Una delle questioni più discusse riguardante il diritto in Internet, resta di certo quella che coinvolge la tutela dei dati personali degli utenti.
Se il mondo della rete, infatti, offre numerosi strumenti per raccogliere informazioni sui suoi frequentatori sia essi partecipino a tale operazione, sia ne siano del tutto (o quasi) inconsapevoli, il sistema legislativo deve ancora perfezionare sistemi validi per rassicurare i navigatori.
Spesso chi nel Web ha deciso di proporre la propria attività, vede come un inutile speco di tempo ed energie attenersi a regole troppo rigide e rigorose, tale atteggiamento non danneggia però solo l’utente finale, ma anche chi lo persegue. Si rischia di incorrere in sanzioni penali ed amministrative, che possono essere molto onerose anche da un punto di vista economico, e non si forniscono garanzie agli utenti già spesso convinti (non certo senza motivo) della sostanziale vulnerabilità della rete.
Quali leggi in Italia?
La norma di riferimento resta, principalmente, la Legge del 31/12/1996 n. 675 che, come spesso accade , non nasce riferendosi in modo specifico alla protezione dei dati raccolti e trattati attraverso il mezzo telematico ma resta al momento l’unico riferimento valido. Per una normativa più adeguata bisognerà attendere.
Esiste inoltre una Raccomandazione dei garanti europei per la raccolta dei dati personali online (17/5/2001) indirizzata al Consiglio d’Europa, con lo scopo di fissare alcuni requisiti che facciano chiarezza sia negli operatori del settore, sia negli utenti finali.
E’ bene, innanzi tutto analizzare alcuni articoli delle legge 675/96.
Quali gli obblighi di legge:
L’art.9 della legge 675/96 stabilisce come si debbano trattare e quali requisiti debbano avere i dati raccolti che dovranno essere:
L’art.7 invece obbliga il titolare ("la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza" - art.1 comma 2), che voglia procedere alla raccolta dei dati personali a darne notifica al Garante (salvo alcune eccezioni espresse nell’art.7 comma 5ter).
L’art.10 tratta in modo più specifico i diritti dell’utente.
Il comma 1 recita: "l’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto …"
Nel caso dei dati Internet la sostanza non cambia, l’informativa, dovrà essere posta prima di una qualsiasi procedura di registrazione. Lo stesso vale per l’obbligo di fornire un seppur breve richiamo ai diritti dell’interessato (art.13) tra cui essere informato di quali dati il titolare sia in possesso, di ottenerne modificazione o aggiornamento, di potersi opporre al trattamento stesso liberamente.
L’informativa dovrà inoltre contenere:
E’ bene fornire un’informativa il più chiara e precisa possibile, questo permetterà di ridurre le possibilità di incorrere in sanzioni amministrative (pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni – art.39).
(…continua)