"Una impressionante attività di profilazione fatta dai gestori telefonici senza il consenso degli interessati" sono state rilevate dall'Autorità Garante della Privacy. Che ha preso carta e penna e riscritto le regole, già operative e pubblicate in Gazzetta Ufficiale.
Redazione PMI-dome |
13 luglio 2009
La misura è colma. Così deve aver pensato Francesco Pizzetti, presidente dell'Autorità Garante della Privacy.
Dopo aver dovuto constatare, come da comunicato stampa del 10 luglio scorso, "Nel corso di numerose ispezioni il Garante ha verificato una impressionante attività di profilazione fatta dai gestori telefonici senza il consenso degli interessati. In pratica i dati dei clienti sono stati usati per profilare le loro abitudini, conoscere le loro preferenze, analizzare le loro spese telefoniche e molto altro".
E quindi ha dato indicazioni, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, più precise e stabilito "nuove" regole cui attenersi "per un corretto uso dei dati personali a fini di profilazione nel settore delle telecomunicazioni".
Il testo completo del provvedimento è qui
La sintesi è questa:
- i dati non possono essere utilizzati per questi scopi senza un'adeguata informativa e senza l'esplicito consenso degli interessati.
- le stesse regole valgono in generale anche per i dati personali trattati in forma "aggregata". Tuttavia rispetto ai dati trattati in forma "aggregata" il Garante ha previsto che i gestori telefonici possano anche chiedere una specifica verifica preliminare, indicando le modalità del trattamento che intendono effettuare. Nell'ambito di tale verifica il Garante potrà valutare, caso per caso, se consentire tali trattamenti senza l'esplicito consenso degli interessati. Anche in questa ipotesi tuttavia dovrà essere data sempre una adeguata informativa ai clienti.
- il Garante ha dato tempo fino al 30 settembre prossimo affinché i gestori che già svolgono questa attività si mettano in regola, chiedendo al Garante la necessaria verifica.