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Banche, enti pubblici e titoli derivati: un trinomio che fa acqua... forse

L’ultima notizia è che la BNL avrebbe truffato per 17 milioni di euro due comuni siciliani sfruttando uno "squilibrio informativo". Ma perché gli enti e le imprese investono in derivati?
di Francesco Forestiero | 13 maggio 2011

Francesco Forestiero

Francesco Forestiero è Dottore Commercialista e Revisore contabile. Laureato in Economia Aziendale, ha studiato Giornalismo, Web Marketing e Scrittura Creativa. Ha conseguito anche due master, uno in Diritto Tributario e uno in Contabilità, Bilancio ed Operazioni straordinarie tra imprese. Attualmente lavora per Edizioni Master SpA. Si occupa della redazione del network PMI-Dome.com e coadiuva altri progetti legati al Web
E' una notizia che fa riflettere.
Il G.I.C.O., il Gruppo d'investigazione sulla criminalità organizzata della Guardia di Finanza di Messina, ha attuato un sequestro preventivo ai danni della BNL di ben 17 milioni di euro.
17.068.589 euro, per la precisione.
L’accusa è quella di truffa aggravata. La somma, congelata dal GIP Maria Vermiglio, su richiesta del procuratore Lo Forte e del sostituto Di Giorgio, è da ritenersi quale “presunto profitto illecito per la BNL” a danno di due amministrazioni locali: il Comune di Messina e quello di Taormina.
Secondo una nota diffusa dalle Fiamme Gialle, è ravvisabile un “forte squilibrio informativo tra le parti protagoniste della sottoscrizione dei contratti”.
Si parla, come avrete intuito dal sottotitolo, di contratti derivati. E, secondo la l’accusa, “elevato tecnicismo della materia[...] si contrappone la conoscenza pressoché nulla della stessa da parte degli amministratori comunali [...]”.
Sempre per l'accusa, sono venuti meno i presupposti previsti dalla normativa, secondo cui i titoli derivati devono essere utilizzati alla riduzione del costo finale dei debiti accesi a tasso fisso ed alla riduzione dell’esposizione ai rischi del mercato.
La Banca Nazionale del Lavoro, si legge in una nota diffusa dallo stesso Istituto di Credito, ritiene che “il provvedimento sia infondato e basato su una serie di fraintendimenti normativi e concettuali che saranno chiariti nelle sedi giudiziarie competenti”.
E sottolinea che “nel confermare la correttezza dell'operato dei propri dipendenti, impugnerà il provvedimento con richiesta di riesame al Tribunale di Messina”. Precisa, inoltre, che “fin dall'avvio delle indagini ha collaborato con la massima trasparenza con gli inquirenti e fornito copiosa documentazione e consulenze tecniche, atte a dimostrare l'assoluta correttezza della propria operatività”.

In effetti, l’indagine non è recentissima. La Procura infatti ha iniziato a lavorare sulla "finanza derivata" tre anni fa, analizzando i contratti stipulati dai due Comuni dal 2002 al 2007.
I due Enti sottoscrissero i contratti con la BNL per rimodulare la grave crisi finanziaria: il comune di Messina aveva un buco con la Cassa Depositi e Prestiti di 205 milioni, mentre quello di Taormina di 7 milioni.
L'Istituto propose loro la stipula di contratti che avrebbero dovuto ridurre l'esposizione ai rischi del mercato.
In realtà, si sarebbe trattato di contratti a tasso variabile che avrebbero incrementato i debiti, risentendo notevolmente delle oscillazioni finanziarie. 

Ma tutto ciò, secondo la GDF, sarebbe stato taciuto ai funzionari comunali.
L’operazione avrebbe procurato un danno economico di 14 milioni di euro al comune di Messina e di 230.000 euro a quello di Taormina.

Il sequestro di ieri non è altro, quindi, che l’ennesimo passaggio di un’indagine che va avanti da anni. Un’indagine racchiusa in un corposo fascicolo nel quale risultavano indagati per truffa aggravata due dirigenti dell'Istituto di Credito, Roberto Antolini (dirigente della Divisione Corporate) e Giuseppe Pignataro (responsabile della Direzione generale di Roma del settore Pubblica amministrazione), e sei funzionari della filiale, Vincenzo Di Benedetto, Fabio Cacia, Angelo Squadrito, Fabio Gallo, Carmelo Spina, Edoardo Catalano.
Naturalmente, stabilire la veridicità dei fatti spetterà alla Giustizia competente, nel frattempo, però, l'assessorato regionale dell'Economia chiederà, in merito, una relazione ai presidenti dei collegi dei revisori dei conti dei Comuni.

