Nome
Cognome
Email
Password
Ho letto e accetto l'informativa sulla privacy
Desidero ricevere la Newsletter di PMI-dome.com
FacebookTwitterRSS
PMI Dome

Marchi comunitari: attenzione ai nomi noti!

Non è possibile registrare, come marchi comunitari, i nomi di soggetti già noti che non abbiano autorizzato tale registrazione
di Angelo Greco | 04 ottobre 2011
Angelo Greco è avvocato; a contratto esterno presso la cattedra di Procedura Civile dell'Università della Calabria, è autore numerose pubblicazioni giuridiche e di narrativa. Ha collaborato con la Columbia University di New York e dirige la rivista settimanale "Diritto & Rovescio" e il portale "La legge per tutti"
In una recentissima sentenza (Sent. 5.07.2011, Causa C-263-09), la Corte di Giustizia dell’Unione Europa ha precisato che l’ordinamento comunitario tutela il nome proprio di persona non solo come attributo della personalità, ma anche nei suoi aspetti economici. Il che significa che non è lecito sfruttare la notorietà del nome di una persona famosa per fini commerciali se non si è stati precedentemente autorizzati dal titolare del nome stesso.

La lettura del caso concreto spiegherĂ  meglio il significato di questa apparentemente complessa massima.
Una LTD giapponese aveva registrato, presso l’UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno) il marchio comunitario “Elio Fiorucci”, per creare una catena di prodotti destinati al commercio. L’omonimo stilista, che non aveva concesso l’autorizzazione a tale registrazione, è ricorso alla Corte di Giustizia invocando la lesione del proprio diritto al nome.

Storicamente, il diritto al nome è sempre stato considerato un diritto della persona, quindi avulso da ogni connotazione economica: come diritto, quindi, afferente a interessi morali e intellettuali (v. diritto all’identità personale, alla reputazione, alla privacy, ecc.). Tant’è che non pochi sono gli esempi di cognomi registrati due volte, ma per differenti classi merceologiche. Si pensi al marchio “Ferrari”, utilizzato tanto per auto sportive quanto per lo champagne.

Elio Fiorucci, tuttavia, ha adito la Corte per ottenere la dichiarazione di nullità del marchio registrato dagli asiatici. La Corte gli ha dato ragione. I giudici comunitari, infatti, hanno stabilito che un marchio che utilizzi lo stesso nome di una persona già nota può essere dichiarato nullo se la registrazione è avvenuta senza il consenso del titolare del nome.

Il diritto al nome, infatti, non deve essere inteso in senso restrittivo, limitato “alle sole ipotesi in cui la registrazione (…) si trovi in conflitto con un diritto inteso esclusivamente a tutelare il nome in quanto attributo della personalità dell’interessato”.

Le condizioni dunque perché tale tutela possa essere apprestata sono due:

a) che il nome sfruttato in modo illegittimo sia dotato di una notorietà già precedentemente riconducibile al titolare del nome stesso (l’illegittimo utilizzo infatti avviene proprio allo scopo di sfruttare tale notorietà);
b) che la legge dello Stato membro ove è proposta l’azione preveda la tutela del nome anche nella sua connotazione commerciale.


L’esigenza di una certezza a livello normativo-giurisprudenziale è avvertita oggi, in maggior misura, in materia di domini internet, dove si è affermato il deplorevole fenomeno del “demain grabbing” (ossia l'accaparramento di indirizzi web con estensioni riproducesti nomi di persone note per poi venderli ai diretti interessati dietro pagamento di corrispettivi sproporzionati).

Solo in quest'ultimo periodo l'orientamento delle autorità è mutato in modo da poter offrire maggiore garanzia ai legittimi proprietari dei nomi registrati. Il problema di fondo, tuttavia, è che sul web vale il primordiale principio “first come, first serve” (chi prima arriva, meglio alloggia). In senso contrario, però, dobbiamo segnalare due precedenti di merito dei nostri tribunali: Trib. Roma 2.08.1997 e Trib. Verona 25.05.1999, che fondano le proprie decisioni su norme di diritto vigente quali gli artt. 7 e 2569-2574 del codice civile, il d.P.R. 8 maggio 1948 n.795 , il d.l.480/1992, il d.P.R. 595/1993.

Altro precedente interessante è quello del Tribunale di Modena (ordinanza del 1/8/2000). Il Giudice (dissentendo dalla tesi che vorrebbe il DNS solo come l’indirizzo del computer collegato alla rete) ha confermato l’applicabilità della normativa in materia di concorrenza sleale e segni distintivi. L’ordinanza recita così: “'l’utilizzo di un identico domain name da parte del concorrente va, con tutta probabilità, considerato espressione di una attività di contraffazione del marchio e di concorrenza sleale confusoria a prescindere dalla natura debole o forte del marchio della ricorrente”.


Condividi

Tags (3)

marchi, legge, normativa
Lascia un commento

Nome:

Mail:

Oggetto:

Commento:

CAPTCHA

Codice controllo:






Inserisci il codice dell'immagine

CAPTCHA
  
Ho letto e accetto l'informativa sulla privacy



A Milano si riunisce Alfresco

Una visione dall'interno di tutto il sistema dell'azienda e le prospettive di sviluppo nei prossimi anni

SE UN IMPIEGATO APRE UN E-SHOP, MEGLIO L'APPOGGIO DI UN COMMERCIALISTA

Come calcolare l'IMU

Due nuove aliquote e uno strumento per semplificare il calcolo

BIT 2012

La Borsa internazionale del Turismo riapre i battenti con tante importanti novitĂ 
Accesso rapido