In risposta alle domande formulate dai contribuenti di tutte le
nazionalità, giungono finalmente i chiarimenti dell’Agenzia delle
Entrate per le richieste di rimborso IVA inoltrabili tramite il portale
telematico
di Francesco Forestiero |
15 luglio 2010
Il portale telematico approntato dall’
Agenzia delle Entrate per il
rimborso IVA non è per tutti: questo è il chiarimento dato dall’Agenzia delle Entrate ai suoi utenti sparsi negli
Stati comunitari.
Contrariamente a quanto
si pensava inizialmente, tutti coloro che, con un’impresa stabilita all’estero, abbiano in Italia un’organizzazione stabile, oppure un rappresentante fiscale o l’identificazione diretta, non possono presentare l’istanza di rimborso diretto dell’IVA per via telematica ai sensi dell’
art. 38-bis2, ma devono utilizzare le ordinarie procedure previste per i soggetti identificati, secondo, quindi, le modalità previste dall’
articolo 38-bis del DPR 633/72.
Al contrario, i soggetti passivi d’IVA che non ricadono nelle precedenti condizioni ed hanno pagato l’imposta in un altro paese europeo devono invece presentare la propria richiesta di rimborso tramite l’apposito portale telematico, inviando l’istanza per ogni periodo di imposta entro il 30 Settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento.
Alla richiesta possono essere allegati documenti in formato pdf, jpeg, tiff e zip, con dimensione non superiore ai 5 MB. Una volta inviata la richiesta, l’utente riceverà quattro quietanze telematiche, di cui la prima per attestare il ricevimento, la seconda per confermare l’accettazione dell’istanza da parte dell’Agenzia, la terza certifica il ricevimento da parte dello Stato competente per il rimborso ed infine la quarta attesta l’accettazione da parte dello Stato coinvolto.