Il testo integrale del Codice Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005 del 7 marzo 2005) aggiornato con le modifiche di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 , n. 235
di Francesco Forestiero |
11 gennaio 2011
Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni d’interesse da parte dei nostri
lettori riguardo il nuovo
Codice dell’ Amministrazione Digitale e le
relative modifiche pubblicate sulla
G. U. del 10 gennaio 2011.
Sperando di farvi cosa gradita e per una rapida consultazione,
pubblichiamo di seguito
le modifiche (apportate al D. Lgs. n. 82/2005 del 7 marzo 2005) già pubblicate nel
Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235.
Il testo in questione – utilissimo per professionisti e PMI - approvato
dal
Consiglio dei Ministri dopo ben 5 anni dalla prima pubblicazione,
sta già facendo molto discutere tra gli addetti ai lavori.
È per tale ragione che abbiamo deciso a breve di fornirvi una serie di
approfondimenti e commenti che possano guidarvi nella corretta
comprensione del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale.
Di seguito, il testo del Codice Amministrazione Digitale
contenente le modifiche pubblicate sulla
G. U. del 10 gennaio 2011.
Il testo con le modifiche è suddiviso in più pagine, ognuna delle quali contenenti un certo numero di articoli modificati.
Chi volesse effettuare una comparazione con il testo completo del Codice Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005 del 7 marzo 2005), potrà consultarne la versione integrale
a pagina 3, a seguire rispetto al testo delle modifiche.
Vi ricordiamo che -
nel testo integrale - le modifiche sono mostrate tra virgolette (caporali) per facilitarne l’individuazione.
Buona lettura.
Modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82Art. 1
(Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: ”b) autenticazione del
documento informatico: la validazione del documento informatico
attraverso l’associazione di dati informatici relativi all’autore o alle
circostanze, anche temporali, della redazione;
b) alla lettera c) le parole: “di fotografia” sono sostituite dalle seguenti: “di elementi per l’identificazione fisica”;
c) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti:
1) “i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento
informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico
da cui è tratto;
2) i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento
analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a
quelli del documento analogico da cui è tratto;
3) i-quater) copia informatica di documento informatico: il
documento informatico avente contenuto identico a quello del documento
da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori
binari;
4) i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico
ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su
dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del
documento originario;;”
d) dopo la lettera p) è inserita la seguente: “p-bis) documento
analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti;
e) dopo la lettera q) è inserita la seguente: “q-bis) firma
elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati
oppure connessi a un documento informatico che consentono
l’identificazione del firmatario del documento e garantiscono la
connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il
firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai
quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i
dati stessi siano stati successivamente modificati;”;
f) la lettera r) è sostituita dalla seguente: “r) firma elettronica
qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia
basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un
dispositivo sicuro per la creazione della firma;”;
g) la lettera s) è sostituita dalla seguente: “s) firma digitale: un
particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato
qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una
privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave
privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente,
di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un
documento informatico o di un insieme di documenti informatici; ”;
h) dopo la lettera u) sono inserite le seguenti:
1) “u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che
presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la
posta elettronica certificata;”;
2) “u-ter) identificazione informatica: la validazione dell'insieme
di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne
consentono l’individuazione nei sistemi informativi, effettuata
attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza
dell'accesso;”;
i) dopo la lettera v) è inserita la seguente: “v-bis) posta
elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare
l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di
fornire ricevute opponibili ai terzi;”.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
1. All’articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le disposizioni del
presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nel rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo 117 della
Costituzione, nonché alle società, interamente partecipate da enti
pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1,
comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.”;
b) il comma 2-bis è abrogato.
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Le disposizioni di cui al
capo II, agli articoli 40, 43 e 44 del Capo III, nonché al Capo IV, si
applicano ai privati ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.”;
d) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto delle esigenze
derivanti dalla natura delle proprie particolari funzioni, sono
stabiliti le modalità, i limiti ed i tempi di applicazione delle
disposizioni del presente Codice alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nonché all’Amministrazione economico-finanziaria.”.
Art. 3
(Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
1. All’articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole da: “e con” fino alla fine sono sostituite
dalle seguenti:”,con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, e con i
gestori di pubblici servizi ai sensi di quanto previsto dal presente
codice”;
b) il comma 1-bis è abrogato.
Art. 4
(Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
1. L’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è
sostituito dal seguente: “Art. 5. – (Effettuazione di pagamenti con
modalità informatiche). - 1. Le pubbliche amministrazioni consentono,
sul territorio nazionale, l'effettuazione dei pagamenti ad esse
spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, fatte salve le attività di
riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, con l'uso
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. Le pubbliche amministrazioni centrali possono avvalersi, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, di prestatori di servizi di
pagamento per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro
favore attraverso l’utilizzo di carte di debito, di credito o prepagate e
di ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile. Il
prestatore dei servizi di pagamento che riceve l’importo dell’operazione
di pagamento, effettua il riversamento dell’importo trasferito al
tesoriere dell’ente, registrando in apposito sistema informatico, a
disposizione dell’amministrazione, il pagamento eseguito e la relativa
causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli
articoli d’entrata oppure le contabilità speciali interessate.
