Mentre l’industria dei contenuti punta il dito contro la pirateria informatica per i danni sul mercato, un pugno di autori elenca una serie di studi indipendenti che dimostrerebbero il contrario
di Angelo Greco |
20 giugno 2011

Lo scorso 14 giugno, a Roma, nella sala delle conferenze stampa presso la
Camera dei Deputati si è tenuta la presentazione del volume:
Libro bianco su diritti d’autore e diritti fondamentali nella rete internet: il testo, coordinato dall’
Avv. Fulvio Sarzana e disponibile online, con licenze “Creative Commons”, su
Punto Informatico, è firmato da quindici autori appartenenti al mondo del giornalismo, delle imprese, della ricerca universitaria, delle libere professioni, del consumerismo. Tra essi vi sono Marco Scialdone, Paolo Brini, Luca Nicotra, Marco Pierani, Mauro Vergari, Stefano Quintarelli, Luca Annunziata, Gaia Bottà, Mauro Alovisio, Dino Bortolotto, Giovan Battista Frontera, Giulia Aranguena de la Paz, Fabrizio Ventriglia.

Il “Libro Bianco” è uno studio di controtendenza, che affronta il tema del copyright da un punto di vista sin’oggi inesplorato. In particolare, prendendo le distanze dai dati forniti dall’industria dei contenuti, dati che puntualmente addebitano alla pirateria informatica ingenti danni sul mercato (del lavoro e della creatività), il volume invece elenca una serie di studi indipendenti (e poco conosciuti) che dimostrerebbero il contrario. Le ricerche condotte da alcune università del nord Europa, nonché dal governo olandese (2009) e britannico (2010) dimostrerebbero che chi è dedito al download tramite sistemi P2P ha anche una tendenza al consumo superiore rispetto a chi invece non opera la condivisione dei contenuti. La condivisione aumenta l’informazione, l’informazione genera conoscenza, la conoscenza migliora (in qualità e quantità) i consumi.
I dati statistici parlano anche di una affluenza al botteghino sempre più in crescita, sino a toccare il record assoluto (anche in termini relativi, tenuto conto di variabili come l’inflazione) proprio nel 2010.
Dunque, l’industria dei contenuti ha ingigantito i danni causati dalla condivisione di materiale protetto dal copyright solo per meglio svolgere la propria azione lobbistica, esercitando pressione sui governi nazionali per ottenere misure restrittive e di compressione dei diritti degli utenti della rete.
Non a caso, la mattina dello stesso giorno in cui si è tenuta la presentazione del “Libro Bianco” era stata presentata in Parlamento la
Relazione annuale del Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Quest’ultimo – secondo quanto è stato riferito nel corso della conferenza stampa – nel parlare dei danni provocati dalla pirateria, avrebbe omesso di indicare le fonti da cui tali dati sarebbero stati presi. Il sospetto, si è detto, è quello di una formulazione più suggestiva che non scientifica.
L’Italia, secondo il
Presidente dell’AgCom, sarebbe il paese con il più alto tasso di pirateria multimediale e, nello stesso tempo, con la più bassa espansione delle tecnologie a banda larga. Due dati, tuttavia, che da un lato si contraddicono tra loro e dall’altro finiscono per addebitare, con una presunzione assoluta, l’accusa di pirata nei confronti di ogni internauta.
I toni tra le due opposte fazioni diventano sempre più sprezzanti. Di rimando, i Commissari dell’AgCom,
Stefano Martusciello e
Stefano Mannoni, nel corso di una recente intervista, hanno così definito quanti hanno criticato la relazione dell’AgCom: “
Una sbornia di demagogia e pressapochismo che lascia di stucco gli addetti ai lavori. Accademici e non. Troppi arruffapopolo indulgono in tirate di propaganda e disinformazione, nella malcelata speranza di raccogliere facili consensi presso un pubblico della rete pronto a drizzare le orecchie ogniqualvolta si paventino minacce alla propria autonomia. Gli argomenti farebbero arrossire uno studente del secondo anno di giurisprudenza”.
Ma facciamo un passo indietro. La contesa si è inasprita da quando è stata resa nota la proposta di regolamento dell’AgCom contro la pirateria informatica (la
delibera 668/2010). Chiusa la fase di consultazione pubblica, il testo rischia ora di diventare legge. Ne abbiamo parlato in una
precedente puntata e ne sintetizziamo qui di seguito il funzionamento.
