di Redazione PMI-Dome |
12 dicembre 2011

Scade venerdì 16 dicembre il saldo ICI relativo all’anno di imposta 2011. Il pagamento può essere effettuato a mezzo mod. F24 o tramite bollettino di c/c. Nel primo caso sarà possibile compensare il debito Ici con eventuali crediti risultanti dalla dichiarazione dei redditi. I soggetti titolari di partita IVA devono utilizzare obbligatoriamente il canale telematico.
I codici tributo da indicare sono i seguenti:
• 3902 Ici per i terreni agricoli
• 3903 Ici per le aree fabbricabili
• 3904 Ici per gli altri fabbricati
Non sono tenuti al versamento del saldo i contribuenti che hanno effettuato il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2011.
Sono tenuti al pagamento:
- i proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato
- i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni
- i locatari in caso di locazione finanziaria (leasing)
- i concessionari di aree demaniali
Sono esentati dal pagamento dell'imposta i titolari degli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) o A9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico); come sempre, la base imponibile ICI è determinata utilizzando metodologie diverse a seconda della tipologia di fabbricato.