3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione ed i Ministri competenti per materia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentito DigitPA sono
individuate le operazioni di pagamento interessate dai commi 1 e 2, i
tempi da cui decorre la disposizione di cui al comma 1, le relative
modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore
dei servizi di pagamento e l’interazione tra i sistemi e i soggetti
coinvolti nel pagamento, nonché il modello di convenzione che il
prestatore di servizi di pagamento deve sottoscrivere per effettuare il
servizio.
4. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali
adeguano i propri ordinamenti al principio di cui al comma 1.”.
2. Dopo l’articolo 5 è inserito il seguente: “Art. 5-bis. -
(Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche). –1. La
presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di
informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le
amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Con le medesime
modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e
provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per
la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione
del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i
relativi termini.
3. DigitPA, anche avvalendosi degli Uffici di cui all’articolo 17,
provvede alla verifica dell’attuazione del comma 1 secondo le modalità e
i termini indicati nel decreto di cui al comma 2.
4. Il Governo promuove l’intesa con regioni ed enti locali in sede di
Conferenza unificata per l’adozione degli indirizzi utili alla
realizzazione delle finalità di cui al comma 1.”.
Art. 5
(Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
1. All’articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Per le comunicazioni di
cui all’articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente
dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa
tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica
certificata. La dichiarazione dell’indirizzo vincola solo il dichiarante
e rappresenta espressa accettazione dell’invio, tramite posta
elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli
atti e dei provvedimenti che lo riguardano.”;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis La consultazione
degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli articoli
16, comma 10, e 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
l’estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle
pubbliche amministrazioni è effettuata sulla base delle regole tecniche
emanate da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali.”.
c) i commi 2 e 2-bis sono abrogati.
Art. 6
(Modifica all’articolo 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
1. All’articolo 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 1, la parola: “centrali” è soppressa.
Art. 7
(Modifica all’articolo 9 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
1. All’articolo 9 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al
comma 1 le parole: “Lo Stato favorisce” sono sostituite dalle seguenti:
“Le pubbliche amministrazioni favoriscono”.
Art. 8
(Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
1. All’articolo 10 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti: modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Sportello unico per le attività produttive“;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:”1. Lo sportello unico per
le attività produttive di cui all’articolo 38, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n.133, eroga i propri servizi verso l’utenza
in via telematica.”;
c) i commi 2 e 3 sono abrogati.
Art. 9
(Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
1. All’articolo 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “, nonché
per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al Capo
I, sezione II, del presente decreto.”;
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis. Gli organi di
governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in
particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività
amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le amministrazioni
pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all’articolo
10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, dettano disposizioni
per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto.”;
c) al comma 1-ter, è aggiunto in fine, il seguente periodo:
“L’attuazione delle disposizioni del presente decreto è comunque
rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance
organizzativa ed individuale dei dirigenti.”;
d) al comma 3, dopo le parole: “servizi informatici,” sono inserite
le seguenti: “,ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte
le loro articolazioni,”;
e) al comma 5-bis, dopo le parole: “riguardanti l’erogazione”, sono
inserite le seguenti: “attraverso le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione”.
Art. 10
(Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
1. All’articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
“2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese a realizzare un
processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa coordinato e
condiviso tra le autonomie locali.
2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano la loro azione
amministrativa e implementano l’utilizzo delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori
ai cittadini e alle imprese.”.
Art. 11
(Modifiche all’articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
2. All’articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
“2-bis. Le Pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti di
investimento in materia di innovazione tecnologica tengono conto degli
effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al comma 2,
nonché dei costi e delle economie che ne derivano.
2-ter. Le Pubbliche amministrazioni, quantificano annualmente, ai sensi
dell’articolo 27, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, i
risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di
cui ai commi 1 e 2. Tali risparmi sono utilizzati, per due terzi secondo
quanto previsto dall’articolo 27, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 150 del 2009 e in misura pari ad un terzo per il
finanziamento di ulteriori progetti di innovazione.”.
Art. 12
(Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
1. All’articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, l’alinea è sostituita dal seguente: “1. Le pubbliche
amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee
strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine, le predette
amministrazioni individuano un unico ufficio dirigenziale generale,
fermo restando il numero complessivo di tali Uffici, responsabile del
coordinamento funzionale. Al predetto Ufficio afferiscono i compiti
relativi a:”;
b) al comma 1:
1) alla lettera a), dopo le parole: “servizi informativi,” sono inserite le seguenti:” di telecomunicazione e fonia,”;
2) alla lettera b) dopo le parole: “servizi informativi,” sono inserite le seguenti:” di telecomunicazione e fonia”;
3) la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) indirizzo,
pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica
relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in
relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole
tecniche di cui all’articolo 51, comma 1;”;
4) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “di telecomunicazione e fonia;”;
5) alla lettera j), la parola: “sicurezza,” è soppressa;
c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis. Per lo
svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate,
compresa l’Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto,
nonché i Corpi di polizia hanno facoltà di individuare propri Uffici
senza incrementare il numero complessivo di quelli già previsti nei
rispettivi assetti organizzativi. ”;
d) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: “1-ter. DigitPA
assicura il coordinamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera
c), con le modalità di cui all’articolo 51.”.