Qualora un sito ospiti un contenuto lesivo del diritto d’autore altrui (sia esso un’opera integrale disponibile in download o in streaming, sio esso un semplice link al file pirata presente su altri siti), il soggetto leso (o, in sua vece, un ente rappresentativo come la SIAE) potrà ordinare al gestore del sito l’immediata rimozione del contenuto. Il gestore ha quarantotto ore di tempo per ottemperare alla richiesta. In difetto, egli non subirà alcuna sanzione, ma l’interessato potrà presentare ricorso all’AgCom. Quest’ultima, a sua volta, avrà cinque giorni di tempo per svolgere un’istruttoria sommaria e, al termine di essa, ordinare al gestore la rimozione del contenuto protetto.
Se neanche dopo l’ordine dell’Authority si effettua la rimozione, l’AgCom irrogherà le sanzioni ed eventualmente disporrà la cancellazione e l’inibizione del sito, sia esso privato o pubblico, con scopi di lucro o un sito amatoriale o, ancora, un blog. A tal ultimo riguardo, mentre il d.lgs. 15 marzo 2010 n. 44 (c.d. decreto Romani) aveva espressamente escluso dal campo di applicazione delle norme di vigilanza (e quindi dalle competenze dell’AgCom in tema di cancellazione) i siti privati o quelli di distribuzione di contenuti audiovisivi per fini di scambio, l’Autority si è ora auto-attribuita la competenza a decidere anche sui siti privati.
L’Autorità garante avrà il potere di sottoporre a cancellazione o di inibire l’accesso ai siti che siano semplicemente sospettati di contenere, per es.:
1) contenuti giornalistici espressamente riservati che vengono riprodotti da fonti successive senza autorizzazione;
2) contenuti giornalistici anche non riservati, che non vengono ripresi integralmente da altre testate o giornali, ma da siti privati (per es. blog);
3) fotografie “artistiche” o video inseriti in siti, portali o blog;
4) contenuti caricati da utenti su piattaforme di condivisione di siti privati;
5) software liberi o meno, che contengano componenti (diversi dalle idee alla base dei programmi) sospettati di violazione di diritti di autore;
6) banche dati online pubbliche o private, contenenti almeno un file sospetto per il quale non è stata rilasciata l’autorizzazione da parte del titolare;
7) fotografie o video amatoriali caricati nelle piattaforme UGC, contenenti un sottofondo musicale;
8) video caricati dalle web tv.
Le principali perplessità che pone il sistema appena illustrato sono di due tipi.
Innanzitutto, vi è il fondato rischio di una “giustizia privata”. Il gestore di una piattaforma come, per esempio, YouTube o Facebook, essendo in questo caso il materiale caricato da soggetti terzi (gli utenti della piattaforma), potrebbe avere difficoltà a reperire l’autore della lesione del copyright (per consentirgli l’esercizio della difesa), specie nel breve periodo concessogli dalla norma (due giorni). In tal caso, onde evitare il ricorso all’AgCom e la successiva irrogazione delle sanzioni, l’intermediario potrebbe decidere, di sua iniziativa, e senza contattare l’autore del contenuto, di eliminare quanto asseritamente considerato illegittimo. In barba al principio del contraddittorio e alla difesa, costituzionalmente garantiti.
In secondo luogo, questo sistema prevede l’instaurazione di un giudizio, l’applicazione di sanzioni e l’eventuale oscuramento del sito senza l’intervento della magistratura, unico potere, nel nostro ordinamento, chiamato a decidere sui diritti soggettivi dei cittadini. Ed è di pochi giorni fa la relazione dell’ONU che ha sancito l’accesso ad Internet come un diritto fondamentale dell’uomo, strumento indispensabile per realizzare la libertà di espressione e di opinione.
Dunque, l’AgCom vorrebbe sostituirsi all’autorità giudiziaria e attribuirsi il potere di comprimere un diritto fondamentale dell’essere umano – per come riconosciuto dalle Nazioni Unite – con un semplice procedimento amministrativo, da avviarsi e chiudersi in soli sette giorni.
Peraltro, all’autore della violazione basterebbe varcare il confine italiano per rendere nuovamente operativo il sito che invece viene bloccato in Italia. Il mondo è ormai globalizzato e di questo dato si deve tenere conto nel momento in cui si vuole disciplinare la rete. Internet non può essere chiusa nei confini territoriali di uno Stato, proprio perché Internet è immateriale. Si rischia altrimenti di fare la parte di quei regimi autoritari mediorientali che, nel tentativo di sedare le rivolte o di agire sulla cultura del proprio popolo, inibiscono o restringono l’uso del web.
