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PMI Dome

Le clausole vessatorie nei contratti di commercio elettronico

di Emanuela Pasino | 04 maggio 2001

Le problematiche legate ai contratti del commercio elettronico non sono certo poche. La stessa difficoltà nell'individuare un luogo preciso di conclusione del contratto dimostra quanto nuovi siano gli aspetti da affrontare dal punto di vista normativo.
Si discute ancora su quale sia la forma più adeguata per stipulare un contratto efficace online, molta attenzione è stata, ed è tuttora, dedicata al garantire la tutela del consumatore.

Nonostante i dubbi, culturali oltre che giuridici, sull'effettiva validità di un contratto online (anche se "non scritto") siano stati definitivamente allontanati, ancora molti sono i punti su cui la legislazione si dimostra inadeguata alle esigenze dell'e-commerce.

Uno di questi riguarda una parte molto delicata, per le sue implicazioni giuridiche, di ogni contratto: le cosiddette "clausole vessatorie".
Cosa sono. Sono particolari condizioni contrattuali che possono risultare particolarmente onerose per uno dei due contraenti , soprattutto quando tali clausole vengano decise ed inserite da una sola delle parti, unilateralmente. E' evidente come questo sia il caso di tutti i contratti stipulati online.
Il consumatore non ha infatti alcuna possibilità di negoziare le disposizioni contrattuali che gli vengono proposte, è quindi obbligato ad accettarle totalmente, o a rifiutare l'intero contratto.

Che cosa dice la legge
Riguardo alle condizioni generali di un contratto, l'art.1341 del codice civile, comma I, recita che: "le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza". Questo punto non crea alcun problema sul web. Chi vende un prodotto o un servizio online, di norma, predispone anche link chiari e visibili di accesso a tutte le informazioni contrattuali per il cliente.

Più complessa l'applicazione del comma II dello stesso articolo.
"In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenza, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria".
La forma scritta vuole essere un'ulteriore tutela nei confronti di chi quelle clausole le subirebbe, il consumatore; si richiede quindi una specifica approvazione che deve essere sottoscritta in modo distinto dal resto del contratto.
Il rispetto di questa norma su Internet dipende sostanzialmente da una cosa: l'accettazione delle clausole con un clic, è valida? Il clic è equiparabile ad una vera e propria sottoscrizione?
Per ora no.

Secondo la giurisprudenza, quindi, nessun operatore che abbia immesso un contratto online, potrà in alcun modo far valere le clausole vessatorie nei confronti del contraente. Il clic del consumatore varrà solo come approvazione "virtuale" nel senso letterale del termine.

Possibili soluzioni?
Ciò che occorre è un documento separato, autonomo ma soprattutto scritto.
Il modo apparentemente più semplice di gestire il problema sembrerebbe quello di servirsi di documenti cartacei che il contraente può ricevere via posta e rispedire sottoscritti alla controparte.
Quanti operatori di commercio elettronico saranno disposti a sacrificare velocità nelle transazioni ed esigenze aziendali per affrontare altre lungaggini burocratiche?
Altra prospettiva, anche se lontana da un'effettiva applicazione, è quella della firma elettronica la cui validità nei contratti telematici è sancita dall'art.11, comma I del DPR 513/97. Prospettiva allettante anche se ancora poco supportata dall'attuale tecnologia.

Una speranza, più che una soluzione, risiede nella valutazione del singolo giudice a cui spetta decidere, caso per caso, se le clausole vessatorie possono considerarsi approvate in modo specifico e valido o meno. Certo occorre sperare di incorrere in giudici sensibili alle esigenze di una nuova economia che avrebbe invece bisogno di principi giuridici chiari e specifici, adattati alle sue peculiari caratteristiche.

di Emanuela Pasino


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