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Conto Energia 2010-2013, il sì della Conferenza Unificata

Approvato dalla Conferenza Stato Regioni il Nuovo Conto Energia che diventerà operativo dal primo gennaio 2011. Previsti tagli quadrimestrali degli incentivi ed una nuova classificazione degli impianti
di Fabrizio Trevisi | 16 luglio 2010
Al termine di un lungo periodo, contraddistinto da incertezza sul futuro degli incentivi per la produzione di energia rinnovabile da fonte fotovoltaica, arriva, durante la seduta dell’8 luglio della Conferenza Unificata Stato Regioni, il tanto atteso accordo sul Decreto Ministeriale riguardante il Conto Energia 2011.

Al suo terzo maquillage sono tante le novità introdotte dal nuovo testo che, per adeguarsi alla riduzione dei costi di realizzazione ed all’aumento delle prestazioni degli impianti, prevede riduzioni a ghigliottina rispetto agli incentivi precedenti, scaglionate in tre fasi distinte, durante tutto il 2011.

Una grande novità rispetto al testo precedente riguarda la modificazione delle tipologie di impianti beneficiari degli incentivi e l’introduzione della nuova tecnologia del fotovoltaico a concentrazione.

L’articolo 3 della bozza approvata, che ora attende esclusivamente la pubblicazione sulla GU per l’entrata in vigore, prevede un obiettivo di 8.000 MW al 2020 e, in questa fase, l’innalzamento della disponibilità a 3000 MW con l’aggiunta di 300 MW dedicati agli impianti completamente integrati aventi caratteristiche innovative e di 200 MW dedicati agli impianti fotovoltaici a concentrazione.

Resta fissata in 20 anni la durata del riconoscimento della tariffa, in pratica il singolo beneficiario vedrà inalterato il valore dell’incentivo riconosciuto per tutta la durata pari a 20 anni, come previsto peraltro nel precedente Conto Energia.

Le nuove tipologie di impianto sono 4: impianti su edifici, altri impianti, impianti integrati con caratteristiche innovative ed impianti a concentrazioni, mentre diventano 5 le classi di potenza di riferimento: tra 1 e 3 kW, tra 3 e 20 kW, tra 20 e 200 kW, tra 200 e 1000 kW, oltre i 1000 kW.

Scompare dunque la definizione di integrazione parziale. Ad ogni tipologia di impianto corrispondono specifiche regole e tariffe incentivanti. Ma quale è la consistenza dei tagli previsti? Il DM prevede, ad esempio per gli impianti posti sugli edifici di potenza elettrica di picco inferiore a 3 kW che entreranno in esercizio durante il primo quadrimestre del 2011, un incentivo pari a 0,402 €/kWh, incentivo che si riduce a 0,391 €/kWh se l’impianto in questione entra in esercizio nel secondo quadrimestre dell’anno. I tagli previsti portano fino a 0,380 €/kWh l’incentivo nel caso in cui la messa in esercizio avvenga nel terzo quadrimestre del 2011. Dal gennaio del 2012 al dicembre 2013 si prevede l’applicazione della tariffa relativa all’ultimo quadrimestre del 2011 decurtata del 6% per ogni anno trascorso.

È tuttavia necessario fare attenzione a quanto detto dalla legge 22 marzo 2010 n. 41, che prevede, per gli impianti completati e non connessi alla rete elettrica al 31 dicembre 2010, la possibilità di beneficiare dell’incentivo relativo al 2010.

La definizione di “impianto completato e non connesso” è data nell’art. 2-sexies della legge, che ammette i benefici della tariffa 2010: “a tutti i soggetti […] che abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l’installazione dell’impianto fotovoltaico ed abbiano inviato la richiesta di connessione dell’impianto di produzione entro l’ultima data utile affinché la connessione sia realizzata, nel rispetto della normativa vigente, entro il 31 dicembre 2010”.

Si attende dunque la pubblicazione del DM sulla GU, monitorando il sito del GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) per il reperimento di ulteriori informazioni. 

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