Tale dato è preoccupante per i consumatori ma anche per i fornitori.
La legge italiana, infatti, nonostante la direttiva
europea 2000/31/CE, non ha ancora sviluppato strumenti normativi adeguati
e specifici per i contratti e le transazioni conclusi online. A dire il vero
esiste un decreto, il DL
99/185, ( in attuazione della direttiva 97/7/CE) il cui scopo
è proprio quello di fissare regole sufficientemente certe da tutelare
i contratti conclusi a distanza con qualsiasi mezzo compreso quello telematico.
Nell'art.8, che nel comma 2 si riferisce proprio all'eventualità
che il titolare della carta subisca una frode, si legge:
"L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore
i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito
ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento
da parte del fornitore o di un terzo, fatta salva l'applicazione dell'articolo
12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197. L'istituto di emissione della carta di pagamento
ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore".
Come si può vedere, è il fornitore il soggetto sul quale si può
dire ricada l'intero onere della tutela, pratica, del consumatore. Questo soprattutto
se si pensa alle frodi elettroniche.
In Internet, si sa, è estremamente difficile poter controllare che il
numero di carta di credito fornito durante una transazione corrisponda realmente
al suo effettivo titolare.
Questo non perché sia impossibile ma perché effettuare tali controlli
implicherebbe:
· allungare i tempi della transazione
· ridurre l'appetibilità, per il cliente, dell'acquisto
in Internet e quindi dei propri guadagni (se online ed offline occorre lo
stesso tempo per acquistare dove sarebbe il vantaggio dell'e-commerce?)
· scontrarsi spesso con il fatto che gli acquirenti online non
hanno sempre a disposizione immediata i mezzi necessari a trasmettere
i dati per i controlli (ad esempio il fax per trasmettere copie dei documenti
necessari)
Per il fornitore non esiste la possibilità di ridurre il proprio onere riguardo l'addebito delle somme non veritiere. Questo neppure se fosse in grado di dimostrare di aver egli stesso provveduto, con tutti gli strumenti necessari, alla sicurezza delle transazioni sul proprio sito.
Ciò che gli rimane da fare è cercare di tutelarsi adottando
misure preventive tali da ridurre al minimo il rischio di frode; questo
oltre a fornirgli un beneficio in termini di immagine ed affidabilità,
potrà di certo contribuire a ridurre eventuali costi indesiderati.
Una soluzione, se non si è in grado di disporre autonomamente delle tecnologie
necessarie, può essere quella di ricorrere
all'outsourcing facendo attenzione a scegliere una soluzione davvero
affidabile ed efficace.
Purtroppo, pur servendosi di raffinati sistemi di sicurezza, non si può avere la certezza di eliminare del tutto il problema. In questo caso il fornitore sarà danneggiato e questo perché l'Italia, rispetto ad altri paesi, non solo non sembra in grado di emanare una normativa che tuteli ambedue le parti, ma continua a rifiutare (non solo in quest'ambito) l'urgenza di adottare soluzioni che si riferiscano in modo specifico alla ormai diffusa realtà telematica.
di Francesca Girolfi