Le problematiche
legate ai contratti del commercio elettronico non sono certo poche. La
stessa difficoltà nell'individuare un luogo preciso di conclusione del contratto
dimostra quanto nuovi siano gli aspetti da affrontare dal punto di vista normativo. Nonostante i dubbi,
culturali oltre che giuridici, sull'effettiva validità di un contratto online
(anche se "non scritto") siano stati definitivamente allontanati, ancora molti
sono i punti su cui la legislazione si dimostra inadeguata alle esigenze dell'e-commerce.
Uno di questi
riguarda una parte molto delicata, per le sue implicazioni giuridiche, di ogni
contratto: le cosiddette "clausole vessatorie". Che cosa dice
la legge Più complessa
l'applicazione del comma II dello stesso articolo. Secondo la giurisprudenza,
quindi, nessun operatore che abbia immesso un contratto online, potrà in alcun
modo far valere le clausole vessatorie nei confronti del contraente. Il clic
del consumatore varrà solo come approvazione "virtuale" nel senso letterale
del termine.
Possibili soluzioni? Una speranza,
più che una soluzione, risiede nella valutazione del singolo giudice a cui spetta
decidere, caso per caso, se le clausole vessatorie possono considerarsi approvate
in modo specifico e valido o meno. Certo occorre sperare di incorrere in giudici
sensibili alle esigenze di una nuova economia che avrebbe invece bisogno di
principi giuridici chiari e specifici, adattati alle sue peculiari caratteristiche.
di Emanuela Pasino
Si discute ancora su quale sia la forma più adeguata per stipulare un
contratto efficace online, molta attenzione è stata, ed è tuttora, dedicata
al garantire la tutela del consumatore.
Cosa sono. Sono particolari condizioni contrattuali che possono risultare particolarmente
onerose per uno dei due contraenti , soprattutto quando tali clausole vengano
decise ed inserite da una sola delle parti, unilateralmente. E' evidente come
questo sia il caso di tutti i contratti stipulati online.
Il consumatore non ha infatti alcuna possibilità di negoziare le disposizioni
contrattuali che gli vengono proposte, è quindi obbligato ad accettarle totalmente,
o a rifiutare l'intero contratto.
Riguardo alle condizioni generali di un contratto, l'art.1341 del codice
civile, comma I, recita che: "le condizioni generali di contratto predisposte
da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento
della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle
usando l'ordinaria diligenza". Questo punto non crea alcun problema sul web.
Chi vende un prodotto o un servizio online, di norma, predispone anche link
chiari e visibili di accesso a tutte le informazioni contrattuali per il cliente.
"In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per
iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte,
limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne
l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenza, limitazioni
alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei
rapporti con terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie
o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria".
La forma scritta vuole essere un'ulteriore tutela nei confronti di chi
quelle clausole le subirebbe, il consumatore; si richiede quindi una specifica
approvazione che deve essere sottoscritta in modo distinto dal resto del contratto.
Il rispetto di questa norma su Internet dipende sostanzialmente da una cosa:
l'accettazione delle clausole con un clic, è valida? Il clic è equiparabile
ad una vera e propria sottoscrizione?
Per ora no.
Ciò che occorre è un documento separato, autonomo ma soprattutto scritto.
Il modo apparentemente più semplice di gestire il problema sembrerebbe quello
di servirsi di documenti cartacei che il contraente può ricevere via posta e
rispedire sottoscritti alla controparte.
Quanti operatori di commercio elettronico saranno disposti a sacrificare velocità
nelle transazioni ed esigenze aziendali per affrontare altre lungaggini burocratiche?
Altra prospettiva, anche se lontana da un'effettiva applicazione, è quella della
firma elettronica la cui validità nei contratti telematici è sancita dall'art.11,
comma I del DPR 513/97. Prospettiva allettante anche se ancora poco supportata
dall'attuale tecnologia.