È pronta la sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate per la richiesta
di rimborso IVA dei soggetti stabiliti in uno stato UE diverso da
quello del rimborso
di Francesco Forestiero |
07 luglio 2010
Le norme, in vigore dal
1° gennaio 2010, partono con i rimborsi per l’anno 2009 e hanno come scadenza il
30 settembre 2010.
Il nuovo canale di comunicazione si deve, in sostanza, alla direttiva
2008/9/CE, recepita con il
Dlgs 18/2010, che prevede una procedura di rimborso da effettuare esclusivamente in via telematica.
Nello specifico, per
i soggetti italiani, la richiesta deve essere fatta tramite
Agenzia delle Entrate attraverso i servizi telematici
Entratel e
Fisconline.
L'abilitazione può essere richiesta anche da
soggetti non residenti i quali, comunque, devono prima ottenere il codice fiscale italiano e, dopo l'abilitazione, dotarsi di formale delega per potere avanzare la richiesta di rimborso al centro operativo di Pescara.
Chi risiede in uno stato comunitario e vuole chiedere il rimborso dell’imposta versata in Italia, invece, deve presentare la richiesta alla propria amministrazione finanziaria, la quale provvederà ad inoltrarla all'Agenzia delle Entrate.
Diverso il discorso per i soggetti extra UE. Questi devono continuare a presentare le richieste di rimborso in formato cartaceo (
modello IVA 79).
Per accedere al nuovo servizio, bisogna collegarsi al sito
www.agenziaentrate.it e cliccare su
Documentazione. Fatto ciò, si deve aprire il link
Rimborsi IVA/VAT refunds. Qui, dopo aver scelto la lingua (italiano o inglese), si deve selezionare
Rimborsi Iva.