Al di là del caso concreto, questa vicenda, battuta e ribattuta dalla stampa nelle ultime 24 ore, ha riportato nella mente di molti cosa successe qualche mese fa al Comune di Milano.
Allora, il GUP Simone Luerti rinviò a giudizio ben 4 banche e 13 persone, imputate per truffa aggravata ai danni del Comune. Le banche in questione erano la Jp Morgan, la Deutsche Bank, l’Ubs e la Depfa Bank.
La vicenda, riportata su tutti i quotidiani, aveva come riferimento un contratto swap emesso nel 2005 con scadenza trentennale. Secondo l’accusa, gli istituti di credito avevano ricavato illegalmente circa 100 milioni di euro.

Milano, Messina, Taormina, e prima ancora Firenze, Roma... i derivati sembrano un incubo finanziario per gli Enti locali.
Certo, un incubo che può trasformarsi in un sogno, ma che spesso, come abbiamo visto, non lo fa.
Sono strumenti complessi, che vanno capiti ed utilizzati a dovere.

Ma perché i comuni, e spesso le imprese, investono proprio in titoli derivati?
Cerchiamo di capirlo con l’aiuto di un esperto in materia, il professor Danilo Drago, docente del corso Comprendere i derivati per la SDA Bocconi e Professore Ordinario di Economia degli intermediari finanziari presso l’Università della Calabria. Non prima, però, di aver fatto una breve disanima su questi affascinanti e "pericolosi" strumenti finanziari.

Cos’è un titolo derivato?
Per definizione gli strumenti derivati sono “titoli o contratti il cui prezzo è basato sul valore di mercato di altri beni”. In pratica: un sistema d’investimento complesso che può risanare il bilancio dell’impresa e donare liquidità e solvibilità nelle casse aziendali. Un sistema rischioso, però, che per essere sfruttato a dovere richiede esperienza e conoscenze finanziarie avanzate. Un sistema, che in più di un’occasione, si è rivelato avventato anche per le aziende ed è stato al centro di numerosi disastri finanziari.
Riepilogando, i titoli finanziari derivati sono strumenti di investimento il cui valore economico è legato a quello di un’attività sottostante. Questa, può essere il prezzo di un’azione, un indice di Borsa, una valuta, un tasso di cambio e così via.
In Italia, la compravendita dei derivati è regolamentata dall’Italian Derivatives Market (Idem), un mercato ad hoc istituito dalla Consob nel 1994, e in numerosi over the counter (piazze fuori borsa). I principali utilizzi degli strumenti finanziari sono tre: l’arbitraggio, la speculazione e la copertura dei rischi di mercato.
Quando vengono utilizzati per fini di copertura, come una forma di assicurazione, si parla di attività di hedging; mentre quando si utilizzano per fini speculativi, con lo scopo di ottenere profitti economici sfruttando la loro volatilità, si configura un’operosità di trading.
In pratica, “con l’acquisto di un titolo derivato, si acquisisce la facoltà o l’obbligo di acquistare o vendere una quantità definita di una certa attività finanziaria (underlying), ad un prezzo predefinito (strike price) in una certa data o entro una certa data”.
Le tipologie più gettonate sono le Opzioni, i Warrant, i Futures e gli Swap.

Hedging o trading?
Come già affermato, gli strumenti derivati possono essere adoperati per la copertura di un particolare rischio. In questo caso, risultano validi per coprire le incertezze derivanti da oscillazioni di valore, di tasso o di cambio dell’attività sottostante. In casi del genere, i sottoscrittori tentano di sfruttare un effetto opposto ad una particolare operazione.
Ad esempio, per coprire il rischio legato all’oscillazione del valore di un’azione, si potrebbe ricorrere all’acquisto di una Opzione. Il suo valore, se le quotazioni dovessero calare, aumenta in maniera proporzionale e, di conseguenza, attenua la perdita. Se, invece, i derivati si utilizzano per scopi speculativi, si crea quello che gli esperti chiamano effetto leva. Questo è un meccanismo, grazie al quale, un derivato genera un guadagno più che proporzionale rispetto a quello che si conseguirebbe con un investimento di pari valore.