Art. 13
(Modifica all’articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
1. All’articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: “registrazione” è sostituita dalla seguente: “memorizzazione”;
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis. L'idoneità del
documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il
suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto
conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza,
integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto
dall’articolo 21.”;
c) il comma 2 è abrogato;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Le regole tecniche per
la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la
duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti
informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e
verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica avanzata, sono stabilite
ai sensi dell'articolo 71. La data e l'ora di formazione del documento
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle
regole tecniche sulla validazione temporale.”;
e) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:” 5-bis. Gli obblighi di
conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione
vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di
documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle
regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71.”.
Art. 14
(Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
1. All’articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Documento informatico sottoscritto con firma elettronica.”;
b) il comma 2 è sostituito dai seguenti: “2. Il documento informatico
sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale,
formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma
3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e
l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo
2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume
riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.
2-bis). Salvo quanto previsto dall’articolo 25, le scritture private di
cui all’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice
civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di
nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale.”.
Art. 15
(Modifiche all’articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
1. L’articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è
sostituito dal seguente: “Art. 22. - (Copie informatiche di documenti
analogici).- 1. I documenti informatici contenenti copia di atti
pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e
documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto
analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e
dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli
2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da
parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra
firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione
sostituisce quella dell’originale.
2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti
originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa
efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro
conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò
autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e
asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo
71.
3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti
originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle
regole tecniche di cui all’articolo 71 hanno la stessa efficacia
probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità
all’originale non è espressamente disconosciuta.
4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad
ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto
analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione
previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere
individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici
per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane
l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso
di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve
essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò
autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata
al documento informatico.
6. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5r per
tutti i documenti analogici originali unici permane l’obbligo della
conservazione dell’originale analogico oppure, in caso di conservazione
sostitutiva, la loro conformità all’originale deve essere autenticata da
un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con
dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento
informatico.”.
Art. 16
(Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
1. L’articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è
sostituito dal seguente: “Art. 23. – (Copie analogiche di documenti
informatici). -1. Le copie su supporto analogico di documento
informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata,
qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria
dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in
tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò
autorizzato.
2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento
informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa
efficacia probatoria dell’originale se la loto conformità non è
espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l’obbligo di
conservazione dell’originale informatico.”.
2. Dopo l’articolo 23 sono inseriti i seguenti:
a) “Art. 23-bis.- (Duplicati e copie informatiche di documenti
informatici).- 1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore
giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui
sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui
all’articolo 71.
2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se
prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui
all’articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da
cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutti le sue
componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se
la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove
previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico.
Art. 23-ter. – (Documenti amministrativi informatici). -1. Gli atti
formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici,
nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse,
costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile
effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e
copie per gli usi consentiti dalla legge.
2. I documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza interna
al procedimento amministrativo sottoscritti con firma elettronica
avanzata hanno l’efficacia prevista dall’art. 2702 del codice civile.
3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla
pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa
detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge,
degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale
è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'àmbito
dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante
l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica
qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 71; in tale caso l’obbligo di conservazione dell’originale
del documento è soddisfatto con la conservazione della copia su
supporto informatico.
4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto
con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e sentiti DigitPA e il Garante per la protezione
dei dati personali.
5. Al fine di assicurare la provenienza e la conformità
all’originale, sulle copie analogiche di documenti informatici, è
apposto a stampa, sulla base dei criteri definiti con linee guida
emanate da DigitPA, un contrassegno generato elettronicamente, formato
nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71 e
tale da consentire la verifica automatica della conformità del
documento analogico a quello informatico.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22 , 23 e 23-bis.
Art. 23-quater. – (Riproduzioni informatiche). - 1. All'articolo 2712
del codice civile dopo le parole: «riproduzioni fotografiche» è inserita
la seguente: «, informatiche».”.
Art. 17
((Modifiche alla rubrica del Capo II e all’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
1. Nella rubrica del Capo II, la parola: “pagamenti” è sostituita dalla seguente: “trasferimenti”;
2. L’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è
sostituito dal seguente: “Art. 25. – (Firma autenticata). - 1. Si ha per
riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma
elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal
notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante
l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi
altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da
parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua
presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale,
della validità dell’eventuale certificato elettronico utilizzato e del
fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con
l'ordinamento giuridico.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro
documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico
ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale,
secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5.”.
Art. 18
(Modifica all’articolo 26 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
1. All’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, dopo le parole: “all’amministrazione,” sono inserite le seguenti:
“qualora emettano certificati qualificati,”.
Art. 19
(Modifica all’articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
1. All’articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo
il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. Le informazioni di cui al
comma 3 possono essere contenute in un separato certificato elettronico e
possono essere rese disponibili anche in rete. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità di
attuazione del presente comma, anche in riferimento alle pubbliche
amministrazioni e agli ordini professionali.”.