La
vendita online
dei beni consegnati tramite vettore o spedizioniere (c.d. commercio
elettronico indiretto) è
assimilabile alla vendita per corrispondenza
con conseguente esonero dall'obbligo di certificazione fiscale, fermo
restando l'obbligo di registrazione dei corrispettivi. Nell'ipotesi
di restituzione della merce acquistata,
occorre garantire la certezza
dell'operazione di reso in modo che sia possibile individuare, in fase
di controllo, tutti gli elementi necessari a collegare la restituzione
del bene al suo titolo di acquisto originario. A chiarirlo è la
risoluzione n. 274/E
del 5 novembre, in risposta a un'istanza di interpello presentata da
una società leader nel settore dell'abbigliamento che intende avviare
l'attività di vendita online dei propri prodotti.
Nel
caso di specie, attraverso la rete informatica, il cliente ordina
l'acquisto di uno o più beni, il cui pagamento può avvenire con carta
di credito oppure in contrassegno e, in tal caso, l'importo dovuto è
pagato al ricevimento della merce direttamente allo spedizioniere che
esegue la consegna dei prodotti all'indirizzo indicato dal cliente.
Se
il bene acquistato è restituito entro il termine previsto
contrattualmente, il cliente può a sua scelta chiedere la sostituzione
del prodotto con altro integro dello stesso tipo ovvero il rimborso del
prezzo.
Nelle vendite online, generalmente, per
effettuare il reso della merce acquistata,
il cliente invia una mail
all'indirizzo di posta elettronica del venditore indicando il numero di
ordine e gli articoli da restituire e, successivamente,
appone sul
pacco il codice di reso comunicatogli dal venditore.
In via
preliminare, l'agenzia delle Entrate osserva che l'operazione di
vendita sopra descritta è riconducibile al commercio elettronico
indiretto in quanto il bene viene consegnato materialmente al domicilio
indicato dal cliente. In tale ipotesi,
internet rappresenta solo un
mezzo di comunicazione come il telefono o il fax. Infatti, i prodotti
acquistati sono trasferiti attraverso le tradizionali modalità, ossia
con la movimentazione fisica dei beni.
Ai fini Iva, il
commercio elettronico indiretto segue la disciplina delle vendite per
corrispondenza e, pertanto, non deve essere emessa fattura - salvo che
non sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione
dell'operazione - né sussiste l'obbligo di emettere la ricevuta o lo
scontrino fiscale. I corrispettivi delle vendite, tuttavia, devono
essere annotati nel registro (articolo 24, Dpr 633/1972).
In
caso di restituzione della merce, l'agenzia delle Entrate osserva che
la variazione in diminuzione (articolo 26, Dpr 633/1972) concerne
esclusivamente le operazioni documentate con fattura, mentre per le
cessioni effettuate senza certificazione fiscale occorre rinviare ai
chiarimenti resi in via di prassi per la procedura di reso dei beni
documentati con scontrino o ricevuta fiscale.
Al riguardo, si
ricorda che l'Agenzia ha precisato più volte che la procedura di reso
deve consentire all'Amministrazione finanziaria, in fase di controllo,
di ricostruire la vicenda della singola operazione economica e di
risalire al titolo di acquisto originario che consente di conoscere il
come, dove e quando dell'operazione di vendita oggetto di rettifica.
In
tale contesto, la risoluzione in esame chiarisce che la procedura di
restituzione della merce deve offrire idonee garanzie sulla certezza
dell'operazione di reso in modo che sia possibile individuare, seppur
in un momento successivo rispetto all'esecuzione dell'operazione
originaria, tutte quelle informazioni di solito desumibili dal
contenuto della fattura, ossia tutti gli elementi necessari a collegare
la restituzione del bene ai documenti probanti l'acquisto originario.
In particolare,
devono essere conservati i documenti dai quali
risultino le generalità del soggetto acquirente, l'ammontare del prezzo
rimborsato, il codice del bene acquistato e il codice di reso.
Inoltre,
la corretta tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino consente di
conoscere la movimentazione fisica del bene oggetto di restituzione.
La risoluzione, infine, precisa che se l'acquisto online
è effettuato dai clienti comunitari, non soggetti passivi d'imposta nei
propri Stati di residenza, si applica la disciplina delle vendite a
distanza intracomunitarie (articolo 41, Dl 331/1993).
Al riguardo,
si ricorda che, nelle vendite a distanza, l'acquisto è perfezionato da
un soggetto privato e la merce venduta è trasportata direttamente a
cura del fornitore o per suo conto. In tal caso, la cessione si
considera non imponibile in Italia (Paese del fornitore) e l'Iva deve
essere assolta nello Stato membro di destinazione dei beni se nell'anno
solare precedente e in quello in corso l'ammontare complessivo delle
vendite effettuate in uno Stato membro supera il limite di 100mila euro
o l'eventuale minore importo stabilito da questo Stato (articolo 34
Direttiva 2006/112/Ce), oppure se il cedente opta per l'applicazione
dell'imposta nel Paese di destinazione dei beni.