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PMI Dome

Che cos'è la Rete europea extragiudiziale - (parte I)

L'Unione Europea favorisce soluzioni alternative per risolvere le controversie dell'e-commerce.
di Emanuela Pasino | 25 settembre 2001

L'Unione Europea, in previsione di un considerevole aumento del commercio elettronico, e tenendo conto della sostanziale "aterritorialità" in cui tali transazioni spesso si svolgono, cerca di creare gli strumenti più idonei per garantire la tutela del consumatore e per agevolare le soluzioni di eventuali controversie che possono sorgere.

Data difficoltà e costi che le soluzioni giudiziarie spesso implicano, l'impegno verte sullo sviluppo di soluzioni dette di tipo ADR (Alternative Dispute Resolution). Un esempio di tali soluzioni extragiudiziali sono la procedura di riassegnazione dei nomi a dominio e quella arbitrale della Naming Authority Italiana.

L'UE ha perciò, tra gli altri interventi, favorito la nascita della European Extra Judicial Network (EEJ-NET). Tale progetto permette di istituire una rete di organismi extragiudiziali che siano di supporto al consumatore nel momento in cui debba presentare un ricorso o difendersi da un abuso.

L'obiettivo che si vorrebbe raggiungere è di consentire "al consumatore in caso di controversie tranfrontaliere, di adire, attraverso l'organismo extragiudiziale omologo esestente nel proprio paese, l'organismo extragiudiziale competente all'estero" (Raccomandazione della Commissione del 30 marzo 1998 n. 257).

La Commissione ha stabilito su quali principi dovranno operare gli organismi che i vari stati membri sceglieranno per comporre le controversie, al fine di garantirne l'equità e l'obiettività di decisione:

  • Indipendenza. Per poter garantire decisioni imparziali. Occorrono: competenza approfondita sulla materia(al contrario di ciò che avviene spesso tra i giudici ordinari); mandato irrevocabile, a meno che non si ricorra a destituzioni per giustificato motivo; non deve intervenire in controversie se ha svolto attività lavorativa per una delle parti coinvolte; se formato da un collegio, vi dovrà essere parità di rappresentanza tra consumatori ed imprenditori.
  • Trasparenza. Qualunque soggetto ne faccia richiesta ha diritto a visionare le seguenti informazioni: tipo di controversia; costo della procedura; norme di presentazioni dei reclami; le modalità adottate per giungere ad una decisione; la pubblicazione annuale delle decisioni prese dall'organismo in questione
  • Contraddittorio. Entrambe le parti devono poter conoscere sempre tutte le posizioni ed i fatti avanzati dall'uno e dall'altro soggetto coinvolto. Per favorire tale scambio di informazioni possono essre utilizzati anche gli strumenti telematici (e-mail, videoconferenza)
  • Efficacia. Perché tali soluzioni extragiudiziali rappresentino una valida alternativa ai tribunali ordinari occorre: mantenere i costi a livelli ragionevoli o addirittura fornire il servizio gratuitamente; garantire tempi brevi di soluzione della controversia
  • Legalità. Tali decisioni non possono privare il consumatore del diritto di rivolgersi ai tribunali ordinari, questo in ottemperanza all'art.6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo, a meno che il consumatore non si dichiari "espressamente d'accordo con piena cognizione di causa e soltanto dopo che la controversia sia stata materializzata"

Costruire una simile collaborazione a livello europeo non è sempre facile. Infatti vi sono diversi ostacoli, di varia natura, da superare.

  • in alcuni paesi dell'Unione, ad esempio, sono più di uno gli organismi incaricati di decidere sui reclami dei consumatori.
  • inoltre spesso nel proprio paese di provenienza non esiste un organismo omologo a cui rivolgersi per presentare un reclamo ad un altro paese.
  • spesso vi è una carenza di informazioni che gli organi extragiudiziali di un paese sono in grado di fornire sulle modalità adottate da altri paesi membri.
  • molti degli organismi extragiudiziali non possiedono sufficienti risorse, umane ed economiche, per poter raccogliere informazioni e fornire consulenze utili anche in caso di reclami con paesi stranieri

Per fronteggiare e superare tali ostacoli, la Commissione ha previsto la creazione di punti di contatto centrali nei vari Stati membri. Attraverso questi centri si fornirebbe al consumatore un punto certo di riferimento a cui rivolgersi in caso di controversia transfrontaliera.
Tali centri sono stati definiti "centri di compensazione", del cui funzionamento si parlerà nel prossimo articolo.

di Emanuela Pasino


(continua...)

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