Dal meccanismo perequativo al ritardo delle pensioni di chi ha 40 anni di contributi
Redazione PMI-dome |
15 luglio 2011
I pochi ma significativi interventi che il Senato ha apportato alla manovra, si concentrano in alcuni campi ben precisi: viene ammorbidito il blocco della perequazione automatica, si verifica un anticipo di due anni all'applicazione del meccanismo di collegamento dei requisiti anagrafici previdenziali alla speranza di vita, viene introdotto un contributo di solidarietà destinato a tagliare in qualche modo le pensioni più alte e si introduce una piccola finestra destinata a coloro i quali andranno in pensione con 40 anni di contributi, qualsiasi sia la loro età.
Andiamo ad analizzare nella pratica quale siano gli effetti di tali interventi.
Rispetto al meccanismo di perequazione automatica, nello smentire le ipotesi create negli scorsi giorni relativi all’innalzamento delle soglie di pensione colpite dal blocco, resta invece confermato l’impianto che prevede scaglioni pensionistici sino a 1428 euro, fino a 2300 euro e oltre quest’ultima cifra.
Per ciascuna quota di pensione rientrante in questi scaglioni, viene confermato il meccanismo di limitazione crescente della perequazione, mentre la limitazione non tocca le pensioni inferiori al primo scaglione che abbiamo citato.
Alle pensioni della fascia intermedia viene riconosciuto solo il 70% della rivalutazione. Oltre i 2.337 euro, viene confermato il blocco totale della perequazione. Dal 1° gennaio 2014, invece, a meno di ulteriori interventi, in linea di principio dovrebbe ricominciare ad avere effetto la disciplina ordinaria, ma i contribuenti non avranno alcun diritto di recuperare gli importi bloccati nel biennio 2012-2013.
Per ciò che concerne la speranza di vita, ogni tre anni l'Istat certifica le speranze di vita e, se queste crescono, automaticamente crescono i requisiti anagrafici per le pensioni di vecchiaia e di anzianità. Il sistema doveva entrare in vigore nel 2015, il Dl 98 non ha fatto altro che anticipare al 2014 tale meccanismo e un’ulteriore modifica si profila in sede di conversione al 1 gennaio 2013. Dunque da tale data si verificherà una crescita secca di 3 mesi dei requisiti anagrafici di tutte le pensioni e con cadenza triennale tali requisiti potranno ancora incrementare.
Con la legge di conversione si riporta poi in vita il "contributo di solidarietà", uno degli istituti più controversi del sistema previdenziale. Si tratta in realtà di una trattenuta da applicare alle pensioni più alte e che trova giustificazione nelle esigenze di finanza pubblica. In pratica si effettua un prelievo - non rimborsabile - per un periodo temporaneo a tutte le pensioni al di sopra di una certa soglia. Stando a quanto previsto dalla manovra, fino a 90 mila euro lordi non si applica alcuna trattenuta. Per lo scaglione di pensione compreso tra 90 mila e 150 mila euro lordi, si applica una trattenuta del 5%; per lo scaglione successivo, la trattenuta cresce al 10%.
Abbiamo detto infine della novità di rilievo che riguarda i soggetti che vanno in pensione con 40 anni di contributi, dunque non sono soggetti ad alcun requisito anagrafico. Per costoro vengono introdotte delle mini finestre per le quali si avrà un effetto di ritardo nel godimento della pensione. Per chi dovesse maturare i requisiti nel 2012, la pensione slitta di un mese, mentre i mesi salgono a due per chi matura il diritto nel 2013, e arrivano a tre per le pensioni maturate a partire dal 1° gennaio 2014. Chi matura la pensione entro il 31 dicembre 2011, sarà escluso invece da tale meccanismo. Così come restano escluse un gruppo predefinito di 5mila persone, che dovranno essere selezionate tra quelle che matureranno il diritto anche dopo tale data ma che hanno determinate caratteristiche (lavoratori in mobilità, titolari di prestazioni a carico dei fondi di solidarietà).