La violazione di tali diritti (per esempio nel caso di diffamazione) è sempre più frequente nel mondo della Rete. Questo perché si è diffusa una – consapevole o meno – tendenza a ritenere il Web un porto franco dove scrivere impunemente – e talvolta in modo violento – le proprie idee.Ma altre sono anche le fonti di illecito. Per esempio la violazione del diritto all’oblio (di cui si è già parlato in un precedente articolo su questo stesso portale) o la ricorrente lesione della privacy.
Proprio queste ultime due condotte sono all’origine delle cause C-509/09 e C-161/10 riuniti dalla Corte di Giustizia che, in un’unica sentenza, ha chiarito un principio di fondamentale importanza.
A differenza di quanto avviene nel caso di diffamazione a mezzo stampa, dove la competenza a decidere della relativa causa spetta – in linea di massima – ai magistrati dello Stato del luogo ove ha sede l’editore, nel caso di un’informazione divulgata in rete la questione della giurisdizione è assai più complessa e delicata. Difatti, difficile – se non del tutto impossibile – è stabilire dove l’azione delittuosa sia stata commessa: spesso il reo ha residenza in uno Stato mentre i server di cui egli si vale si trovano dislocati in un altro paese. Altrettanto utopistico è pensare di individuare il luogo ove gli effetti dannosi si sono verificati: ciò per via della diffusione capillare che, in ogni luogo del pianeta, ha la pubblicazione di una pagina Internet.
Proprio per controbilanciare la tutela del cittadino, i giudici di Lussemburgo hanno stabilito che il soggetto leso può scegliere alternativamente tra:
a. Il tribunale dello Stato del luogo di stabilimento del soggetto che ha immesso i contenuti nella rete;
b. Il tribunale dello Stato in cui il danneggiato ha il centro dei propri interessi (che, normalmente, coincide con il luogo della sua residenza);
b. Il tribunale dello Stato in cui il danneggiato ha il centro dei propri interessi (che, normalmente, coincide con il luogo della sua residenza);
In entrambi i suddetti casi, l’azione viene concessa per il risarcimento della totalità del danno subito.
In ultimo, la vittima ha anche una terza possibilità. Adire i tribunali di ciascuno degli Stati in cui sono stati diffusi i contenuti lesivi. Ma, in questo caso, si può richiedere solo il danno effettivamente subito sul territorio del singolo stato. Una scelta, quest’ultima, di certo meno pratica ed efficiente rispetto alle due precedenti.
La scelta di far ricadere la competenza anche sul giudice del luogo di residenza dell’offeso si giustifica anche per il fatto che solo quest’ultimo può meglio valutare l’impatto sui diritti della personalità – come la reputazione – che la condotta lesiva può avere determinato.
Del resto, l’orientamento è anche in linea con quella che è una giurisprudenza diffusasi nel nostro ordinamento in tema di illeciti a mezzo stampa.
Difatti, la Cassazione Cass. civ., sez. I 22-05-1992, n. 6148, aveva già stabilito che, “in tema di risarcimento di danno extracontrattuale, per lesione del diritto alla reputazione conseguente alla pubblicazione di un articolo su stampa periodica, territorialmente competente a decidere la causa a norma dell'art. 20 cod. proc. civ. è, alternativamente, il giudice del luogo ove il quotidiano è stampato e dove la notizia diviene per la prima volta pubblica e perciò idonea a pregiudicare l'altrui diritto ("forum commissi delicti"), ovvero il giudice del luogo ove il danneggiante ha la residenza o il domicilio ("forum destinatae solutionis"), essendo l'obbligazione da fatto illecito un debito di valore il cui adempimento va effettuato al domicilio che il debitore aveva al tempo della scadenza” (conformi Cass. 3733/1995; Cass. 10120/2000).
Tale orientamento è stato dopo esteso anche all'ipotesi di lesione alla reputazione conseguente alla diffusione di una trasmissione televisiva.
Gli ermellini hanno da sempre giustificato questo orientamento con una duplice motivazione. Innanzitutto i giudici ritengono che nel nostro ordinamento esista un principio generale in virtù del quale, in caso di squilibrio delle posizioni sostanziali delle parti, la previsione del foro del danneggiato, o comunque della parte debole, si giustifichi come misura riequilibratrice.
Inoltre, nell’impossibilità di determinare il territorio ove il danno si è prodotto, essendo lo stesso frazionabile in più posti (la pubblicazione del messaggio è infatti visibile ovunque), è bene incardinare la competenza nel luogo ove si è prodotto il maggiore effetto lesivo. Non vi è dubbio, al riguardo, che esso debba essere il luogo di residenza del soggetto leso, ove lo stesso è più conosciuto (o conoscibile) e quindi l’eventuale notizia diffamatoria potrebbe esporlo al giudizio e al conseguente isolamento sociale.
Lo stesso principio sembra oggi approdato alla Corte di Giustizia.
La normativa comunitaria prevede, per il caso di reati commessi a mezzo stampa scritta, che la vittima possa esperire l’azione sia ove è stabilito l’editore (per la totalità del danno), sia pressi i giudici di ciascuno Stato membro in cui la pubblicazione è stata diffusa (in questo caso solo per i danni verificatisi in quel singolo Stato). Sennonché, nel caso di Internet, l’impossibilità a individuare i luoghi in cui il danno si è materializzato (essendo i contenuti sulla rete consultabili nello stesso istante da un nuovo indefinito di netizen) consente di estendere la competenza anche al luogo ove il danneggiato abbia fissato la propria residenza.
Tuttavia il Tribunale europeo ha precisato, in conformità con quanto disposto da una direttiva comunitaria, che il prestatore di un servizio di commercio elettronico non può essere soggetto, nello Stato membro ospitante, a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto dello Stato membro in cui il prestatore è stabilito.


Angelo Greco è avvocato; a contratto esterno presso la cattedra di Procedura Civile dell'Università della Calabria, è autore numerose pubblicazioni giuridiche e di narrativa. Ha collaborato con la Columbia University di New York e dirige la rivista settimanale "Diritto & Rovescio" e il portale "La legge per tutti"



