di Guido Scorza |
16 maggio 2011
Tradizionalmente, il trattamento di dati personali per
finalità di marketing – telefonico e non – è stato affidato al c.d.
regime dell’opt-in, secondo il quale ogni forma di trattamento aveva
per
presupposto la preventiva acquisizione del consenso da parte
dell’interessato.
Si tratta di un approccio che nel corso dell’ultimo anno sta rapidamente e radicalmente cambiando.
Con due successivi interventi normativi che non hanno mancato di sollevare dubbi e perplessità tra gli addetti ai lavori, infatti, il legislatore ha dapprima previsto che – in deroga alla disciplina generale – i numeri telefonici contenuti negli elenchi abbonati possono sempre essere utilizzati per finalità di marketing telefonico a condizione che l’abbonato non abbia manifestato un dissenso, iscrivendosi nell’apposito registro delle opposizioni all’uopo istituito e, quindi, stabilito che la medesima regola trovi applicazione per gli indirizzi postali degli abbonati.
A seguito di tale seconda modifica cui si è proceduto con il
Decreto Legge 5 maggio 2011, c.d. Decreto Sviluppo, quindi,
il nostro Paese ha affiancato al regime dell’opt in quello dell’opt out, in forza del quale
tutti i dati personali contenuti negli elenchi abbonati, possono – per finalità di marketing –
essere utilizzati purché gli interessati non abbiano manifestato una volontà di segno contrario.
Quella cui si è proceduto con i due citati interventi normativi rappresenta un’importante piccola rivoluzione nel settore del marketing giacché, sostanzialmente, consente a tutti gli operatori di utilizzare una medesima classe di dati – quelli, appunto, contenuti negli elenchi abbonati – senza bisogno di acquisire preventivamente il consenso degli interessati.
La nuova disciplina prevede che gli operatori, prima di procedere a qualsivoglia utilizzo dei dati contenuti negli elenchi abbonati debbano verificare presso il registro delle opposizioni, la cui gestione e tenuta è stata affidata alla
Fondazione Ugo Bordoni, in relazione a quali dei dati – numeri telefonici e, ora, anche indirizzi postali – gli abbonati abbiano manifestato l’opposizione al trattamento.
Adempiuta tale formalità per la quale, peraltro, il gestore del registro richiede – conformemente alla disciplina vigente – il pagamento di un corrispettivo di un certo rilievo, i dati utilizzabili possono essere trattati, per le sole finalità di marketing, per quindici giorni, trascorsi i quali ogni ulteriore trattamento diviene illecito ed è necessario tornare ad aggiornare i propri database presso il registro.
La principale delle perplessità sollevate dalla nuova disciplina, generalmente accolta con grande favore dagli operatori del settore, è rappresentata dalla circostanza che, oggi – a differenza di quanto accadeva ieri –
per sottrarsi a telefonate e/o comunicazioni di disturbo al consumatore è richiesto di farsi parte diligente ed attivarsi per manifestare la propria contrarietà mentre ieri poteva limitarsi a negare il consenso al trattamento qualora gli fosse stato richiesto.
Tale circostanza unita alla atavica pigrizia della popolazione del nostro Bel Paese ed alla nota idiosincrasia degli italiani per ogni forma di adempimento burocratico indice a ritenere che solo una percentuale modesta della popolazione registrerà la propria contrarietà all’utilizzo dei propri dati con la conseguenza che, probabilmente, finiremo tutti con l’essere “disturbati” più che in passato.
I dati delle iscrizioni nel registro delle opposizioni resi pubblici nei giorni scorsi dalla Fondazione Ugo Bordoni, confermano, sfortunatamente, tali perplessità.
Dal primo febbraio, giorno di attivazione del registro, infatti,
solo 500 mila italiani hanno manifestato la volontà di non essere disturbati, iscrivendo il proprio numero telefonico nel registro con la conseguenza che gli operatori, allo stato, possono utilizzare i numeri telefonici di decine di milioni di italiani senza bisogno di chiedere loro il consenso e, a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina varata con il Decreto Sviluppo, anche gli indirizzi di altrettante famiglie.
A questo punto non resta che confidare nel buon senso e nella correttezza degli operatori ed augurarsi che non abusino della straordinaria occasione loro offerta da un legislatore che, obiettivamente, sembra aver pretermesso gli interessi dei consumatori a quelli dell’impresa.
Avv. Guido Scorza
www.guidoscorza.it