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Il certificato telematico procede a gonfie vele. Ma lasciando a terra i lavoratori...

Parte il certificato telematico, ma i dubbi restano. Il primo: perché la normativa non ha previsto l'utilizzo obbligatorio di sistemi tecnologicamente più sicuri e giuridicamente validi?
di Avv. Luigi Foglia | 07 dicembre 2010
Prosegue la diffusione della nuova procedura di trasmissione telematica dei certificati di malattia dei lavoratori pubblici e privati. Secondo i dati ufficiali forniti dall'INPS, solo nell'ultima settimana i medici hanno inviato all'Istituto quasi 180.000 certificati (di cui 45.329 nelle ultime 24 ore), portando il numero complessivo dei documenti trasmessi via Web a 1.911.480. (Fonte: Ministero Pa e Innovazione)

Era il primo dicembre, al momento in cui scriviamo questi numeri saranno cresciuti ancora. Come ben sottolineano i numerosissimi comunicati stampa del Ministero per la Pubblica Amministrazione e dell'innovazione, siamo di fronte ad una piccola rivoluzione digitale: tale rivoluzione, però, presenta alcune debolezze che, speriamo, vengano corrette al più presto.

Partiamo dal certificato, il vero protagonista di questa rivoluzione.

Il certificato medico, l'attestazione del medico di una data condizione fisica/psicologica, documento di cui si è più volte discussa la natura, tra l'atto pubblico e quello privato; è uno di quei documenti per i quali, senz'ombra di dubbio, viene richiesta una forma scritta e una sottoscrizione, una firma, un segno personale in grado di garantire la provenienza e l'autenticità di quel determinato documento.

Ora, nel suo passaggio al digitale, il documento “certificato medico” non può non possedere tutte le caratteristiche che aveva il suo predecessore cartaceo.

Ancora una volta dovrà essere compilato dal medico e firmato. Ma proprio sulla firma nascono i maggiori dubbi sul certificato telematico. Il certificato di malattia, secondo quanto previsto da un intricato insieme di norme, viene inviato per via telematica direttamente dal medico all'INPS, senza l'inserimento di alcuna firma e al lavoratore è rilasciata una semplice copia del certificato su carta.

Il certificato, così emesso, non è provvisto di firma digitale e la “firma” del certificato viene garantita solo tramite il sistema di autenticazione in Rete. Tale autenticazione, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 del DPR 26 marzo 2008, avviene tramite Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica e, in fase di prima attuazione, tramite nome utente (o altro codice identificativo) e password.

Se l'autenticazione tramite CIE/CNS offre concrete garanzie, non si può dire la stessa cosa di quella tramite Id e Pwd, pensata, infatti, solo per una prima fase iniziale. Purtroppo, tale modalità meno sicura di autenticazione, sembra essere la più usata e questo crea non pochi dubbi sulla robustezza dell'intero sistema.

L'identificazione del medico attraverso ID e Pwd permette di considerare il referto, sulla base di quanto previsto dal CAD, provvisto solo di firma elettronica semplice: una di quelle firme che, secondo quanto previsto dall'art. 21 del CAD, sono, sul piano probatorio, liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle loro caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

Tali firme elettroniche, vista la loro relativa robustezza probatoria, sono utilizzate, normalmente, in tutti quei casi in cui più che di una firma vera e propria, il documento necessiti di un semplice “visto”.

Il Certificato medico, occorre ricordarlo, è un documento che, pur quando non sia un vero e proprio atto pubblico, ha certamente una rilevanza pubblica essendo, tra l'altro, previsto un preciso reato a carico del medico che nel certificato attesti falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità (art. 481 c.p.).

Davvero, non ci è chiaro il motivo per cui la normativa non abbia previsto l'utilizzo obbligatorio di sistemi tecnologicamente più sicuri e giuridicamente più validi, quali la firma digitale o la Carta d'Identità Elettronica /Carta Nazionale Servizi (CIE/CNS).

Non ci spingiamo al punto di valutare il livello di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità che offrono i sistemi informatici messi a disposizione dal Ministero e dall'INPS; quello che ci preoccupa sono, da un lato, le modalità di autenticazione (che nel nostro caso coincidono con quelle di sottoscrizione) da parte del singolo medico a tali sistemi e, dall'altro, le garanzie offerte ai singoli lavoratori da un tale sistema.

Veniamo al primo dei due punti: l'autenticazione informatica ai sistemi della PA. Tale modalità di accesso, riconosciuta dagli art 64 e 65 del CAD, ha purtroppo un termine di scadenza molto prossimo (dal gennaio 2011, a meno di proroghe dell'ultima ora, tale modalità non sarà più valida e dovrà essere sostituita da altri sistemi basati sulla CIE o CNS). Dopo essere partiti così bene non vorremmo si cascasse in una disattenzione che finirebbe col rendere privi di validità tutti i certificati emessi dopo il 31 dicembre di quest'anno.

Il problema potrebbe essere risolto con l'approvazione di alcune modifiche al CAD, che potrebbero arrivare già nel prossimo febbraio, le quali renderebbero giuridicamente valida l'identificazione del medico ma che non risolverebbero, comunque, il problema dell'efficacia probatoria del certificato.

Il secondo punto è relativo all'utilizzabilità, in altre sedi, dei certificati rilasciati dal medico (o anche direttamente dall'inps) ai singoli lavoratori.
Pur considerando validi, infatti, i certificati emessi e ricevuti all'interno dei sistemi SAC-INPS, al di fuori di questi i certificati sono semplici file (o stampe di questi ultimi), senza alcun valore probatorio.

Né il medico rilascia al lavoratore un certificato firmato, né l'Inps, collegandosi successivamente, permette di scaricare certificati che, al di fuori di quei sistemi, possano avere una idonea efficacia probatoria.

Legare il certificato ad una firma digitale, o quantomeno a un certificato sicuro d'identificazione come quello previsto per CIE/CNS, avrebbe permesso ai lavoratori, di ottenere, invece, dei certificati la cui autenticità e integrità fosse dimostrabile in qualsivoglia sede.

La nostra non è una semplice polemica, ma la volontà di veder riaffermato il diritto di ogni lavoratore a poter disporre di un valido documento che potrà, poi, essere utilizzato in qualunque sede per comprovare un determinato stato di salute.

Nella indisponibilità di tali tecnologie, suggeriamo, quantomeno, che l'Inps, rilasci, ai sensi del comma 3 dell'art. 23 del CAD, certificati con la propria firma digitale, fornendo, in tal modo, al singolo lavoratore, un documento pienamente efficace.


A cura di Avv. Luigi Foglia, Digital & Law Department – Studio Legale Lisi (www.studiolegalelisi.it)

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