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CAD, il nuovo Codice Amministrazione Digitale

Il testo integrale del Codice Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005 del 7 marzo 2005) aggiornato con le modifiche di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 , n. 235
di Francesco Forestiero | 11 gennaio 2011
Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni d’interesse da parte dei nostri lettori riguardo il nuovo Codice dell’ Amministrazione Digitale e le relative modifiche pubblicate sulla G. U. del 10 gennaio 2011.

Sperando di farvi cosa gradita e per una rapida consultazione, pubblichiamo di seguito le modifiche (apportate al D. Lgs. n. 82/2005 del 7 marzo 2005) già pubblicate nel Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235.

Il testo in questione – utilissimo per professionisti e PMI - approvato dal Consiglio dei Ministri dopo ben 5 anni dalla prima pubblicazione, sta già facendo molto discutere tra gli addetti ai lavori.

È per tale ragione che abbiamo deciso a breve di fornirvi una serie di approfondimenti e commenti che possano guidarvi nella corretta comprensione del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale.

Di seguito, il testo del Codice Amministrazione Digitale contenente le modifiche pubblicate sulla G. U. del 10 gennaio 2011.

Il testo con le modifiche è suddiviso in più pagine, ognuna delle quali contenenti un certo numero di articoli modificati.

Chi volesse effettuare una comparazione con il testo completo del Codice Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005 del 7 marzo 2005), potrà consultarne la versione integrale a pagina 3, a seguire rispetto al testo delle modifiche.

Vi ricordiamo che - nel testo integrale -  le modifiche sono mostrate tra virgolette (caporali) per facilitarne l’individuazione. 

Buona lettura.

Modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 1
(Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1.    All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    la lettera b) è sostituita dalla seguente: ”b) autenticazione del documento informatico: la validazione del documento informatico attraverso l’associazione di dati informatici relativi all’autore o alle circostanze, anche temporali, della redazione;
b)    alla lettera c) le parole: “di fotografia” sono sostituite dalle seguenti: “di elementi per l’identificazione fisica”;
c)    dopo la lettera i) sono inserite le seguenti:
1)    “i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto;
2)    i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto;
3)    i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento  informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;
4)     i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario;;”

d)    dopo la lettera p) è inserita la seguente: “p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
e)    dopo la lettera q) è inserita la seguente: “q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;”;
f)    la lettera r) è sostituita dalla seguente: “r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;”;
g)    la lettera s) è sostituita dalla seguente: “s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; ”;
h)    dopo la lettera u) sono inserite le seguenti:
1)    “u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata;”;
2)    “u-ter) identificazione informatica: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l’individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso;”;
i)    dopo la lettera v) è inserita la seguente: “v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;”.
 

Art. 2
(Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All’articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione, nonché alle società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.”;
b) il comma 2-bis è abrogato.
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Le disposizioni di cui al capo II, agli articoli 40, 43 e 44 del Capo III, nonché al Capo IV, si applicano ai privati ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.”;
d) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto delle esigenze derivanti dalla natura delle proprie particolari funzioni, sono stabiliti le modalità, i limiti ed i tempi di applicazione delle disposizioni del presente Codice alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché all’Amministrazione economico-finanziaria.”.

 

Art. 3
(Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1.    All’articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 1 le parole da: “e con” fino alla fine sono sostituite dalle seguenti:”,con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, e con i gestori di pubblici servizi ai sensi di quanto previsto dal presente codice”;
b)    il comma 1-bis è abrogato.
 
Art. 4
(Modifiche all’articolo 5  del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1.    L’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente: “Art. 5. – (Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche). - 1. Le pubbliche amministrazioni consentono, sul territorio nazionale, l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. Le pubbliche amministrazioni centrali  possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di prestatori di servizi di pagamento per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l’utilizzo di carte di debito, di credito o prepagate e di ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile. Il prestatore dei servizi di pagamento che riceve l’importo dell’operazione di pagamento, effettua il riversamento dell’importo trasferito al tesoriere dell’ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell’amministrazione, il pagamento eseguito e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d’entrata oppure le contabilità speciali interessate.
3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione ed i Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito  DigitPA sono individuate le operazioni di pagamento interessate dai commi 1 e 2, i tempi da cui decorre la disposizione di cui al comma 1, le relative modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l’interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, nonché il modello di convenzione che il prestatore di servizi di pagamento deve sottoscrivere per effettuare il servizio.
4. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali  adeguano i propri ordinamenti al principio di cui al comma 1.”.  
2.    Dopo l’articolo 5 è inserito il seguente: “Art. 5-bis. - (Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche). –1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici,  tra le imprese e le amministrazioni pubbliche  avviene  esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa,  sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini.
3. DigitPA, anche avvalendosi degli Uffici di cui all’articolo 17, provvede alla verifica dell’attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2.
4. Il Governo promuove l’intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l’adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.”.


Art. 5
(Modifiche all’articolo 6  del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1.    All’articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Per le comunicazioni di cui all’articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell’indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell’invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.”;
b)    dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis La consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l’estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni è effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.”.
c)    i commi 2 e 2-bis sono abrogati.
 


Art. 6
(Modifica  all’articolo 7  del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1.    All’articolo 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 1, la parola: “centrali” è soppressa.
 

Art. 7
(Modifica  all’articolo 9  del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1.    All’articolo 9 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 1  le parole: “Lo Stato favorisce” sono sostituite dalle seguenti: “Le pubbliche amministrazioni favoriscono”.
 

