stemperano, che portare “le carte” in tribunale. Il “popolo di Internet” è sempre, per definizione, con chi si propone come la parte “debole”.
Insomma, il problema è assai più complicato e dettare norme richiamandosi all’antico 1948 non aiuta, anzi.