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Il DDL sulle intercettazioni e la libertà della Rete

Mentre il Governo pone la fiducia sul disegno di legge sulle intercettazioni, il popolo della Rete insorge contro il comma 29. Intanto, Wikipedia fa sapere che la versione italiana non verrà chiusa
di Angelo Greco | 10 ottobre 2011
Si fa un gran parlare, in questi giorni, del disegno di legge sulle intercettazioni e del pericolo che esso rappresenterebbe per le libertà digitali. Un pericolo avvertito tanto forte che la stessa Wikipedia, stendardo della libertà di informazione, della condivisione dei contenuti e quindi della perfetta democrazia, sulle proprie pagine aveva paventato la possibilità di una chiusura della versione italiana dell’enciclopedia qualora la riforma dovesse venire approvata.

La querelle nasce dall’introduzione, nel DDL sulla disciplina delle intercettazioni, di una norma (il comma 29) che introduce, anche per la rete, il cosiddetto “obbligo di rettifica”.
La rettifica è un obbligo che già grava sulle testate giornalistiche e sulla televisione. Essa attribuisce a ciascun cittadino che ritenga la pubblicazione di immagini o notizie lesiva della propria dignità o contraria a verità il diritto di chiedere che il direttore o il responsabile del giornale o telegiornale pubblichi gratuitamente la rettifica.
La richiesta può essere inviata con qualsiasi mezzo di cui, ovviamente, si possa fornire prova (ricordo che la semplice mail non certificata non costituisce prova nel nostro ordinamento).
La ragione giustificatrice del comma 29 potrebbe risiedere nel divieto – esteso anche a Internet – di pubblicare sui giornali i testi delle intercettazioni telefoniche.

La norma non fa distinzione tra notizie vere o false. L’obbligo di rettifica, infatti, è previsto per qualsiasi notizia non vera o, seppur vera, comunque lesiva dell’immagine del richiedente.
La rettifica deve essere pubblicata entro due giorni dall’inoltro della richiesta (e non dalla ricezione). Essa inoltre deve avvenire con “le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferisce”.

La novità introdotta dal DDL sulle intercettazioni sta dunque nell’estensione di tale previsione anche ai “siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica”.

Veniamo ai punti di maggiore criticità del famigerato comma 29, questioni che stanno infuocando le contestazioni dei sostenitori delle libertà digitali.

Innanzitutto, la norma rimette il giudizio sulla lesività dell’espressione in capo al presunto leso, senza il previo vaglio di un giudice. Non sarà dunque un soggetto terzo e imparziale a stabilire se la pubblicazione è offensiva, ma lo stesso interessato che potrà chiedere, di sua iniziativa, senza prima ricorrere ad un Tribunale, la rettifica della pubblicazione. Con ovvie conseguenze sull’obiettività del giudizio. Ciò ovviamente finisce per esporre il titolare della testata giornalistica ai “capricci” di chiunque si ritenga, sia pure marginalmente, leso da qualsiasi espressione.

Il titolare del sito ha 48 ore per adeguarsi alla richiesta. Lo dovrà fare senza subire un regolare processo, ben sapendo che il mancato ottemperamento comporta per lui una sanzione fino a 12.500 euro.
Ciò può implicare due drammatiche conseguenze:
a) che il titolare del sito verrebbe a essere considerato responsabile “oggettivo” (e quindi a prescindere da una sua partecipazione dolosa o colposa all’azione) per le condotte potenzialmente offensive poste dagli utenti sulla piattaforma (si pensi un portale di dimensioni ciclopiche come Facebook), pur non avendo la materiale possibilità di controllarne sia la provenienza, sia il contenuto. E questo confligge ancora una volta con il principio di neutralità dell’intermediario, più volte affermato a livello comunitario;
b) che il titolare del sito potrebbe preferire conformarsi alla richiesta di rettifica, seppur palesemente falsa, pur di non sopportare l’alea di un eventuale giudizio;
c) che il titolare del sito, nella peggiore delle ipotesi, potrebbe ritenere non più conveniente effettuare informazione, per non soggiacere a recriminazioni di ogni tipo.

Ulteriore problema lasciato insoluto dalla legge è su chi incomba l’obbligo di rettifica. Indubbio che esso spetti al direttore responsabile nel caso di testata giornalistica, le perplessità sorgono invece per quei siti non registrati in tribunale. In questo caso, non essendovi una figura canonizzata di responsabile come per le testate giornalistiche, l’obbligo potrebbe incombere sul gestore del blog, sull’intestatario del dominio o su chi, caso per caso, è titolare del sito.

In ogni caso, la dizione generica della norma che individua i soggetti tenuti all’obbligo di rettifica nei “siti informatici” non consente di restringere il capo ai soli siti a carattere giornalistico. Si deve invece considerare ricompreso nell’applicazione qualsiasi indirizzo web, i blog e forse anche ai social network. In parole povere, l’obbligo di rettifica si potrebbe applicarsi a qualsiasi scritto o (addirittura) commento (divenendo esso parte integrante del sito) lasciato sul web. Con ulteriore incremento della responsabilità oggettiva in capo al gestore del sito.
Né vale a escludere la responsabilità in capo al gestore del sito la presenza di server in territorio straniero, posto che si applicherebbe la legge di residenza del reo.

Il termine di 48 ore è estremamente breve per procedere a qualsiasi tipo di vaglio sull’attendibilità della richiesta e sulla natura della pubblicazione. Peraltro, il termine non consente possibilità di distrazioni al rettificante (una malattia, una vacanza, un viaggio di lavoro, un week end fuori porta).
Sicché, onde non incorrere in sanzioni – che comunque verrebbero irrogate in caso di mancato ottemperamento – il titolare del sito potrebbe essere portato a pubblicare comunque la rettifica, pur se la ritiene infondata.


Ciò che però lascia maggiormente stupiti è il parallelismo che ingiustamente il DDL opera tra web e stampa.
Il disegno di legge, pur senza equiparare web e stampa, differenza più volte rimarcata dalla stessa Cassazione e che impedisce l’applicazione ad Internet delle garanzie costituzionali previste per la carta (come la non sequestrabilità della testata giornalistica), estende alla rete solo il vincolo della rettifica previsto già per la stampa.
Per cui, un qualsiasi blog continua a essere sequestrabile (peraltro la giurisprudenza ha inteso più volte oscurare l’intero sito pur potendo limitare il provvedimento alla singola pagina o commento), mentre invece il giornale non è generalmente soggetto a sequestro. Con la conseguente incongruità che, se per la carta stampata vi è un perfetto bilanciamento tra prerogative e doveri, in Internet il peso sarebbe tutto a sfavore della libertà.

Ai timori dei parlamentari che vedono nel web uno spauracchio delle loro prerogative precostituite, simbolo del focolaio di una incontrollabile rivolta culturale e sociale, ricordiamo che il nostro lontano e più acuto legislatore del 1930, prevedendo nel codice penale il reato di diffamazione all’art. 595, aveva già predisposto adeguata tutela contro i casi di diffusione di notizie offensive dell’altrui reputazione. Ciò a cui si potrebbe ben far ricorso nel caso del web, senza bisogno del comma 29.
Per fortuna, diversi parlamentari sembrano essersi schierati a favore dello stralcio della norma, che probabilmente non vedrà mai l’alba.

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