L’utilizzo di Internet nel mondo dell’economia quotidiana, fa spesso pensare - e sperare - ad un vantaggio in termini di tempo, di possibilità di scelta, di convenienza sui prezzi.
Tutto questo è certamente vero. Accade infatti sempre più spesso, e con sempre maggiore facilità, di stipulare un qualsiasi accordo o contratto per via telematica, si tratti di vendita di beni materiali o di servizi.
Resta ancora difficile, al contrario, il ruolo del giurista impegnato nell’individuare, in assenza di una normativa specifica, i mezzi più adatti ed efficaci applicabili a simili contratti soprattutto in caso di controversie.
Quale il foro competente e quali le norme che li regolano?
Innanzi tutto è bene riassumere brevemente come viene concluso un contratto nel Web.
Riferendosi ad un accordo stipulato e perfezionato attraverso Internet, quindi in una situazione di distanza tra le due parti coinvolte, vi sono diversi modi di accettare un simile contratto:
- la migliore soluzione, ovvero quella che fornisce minori problemi per la dottrina giuridica, è ancora la forma di accettazione e di conferma per iscritto. E’ anche la soluzione meno utilizzata.
- la propria conferma di accettazione può essere espressa attraverso la tastiera del computer (point & click contracts). Implica l’immissione da parte del beneficiario del contratto dei propri dati (per esempio quelli relativi alla carta di credito) seguiti da un’ulteriore richiesta di conferma. Il tutto attraverso la digitazione sulla tastiera.
- infine le parti coinvolte possono esprimere le proprie proposte o volontà di accettare queste ultime attraverso uno scambio di messaggi e-mail.
A questo punto occorre affrontare la questione più spinosa del quadro normativo attuale riferito alla via telematica: in che momento il contratto viene considerato concluso e in quale luogo questo avviene?
Se si sceglie di comunicare semplicemente la propria volontà di accettazione per iscritto o tramite posta elettronica:
- Dato che l’offerta di prodotti immessa via Internet risponde ai criteri di una vera e propria proposta contrattuale al pubblico (ai sensi dell’art.1336 del C.C.), il contratto è considerato concluso nel momento in cui chi propone l’offerta riceve conferma dell’accettazione della stessa. In sostanza quando giunge all’indirizzo di quest’ultimo (art. 1335 C.C.).
Trattandosi di Internet, l’indirizzo in questione sarà quello di posta elettronica del proponente.
Ma con una precisazione importante data dall’art. 11 della Direttiva 2000/31/CE: entrambe le parti coinvolte devono considerare pervenute le rispettive dichiarazioni (accettazione e conferma di ricezione di quest’ultima da parte del proponente) nel momento in cui hanno la possibilità materiale di accedervi.
- Il luogo di conclusione dell’accordo contrattuale è, solitamente, identificato con quello in cui chi propone il contratto si trova al momento dell’accettazione dell’offerta. Se questa stessa teoria viene applicata ad Internet, si dovrebbe allora considerare il luogo dove si trova, in senso fisico, il terminale del proponente, come quello dove il contratto è detto concluso. In realtà, il dibattito su qusto punto è ancora aperto, alcuni problemi non sono del tutto risolti:
- il proponente potrebbe, infatti, non ricevere la notifica di accettazione sul proprio terminale, potrebbe, ad esempio, accedere alla propria casella e-mail da un qualsiasi altro luogo. L’opinione maggiormente condivisa è che il luogo di conclusione sia da individuare in quello dove si trova il terminale effettivamente utilizzato.
- grazie alle nuove tecnologie, inoltre, l’accettazione potrebbe essere ricevuta e letta in "movimento", durante un viaggio, uno spostamento, ad esempio da un qualsiasi dispositivo portatile. Riguardo quest’evenienza non vi sono certezze, alcuni fanno riferimento al luogo di destinazione del proponente.
Se la conferma da parte dell’utente si esprime con l’esecuzione di ciò che rappresenta una chiara manifestazione di accettazione del contratto (come digitare il proprio numero di carta di credito):
- Il contratto sarà ritenuto valido e concluso dal momento in cui il cliente esegue tale prestazione che costituisce per lui obbligo contrattuale.
- Il luogo di conclusione si riterrà dunque quello in cui tale obbligo viene eseguito, tenendo sempre presenti le considerazioni esposte sopra.
Stabilire il momento ma soprattutto il luogo in cui un contratto telematico si considera perfezionato, è importante soprattutto in caso di controversie. Occorre infatti capire a che foro rivolgersi per esporle al giudice competente e risolverle.
Sarà questo argomento del prossimo articolo.