Dubbi sorgono anche sulla legittimità della proposta legislativa che, ridisegnando i meccanismi costituzionali di cui agli artt. 70 e seguenti della Carta fondamentale, ha previsto una iniziativa sui generis attraverso la delega all’AgCom.
Nel corso della conferenza stampa, le associazioni a tutela dei consumatori (tra cui, in prima linea,
Audiconsum) hanno lamentato come la fase della consultazione pubblica sulla delibera AgCom 68/2010 non abbia previsto proprio l’intervento dei rappresentanti del popolo della rete, ma piuttosto dei discografici.
Alla conferenza ha anche partecipato l’on.
Marco Beltradi, che da sempre si è dimostrato favorevole a discipline che contemperino la tutela del diritto d’autore con la libertà della rete. Lo stesso ha individuato nelle licenze collettive come sistema per superare l’attuale empasse: bisognerebbe cioè promuovere accordi tra le società di gestione collettiva, rappresentative degli aventi diritto, e le associazioni rappresentative degli interessi degli utilizzatori, accordi che definiscano le condizioni di uso delle opere, utilizzando lo scambio e la condivisione dei contenuti digitali. Le licenze Creative Commons potrebbero essere il futuro della rete.
Si parla poco di come creare nuovi modelli di mercato e si spinge il piede invece su come reprimere quello che sta appena nascendo. L’industria dei videogiochi è in forte crescita; tutto il settore dell’intrattenimento in generale è in crescita. Questo vuol dire che ci sono dei modelli che non risentono dell’impatto “pirateria” ed a cui ispirarsi.
Il mondo si evolve e si dematerializza. Il diritto d’autore è stato scritto in un’epoca in cui la realtà era solo quella fenomenica. Esso era considerato una naturale conseguenza della tutela della proprietà. Ma, a ben vedere, già la tutela della proprietà nasce da una matrice diversa rispetto a quella del diritto d’autore. I diritti sulla proprietà dei beni sono originati dal problema “scarsità”. È infatti la scarsità di un bene a imporre una disciplina che attribuisca e regoli i poteri sull’oggetto stesso. Se invece un oggetto si trova in natura in numero illimito, non vi è ragione di regolarne la proprietà. Proprio per questo nessuno ha mai pensato di disciplinare la proprietà dell’aria o della luce solare.
Ebbene, il diritto d’autore non è tanto rivolto a tutelare l’idea in sé, quanto le applicazioni “materiali” dell’idea. Se Tizio brevetta un nuovo oggetto per la pulitura del mosto, se Caio scrive una nuova melodia, nessuno può impedire alla società di pensare soltanto all’idea di Tizio o di cantare il motivo di Caio. Quel che si può impedire è invece di ricavare dall’idea di Tizio o dal motivo di Caio dei supporti fisici. Ancora una volta, quindi, tutto si riporta al concetto di bene materiale e alla scarsità che della materia sussite in natura.
Ebbene, quali sono le conseguenze se non esistono più i supporti fisici? Se possono essere effettuate copie in numero illimitato (come quelle di un file mp3) ad un costo tendente allo zero?
Tutto deve essere quindi riscritto. Come si è già detto in un
precedente articolo, il diritto d’autore nasce quando si è potuto incorporare l’opera intellettuale in un prodotto materiale e le si è così dato un valore commerciale. Prima di questo momento, l’uomo non avvertiva l’esigenza di tutelare le proprie idee. Ed oggi, che la tecnica ha ridato liquidità alla cultura, attraverso la dematerializzazione sulla rete, bisogna rendersi conto che anche il diritto d’autore è divenuto vetusto e necessita di riforma. Thomas Jefferson diceva: “
Quando un’idea viene diffusa, nessuno ne possiede meno poiché ogni altro possiede il suo intero. Chi riceve un’idea da me, riceve lui stesso istruzioni senza diminuire le mie: come chi accende la sua candela dalla mia, riceve luce senza lasciare me al buio”.
È inammissibile pensare di applicare una normativa nata per un’epoca materiale ad una realtà che tale non è. Come giustamente è stato riferito nel corso della conferenza stampa, prevedere un enforcement con un diritto d’autore così vetusto significa chiudere la rete. Internet infatti funziona nonostante il diritto d’autore e non grazie al diritto d’autore. Ci sono problemi che devono essere risolti preliminarmente all’enforcement, altrimenti si rischia di usare il copyright come un’arma di censura.
Angelo Greco
www.avvangelogreco.it