Art. 8
(Modifiche all’articolo 10  del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1.    All’articolo 10 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  sono apportate le seguenti: modificazioni:
a)    la rubrica è sostituita dalla seguente: “Sportello unico per le attività produttive“;
b)     il comma 1 è sostituito dal seguente:”1. Lo sportello unico per le attività produttive di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, eroga i propri servizi verso l’utenza in via telematica.”;
c)    i commi 2 e 3 sono abrogati.
 

Art. 9
(Modifiche all’articolo 12  del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1.    All’articolo 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al Capo I, sezione II, del presente decreto.”;
b)    il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis. Gli organi di governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto.”;
c)    al comma 1-ter, è aggiunto in fine, il seguente periodo: “L’attuazione delle disposizioni del presente decreto è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti.”;
d)    al comma 3, dopo le parole: “servizi informatici,” sono inserite le seguenti: “,ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni,”;
e)    al comma 5-bis, dopo le parole: “riguardanti l’erogazione”, sono inserite le seguenti: “attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione”.
 


Art. 10
(Modifiche all’articolo 14  del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1.    All’articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
“2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie locali.
2-ter.  Le regioni e gli enti locali digitalizzano la loro azione amministrativa e implementano l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese.”.

 

Art. 11
(Modifiche all’articolo 15  del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

2.    All’articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
“2-bis. Le Pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica tengono conto degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al comma 2, nonché dei costi e delle economie che ne derivano.
2-ter. Le Pubbliche amministrazioni, quantificano annualmente, ai sensi dell’articolo 27, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tali risparmi sono utilizzati, per due terzi secondo quanto previsto dall’articolo 27, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009  e in  misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione.”.
 

Art. 12
(Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1.    All’articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:
a)    al comma 1, l’alinea è sostituita dal seguente: “1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine, le predette amministrazioni individuano un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali Uffici, responsabile del coordinamento funzionale. Al predetto Ufficio afferiscono i compiti relativi a:”;
b)    al comma 1:
1)     alla lettera a), dopo le parole: “servizi informativi,” sono inserite le seguenti:” di telecomunicazione e fonia,”;
2)    alla lettera  b) dopo le parole: “servizi informativi,” sono inserite le seguenti:” di telecomunicazione e fonia”;
3)    la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 51, comma 1;”;
4)    alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “di telecomunicazione e fonia;”;
5)    alla lettera  j), la parola: “sicurezza,” è soppressa;
c)    il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonché i Corpi di polizia hanno facoltà di individuare propri Uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli già previsti nei rispettivi assetti organizzativi. ”;
d)    dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: “1-ter. DigitPA assicura il coordinamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), con le modalità di cui all’articolo 51.”.

 

Art. 13
(Modifica all’articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1.    All’articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 1, la parola: “registrazione” è sostituita dalla seguente: “memorizzazione”;
b)    il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall’articolo 21.”;
c)    il comma 2 è abrogato;
d)    il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica avanzata, sono stabilite ai sensi dell'articolo 71. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale.”;
e)    dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:” 5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71.”.
   
 

Art. 14
(Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1.    All’articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    la rubrica è sostituita dalla seguente: “Documento informatico sottoscritto con firma elettronica.”;
b)    il comma 2 è sostituito dai seguenti: “2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.
2-bis).  Salvo quanto previsto dall’articolo 25, le scritture private di cui all’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica  qualificata  o con firma digitale.”.

 

Art. 15
(Modifiche all’articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1.    L’articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente: “Art. 22. - (Copie informatiche di documenti analogici).- 1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell’originale.
    2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
    3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta. 
    4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere  gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.
6. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5r  per tutti i documenti analogici originali unici permane l’obbligo della conservazione dell’originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all’originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.”.
 

Art. 16
(Modifiche all’articolo 23  del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1.    L’articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente: “Art. 23. – (Copie analogiche  di documenti informatici). -1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte  le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
    2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loto conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l’obbligo di conservazione dell’originale informatico.”.
2.    Dopo l’articolo 23 sono inseriti i seguenti:
a)    “Art. 23-bis.- (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici).- 1.  I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71.
    2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti  in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all’articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico.
Art. 23-ter. – (Documenti amministrativi informatici). -1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché  i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse,  costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni  e copie per gli usi consentiti dalla legge.
    2. I documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza interna al procedimento amministrativo sottoscritti con firma elettronica avanzata hanno l’efficacia prevista dall’art. 2702 del codice civile.
    3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'àmbito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale  o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71; in tale caso l’obbligo di conservazione dell’originale del documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico.
    4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentiti DigitPA e il Garante per la protezione dei dati personali.
    5. Al fine di assicurare la provenienza e la conformità all’originale, sulle copie analogiche di  documenti informatici, è apposto  a stampa, sulla base dei criteri definiti con linee guida emanate da DigitPA, un contrassegno generato elettronicamente, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71 e tale da consentire la verifica automatica della conformità del documento analogico a quello informatico.
    6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22 , 23 e 23-bis.
Art. 23-quater. – (Riproduzioni informatiche). - 1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: «riproduzioni fotografiche» è inserita la seguente: «, informatiche».”.
 


Art. 17
 ((Modifiche alla rubrica del Capo II e all’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
1.    Nella rubrica del Capo II, la parola: “pagamenti” è sostituita dalla seguente: “trasferimenti”;
2.    L’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente: “Art. 25. – (Firma autenticata). - 1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell’eventuale  certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5.”.
 

Art. 18
(Modifica all’articolo 26  del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1.    All’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: “all’amministrazione,” sono inserite le seguenti: “qualora emettano certificati qualificati,”.
 

Art. 19
(Modifica all’articolo 28  del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1.    All’articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere contenute in un separato certificato elettronico e possono essere rese disponibili anche in rete. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità di attuazione del presente comma, anche in riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli ordini professionali.”.
 

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