C’è anche qualche rischio...
Nonostante il possibile uso di copertura, gli strumenti derivati sono legati ad un alto fattore di rischio tipico, soprattutto per le oscillazioni del prezzo ed ai tassi/cambi degli strumenti finanziari sottostanti. In effetti, il prezzo di un derivato, se il titolo sottostante risulta volatile (come nel caso delle azioni), può subire considerevoli fluttuazioni, anche nel breve periodo. Nel caso dei futures, non è raro subire perdite maggiori rispetto al capitale investito. Senza contare, poi, le difficoltà che si incontrano nel determinarne con esattezza il valore di mercato corretto, operazione particolarmente ardua soprattutto nel caso di derivati esotici o strutturati.

Perché allora i comuni e le imprese rischiano e investono in titoli derivati?
Non è facile rispondere a questa domanda. In genere, come detto, l'obiettivo è tutelare il proprio patrimonio dai rischi di mercato ed ottenere una maggiore liquidità. Purtroppo, le amministrazioni pubbliche, come forse è capitato nel caso di Messina, non sempre dispongono della professionalità necessaria per effettuare operazioni finanziarie del genere. La valutazione di un’operazione con titoli derivati, infatti, richiede un’esperienza o una preparazione che difficilmente è presente all’interno dei comuni.

In merito a tutto ciò, ecco cosa ci ha detto il professor Danilo Drago.

Secondo lei, qual è il miglior pregio e il peggior difetto degli strumenti derivati?
I derivati consentono di trasferire i rischi finanziari tra i diversi operatori all’interno del sistema economico, in modo veloce e a costi contenuti. Gli aspetti precedenti definiscono la funzione economica dei derivati e possono essere certamente considerati “pregi”. Credo sia utile tuttavia chiarire cosa si intende quando si afferma che i derivati consentono di trasferire il rischio. Posso usare un derivato per ridurre il rischio che grava sul mio portafoglio oppure sulla gestione finanziaria della mia impresa, ma posso anche fare l’opposto, cioè ricorrere a un derivato per aumentare l’esposizione al rischio. Per quanto riguarda i cosiddetti “difetti” dei derivati direi, anche a costo di essere poco originale, che i problemi nascono quando gli strumenti non sono usati correttamente. I derivati sono strumenti complessi e consentono di amplificare notevolmente (e velocemente) l’esposizione al rischio. Questo secondo aspetto viene definito “effetto leva”. Faccio un esempio semplice senza entrare in dettagli tecnici. Se investo 10.000 euro in azioni, il risultato peggiore che posso ottenere è quello di perdere tutti i miei 10.000 euro. Se prendo una posizione di 10.000 euro su un derivato, devo sapere che la mia perdita può ammontare a un multiplo del capitale inizialmente investito. Dunque, con un investimento iniziale di 10.000 euro potrei arrivare a perdere 40.000 o 50.000 euro, ma anche importi superiori. Questo aspetto è potenzialmente molto pericoloso e non sempre viene valutato adeguatamente.
Non dimentichiamo poi che i derivati non sono una categoria omogenea. Alcuni strumenti sono relativamente semplici e sono negoziati in mercati regolamentati e trasparenti. Altri strumenti sono invece molto complessi e, in alcuni casi, sono negoziati su mercati poco trasparenti e poco regolamentati.

Che tipo di investitore o azienda fa bene a scegliere strumenti derivati per diversificare il proprio portafoglio? Consiglierebbe l’uso dei titoli derivati per fini speculativi o di copertura?
In linea generale consiglierei all’investitore “medio” di non operare direttamente con i derivati. L’operatività su derivati richiede una cultura finanziaria elevata e la disponibilità di un certo capitale. Anche con una buona preparazione finanziaria, ma con capitali limitati, l’operatività su derivati, sia pure possibile tecnicamente, risulta di fatto poco conveniente. Per essere più esplicito: se avessi solo 100 o 200 mila euro da investire lascerei perdere i derivati.
Per quanto riguarda le aziende non dimentichiamo che il tessuto industriale italiano è composto in larga prevalenza da imprese di piccole o piccolissime dimensioni. Uno dei problemi storici delle piccole (e a volte anche delle medie) aziende italiane, è costituito dalla scarsa disponibilità di competenze finanziarie. In simili condizioni l’uso speculativo dei derivati è completamente da evitare.
Anche un utilizzo limitato alle sole finalità di copertura richiede competenze precise. I costi impliciti nei derivati offerti alle imprese sono poco trasparenti e il rischio che si corre è quello di porre in essere coperture molto onerose. In generale è bene confrontare le offerte di almeno due banche differenti e, nel caso, farsi aiutare da un consulente. Naturalmente occorre anche verificare l’effettiva preparazione specifica del consulente. Come consiglio finale direi che a un’impresa piccola o media, tranne in casi di provata competenza, conviene sempre chiedere alla banca di essere considerata come un “cliente al dettaglio” e non come “operatore professionale”. In tal modo si ottiene la massima tutela accordata dalla normativa in materia.

