Angelo Greco è avvocato; a contratto esterno presso la cattedra di Procedura Civile dell'Università della Calabria, è autore numerose pubblicazioni giuridiche e di narrativa. Ha collaborato con la Columbia University di New York e dirige la rivista settimanale "Diritto & Rovescio" e il portale "La legge per tutti"
In una recentissima sentenza (Sent. 5.07.2011, Causa C-263-09), la Corte di Giustizia dell’Unione Europa ha precisato che l’ordinamento comunitario tutela il nome proprio di persona non solo come attributo della personalità, ma anche nei suoi aspetti economici. Il che significa che non è lecito sfruttare la notorietà del nome di una persona famosa per fini commerciali se non si è stati precedentemente autorizzati dal titolare del nome stesso.Le condizioni dunque perché tale tutela possa essere apprestata sono due:
a) che il nome sfruttato in modo illegittimo sia dotato di una notorietà già precedentemente riconducibile al titolare del nome stesso (l’illegittimo utilizzo infatti avviene proprio allo scopo di sfruttare tale notorietà);
b) che la legge dello Stato membro ove è proposta l’azione preveda la tutela del nome anche nella sua connotazione commerciale.
L’esigenza di una certezza a livello normativo-giurisprudenziale è avvertita oggi, in maggior misura, in materia di domini internet, dove si è affermato il deplorevole fenomeno del “demain grabbing” (ossia l'accaparramento di indirizzi web con estensioni riproducesti nomi di persone note per poi venderli ai diretti interessati dietro pagamento di corrispettivi sproporzionati).
Solo in quest'ultimo periodo l'orientamento delle autorità è mutato in modo da poter offrire maggiore garanzia ai legittimi proprietari dei nomi registrati. Il problema di fondo, tuttavia, è che sul web vale il primordiale principio “first come, first serve” (chi prima arriva, meglio alloggia). In senso contrario, però, dobbiamo segnalare due precedenti di merito dei nostri tribunali: Trib. Roma 2.08.1997 e Trib. Verona 25.05.1999, che fondano le proprie decisioni su norme di diritto vigente quali gli artt. 7 e 2569-2574 del codice civile, il d.P.R. 8 maggio 1948 n.795 , il d.l.480/1992, il d.P.R. 595/1993.
Altro precedente interessante è quello del Tribunale di Modena (ordinanza del 1/8/2000). Il Giudice (dissentendo dalla tesi che vorrebbe il DNS solo come l’indirizzo del computer collegato alla rete) ha confermato l’applicabilità della normativa in materia di concorrenza sleale e segni distintivi. L’ordinanza recita così: “'l’utilizzo di un identico domain name da parte del concorrente va, con tutta probabilità, considerato espressione di una attività di contraffazione del marchio e di concorrenza sleale confusoria a prescindere dalla natura debole o forte del marchio della ricorrente”.