di Francesco Forestiero |
31 agosto 2010
Con il termine
leasing (dall'inglese to lease che significa affittare) si indica un contratto col quale un soggetto cede ad un altro il godimento di un bene contro il versamento di un canone periodico, per un determinato lasso di tempo. Al termine di tale periodo chi ha ricevuto il bene in godimento può restituirlo, acquistarlo in proprietà (cosiddetto riscatto) oppure continuare nel godimento previa revisione dei canoni. Nel caso del leasing finanziario l'accordo è contraddistinto dall’esistenza di un rapporto trilaterale in quanto vi intervengono tre soggetti (locatore, locatario e fornitore).
La disciplina di questo contratto non è regolata dal Codice Civile e, nel caso di rapporti che prevedano locazione finanziaria con fornitori
Black List, ovvero i Paesi a fiscalità agevolata, assume aspetti molto particolari.
L'
elenco dei Paesi Black List è stato definito da due decreti ministeriali datati 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001: oltre alle celebri isolette sperdute in mezzo agli Oceani, consta anche di Paesi di rilevanza internazionale quali Equador, Filippine, Svizzera, Hong Kong, Cipro, Uruguay e molti altri.
I principi contabili internazionali sostengono che nel contratto di leasing che trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà del bene (
Ias 17, che considera il leasing come un'operazione di finanziamento) e prevedono che la società utilizzatrice rilevi il bene nel proprio attivo patrimoniale, mentre la società concedente evidenzia in bilancio un credito verso il locatario.
Attualmente, per i beni in leasing acquistati da fornitori residenti in paesi black list, gli obblighi imposti dall'articolo 110 del Tuir (che impone l’indeducibilità dei costi che un percettore di reddito d’impresa residente sostiene in operazioni con imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori, non appartenenti all’Unione europea, elencati appunto nell'apposita "black list" ) appaiono posti a carico della società di leasing, soggetto che giuridicamente effettua l'acquisto, mentre nessun adempimento sembra incombere sul l'utilizzatore.
Con la risoluzione n. 12/E/2005, l'
Agenzia delle Entrate ha ritenuto invece applicabile la disciplina e gli obblighi anche con riferimento ai commissionari o mandatari senza rappresentanza che effettuano acquisti di beni e servizi in nome proprio ma per conto dei clienti finali.