Come evidenziato nel precedente articolo, stabilire dove un contratto stipulato via Internet si possa considerare concluso, è fondamentale per capire a quale giudice rivolgersi in caso di controversie.
In linea generale, infatti, il foro competente a dirimere le controversie riguardanti i contratti online, è lo stesso del luogo di conclusione del contratto.
I criteri per stabilirlo sono quelli riportati nel precedente articolo, tenendo presente che la normativa di riferimento non è sempre, riconducibile in modo specifico alle transazioni di beni e servizi online, per questo motivo le interpretazioni della dottrina giuridica sono spesso incerte e non sempre concordi.
Ancora più complessa la scelta del giudice quando si superino i confini nazionali, quando, cioè, il contratto sia stato stipulato tra persone o aziende residenti in Stati diversi. Una simile situazione è tutt’altro che infrequente nel mondo ‘senza frontiere’ della Rete.
Per affrontare simili contesti giuridici, l’Italia, come molti altri paesi, ha sviluppato una serie di norme e ordinamenti, che formano il nostro diritto internazionale privato. Spesso questo insieme di regole e direttive non si riferisce a singoli casi specifici, lo scopo è invece quello di fornire uno strumento che permetta di individuare leggi utili nelle diverse situazioni concrete.
In questo senso riguarda, dunque, anche i contratti telematici.
In Italia la più importante è la Legge n.218 del 31maggio del 1995. Tale legge è di riferimento anche per quanto riguarda la definizione delle diverse competenze giuridiche del commercio elettronico pur non riferendosi ad esso in modo esplicito (la già citata Direttiva 2000/31/CE, non considera tale tema in modo specifico affidandosi, di conseguenza, alle norme già esistenti). Lo scopo resta, come già rilevato, quello di individuare le norme e le Convenzioni internazionali giuridicamente applicabili nel caso di controversie a livello internazionale.
Quali i punti salienti:
Nel suo testo si afferma che:
In tale Convenzione è stabilito che:
- in linea generale, "l'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio tale parte ha il proprio domicilio, sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il consumatore".(titolo II, sez.4, art.14)
- che invece "l'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato nel cui territorio il consumatore ha il proprio domicilio. (titolo II. Sez.4, art.14)
Permanendo, però, la difficoltà di stabilire con esattezza quale sia il domicilio legale di cui parla tale articolo, se riferito a rapporti instaurati attraverso la Rete, sarà pertanto necessaria un’ulteriore interpretazione della normativa per adattarla alla situazione specifica (saranno quindi coinvolte le sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione di Bruxelles).
Quale, in conclusione, la legislazione applicabile?
Per quanto riguarda il nostro diritto internazionale le norme che perfezionano un accordo internazionale e che regolano eventuali successive vicende, sono, stando alla citata legge 218/1995, contenute nella Convenzione di Roma del 1980 resa esecutiva in Italia con la legge n.975 18 dicembre 1984.
Si stabilisce dunque che:
Per concludere, se facile e veloce risulta stipulare un contratto per via telematica, più complesse appaiono le implicazioni giuridiche che essi comportano.
Nell’attesa di norme inequivocabili, che di certo, vista la diffusione del commercio elettronico, arriveranno, è prudente stabilire preventivamente a quale foro competente l’accordo faccia riferimento per la sua definizione e per eventuali controversie. Tale accortezza è tanto più utile nel caso di contratti internazionali.