I derivati sono al centro di numerose vicissitudini giudiziarie, passate e presenti. Concorda con molti esperti nel dire che i comuni “non capivano i rischi e i costi che si assumevano”? E come mai gli enti locali fanno un ricorso massiccio ai derivati?
È vero che in molti casi Comuni ed Enti Locali hanno stipulato contratti su derivati senza possedere le competenze necessarie. Non entro nel merito di casi singoli, per i quali possono esserci stati anche comportamenti non rispettosi delle regole da parte degli intermediari che hanno stipulato i contratti.
Ribadisco, però, un concetto già espresso nella risposta precedente: molti problemi nascono dall’uso scorretto di questi strumenti. Un buon numero di contratti derivati stipulati dagli Enti Locali mascherava al proprio interno un contratto di finanziamento. Per l’Ente il ricorso al derivato era un modo per espandere l’indebitamento senza dover riconoscere in bilancio il nuovo debito implicito nel contratto stipulato. Molti Enti Locali hanno apprezzato il vantaggio di ottenere la disponibilità immediata di risorse finanziarie, le quali, ripeto, non facevano aumentare formalmente il livello dei debiti. In altre parole, questi Enti non si preoccupavano di come avrebbero restituito le somme ricevute (il famoso “upfront”, per chi ha dimestichezza con la terminologia in uso nel mercato). I contratti in questione erano congegnati in modo tale che la banca fosse certa di recuperare il capitale anticipato e i relativi interessi. In più questi contratti mantenevano l’aleatorietà e i rischi dei derivati. Il risultato finale è stato che i debiti occulti contratti in questo modo si sono rivelati spesso oltremodo onerosi. Sul punto non è corretto addossare tutta la responsabilità alle banche (a meno, lo ripeto, di comportamenti fraudolenti accertati). Chi amministra il denaro pubblico deve sapere che le banche non sono enti di beneficienza e che i debiti si pagano sempre. Indipendentemente dal livello di conoscenze finanziarie, se al momento della stipulazione di un contratto (derivato o meno) ricevo dalla controparte una certa somma, non posso far finta di ignorare che prima o poi dovrò restituire la somma ricevuta e pagare i relativi interessi.

Diversi stati hanno dichiarato di voler avviare una riforma della finanza e di istituire una commissione ad hoc per vigilare sui titoli derivati. Tutto, al fine di aumentare la trasparenza e di scongiurare una seconda crisi finanziaria. Crede che anche in Italia ci sia bisogno di una riforma del genere?
Il problema della regolamentazione è molto complesso. In primo luogo è necessario un coordinamento tra le Autorità preposte alla regolamentazione e alla Vigilanza dei diversi Paesi. Nel campo della finanza è molto facile spostare le negoziazioni dai Paesi a regolamentazione più elevata, a quelli che consentono una regolamentazione meno stringente. Anche un Paese grande ed economicamente sviluppato come gli Stati Uniti potrebbe raggiungere risultati limitati se decidesse di agire da solo, senza coordinare le riforme con le Autorità degli altri Paesi. Ciò premesso occorre considerare che il grado di regolamentazione e trasparenza non è omogeneo all’interno dei vari settori della finanza. Ci sono operatori, come le banche e i mercati, che sono regolamentati e vigilati piuttosto rigidamente. Altri soggetti, come per esempio i fondi speculativi (i famosi “hedge fund”) e altri mercati, i cosiddetti mercati “over the counter” (potremmo tradurre con “mercati non ufficiali”), operano in condizioni di minor trasparenza e regolamentazione. Una commissione ad hoc per vigilare sui derivati avrebbe il problema di coordinarsi con le Autorità di Vigilanza già esistenti. Vale certamente la pena considerare la proposta, ma sovrapposizioni di competenze o, peggio, conflitti tra le diverse Autorità di Vigilanza, avrebbero solo l’effetto di diminuire l’efficienza dei mercati, senza apprezzabili vantaggi in termini di stabilità. Naturalmente, è interesse anche dell’Italia cercare di arrivare ad una proposta condivisa tra i principali Paesi industrializzati, per limitare al massimo il rischio che possano ripetersi crisi finanziarie della portata di quella che ha sconvolto i mercati a partire dal 2008.


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