Spesometro: a che serve, cosa non va
Il motivo per cui è stato introdotto lo spesometro, considerando le operazioni che saranno monitorate a partire da domani, deriva dall'accertamento sintetico cosidetto "puro"
di Andrea Chirichelli |
30 giugno 2011
In base alle modifiche apportate dalla manovra economica 2010, questa metodologia di accertamento può essere fatta in base alle spese di ogni genere sostenute dal contribuente nel periodo d'imposta.
Ma non tutto funziona...
Per provare a constrastare l'evasione fiscale, un mezzo spesso utilizzato è quello dello Spesometro.
Il provvedimento del 22 dicembre 2010, in linea con il Dl 78/2010, che ha messo sotto la lente di ingrandimento i pagamenti che superano una certa soglia, prevedendo, per tutti i soggetti Iva, l’obbligo di comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva.
Per le operazioni senza obbligo di emissione della fattura (generalmente giustificate da scontrino o ricevuta fiscale), il limite è stato fissato a 3.600 euro, al lordo dell’Iva. In pratica lo spesometro obbliga i venditori a richiedere il codice fiscale ad ogni cliente la cui spesa complessiva sia superiore all’importo specificato. Più precisamente, le comunicazioni dovranno pervenire entro il 31 ottobre 2011 per le operazioni di importo pari o superiore a 25mila euro (al netto dell’IVA) con obbligo di fatturazione, relative al periodo d’imposta 2010; entro il 30 aprile 2012 per le operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro con fattura (periodo d’imposta 2011) e per le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro rese e ricevute dal 1° luglio 2011. Sono esonerati, dagli adempimenti in commento, i contribuenti “minimi” (se fuoriescono dal regime in corso d’anno, devono presentare la comunicazione per tutte le operazioni compiute nell’intero periodo d’imposta che hanno superato le soglie previste dallo “spesometro”).
L’unico modo per evitare la fattura è pagare con carta di credito, il cui percorso è già tracciabile da parecchio tempo. E' un modo alternativo per risalire al reddito partendo dalla spesa di ciascun contribuente. L'estensione dell'obbligo impatta direttamente sulle procedure di vendita dei singoli negozi, complicando non poco le regole da seguire sia per identificare il cliente sia per conservare le informazioni acquisite che dovranno essere, poi, a distanza di molti mesi, riepilogate nelle comunicazioni. Queste complicazioni sono attenuate dal fatto che il limite di 3.600 euro esclude una serie di piccole operazioni che non raggiungono la soglia. Un primo problema che si pone è quello dell'identificazione del cliente: il commerciante che si accorge che l'acquisto del cliente supera l'importo di 3.600 euro deve cominciare a preoccuparsi dei dati che deve acquisire.
Si viene a creare, però, una totale convergenza di interessi: quello del dettagliante di non emettere o emettere parzialmente il documento fiscale e quello del contribuente di non segnalare le spese all'Agenzia. Con buona pace di quelli che vorrebbero che questo fosse uno strumento per combattere l'evasione. Ci sono poi parecchie incongruenze: devono essere segnalate anche le operazioni effettuate nei confronti di turisti stranieri, che non hanno alcun nesso con l'accertamento sintetico. Sono poi, come detto ,esonerate le operazioni per le quali il pagamento avviene con carta di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti: in pratica lo stesso bene ti fa tracciare se lo paghi con l'assegno ma non ti fa tracciare se usi la carta di credito. Insomma, il solito casotto all'italiana...
Andrea Chirichelli