Il DL Sviluppo ha irrigidito le condizioni per l'emissione del deposito senza pagamento IVA
Redazione PMI-dome |
15 luglio 2011
Il Dl 70/2011 ovvero il cosiddetto "decreto sviluppo", attraverso un emendamento approvato alla Camera, ha reso più rigide le condizioni relative all'immissione in deposito senza pagamento dell'Iva delle merci che provengono da un Paese al di fuori dell’UE, l’immissione diventa oggi possibile solo previa prestazione di idonea garanzia, vincolata sino all'estrazione dei beni.
Precedentemente a tale modifica entrata in vigore lo scorso 13 luglio le merci in libera pratica potevano essere sottratte al pagamento dell'Iva in dogana mediante la loro destinazione al deposito Iva. In questo caso, se non ricorrevano le ipotesi di esonero dall'obbligo di prestare cauzione, l'ufficio doganale provvedeva a far garantire l'Iva esposta nella dichiarazione ma non riscossa. Lo svincolo della cauzione avveniva poi a fronte della restituzione alla dogana del documento di importazione compilato dal depositario che riportasse l'attestazione della presa in carico delle merci.
Con tale adempimento l'operazione, sul piano doganale, era formalmente conclusa dunque l'importatore poteva vedersi riconosciuto lo svincolo della garanzia. A quel punto naturalmente l'esazione dell'Iva atteneva ad un momento successivo (l'estrazione dei beni) e interessava colui che procedeva all'estrazione. Stando a quanto previsto dunque dalla precedente normativa (articolo 50-bis, comma 4, lettera b) del Dl 331/1993), pertanto, le sorti dell'imposta, potevano essere legate a soggetti distinti: l'importatore in fase di introduzione, l'ultimo cessionario in fase di estrazione.
In base alla modifica in vigore da un paio di giorni, l'articolo 7, comma 2, lettera cc-ter del Dl 70, legge 106 – quest’ultima indipendenza tra i soggetti garanti viene meno, visto che il beneficio del non pagamento dell'imposta per l'immissione di beni d'importazione deve essere obbligatoriamente subordinata alla prestazione di "idonea garanzia" commisurata all'imposta. Mentre quest’ultima è una modifica che di fatto codifica una prassi già acquisita, quello che, invece, produce effetti è il legame introdotto tra garanzia all'importazione e assolvimento dell'Iva all'estrazione. Ai fini dello svincolo della garanzia all'importazione, secondo quanto stabilito dalla nuova normativa il soggetto che procede all'estrazione ha l’onere di comunicare al gestore del deposito Iva i dati per la liquidazione dell'imposta connessa all'estrazione del bene.
Stando a tale normativa dunque quando importatore e estrattore non coincidono, chi ha compiuto l'introduzione vede subordinato lo svincolo della garanzia al comportamento di un terzo.