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PMI Dome

PEC: fa tutto il commercialista?

Sembrava un capitolo chiuso. E invece no. Una circolare del Ministero dello Sviluppo Economico rimette in discussione alcuni punti, con grandi vantaggi per professionisti e imprese
di Francesco Forestiero | 04 gennaio 2012

Francesco Forestiero

Francesco Forestiero è Dottore Commercialista e Revisore contabile. Laureato in Economia Aziendale, ha studiato Giornalismo, Web Marketing e Scrittura Creativa. Ha conseguito anche due master, uno in Diritto Tributario e uno in Contabilità, Bilancio ed Operazioni straordinarie tra imprese. Attualmente lavora per Edizioni Master SpA. Si occupa della redazione del network PMI-Dome.com e coadiuva altri progetti legati al Web
L’ultima puntata della soap opera della PEC era giunta ad un traguardo. Anzi, ad un finale. Ancora meglio, ad un comma: al comma 6, dell’articolo 16 del decreto legge 185 del 2008 (poi convertito, con modificazioni, nella legge 2 del 2009), che recitava: “Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il  proprio  indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di  iscrizione  al  registro  delle imprese...”. E poi ribadiva: “Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese [...] comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata...”.

Beh, i tre anni sono terminati il 29 novembre del 2011. Dopo di ciò, i titoli di coda – giusto per rimanere nella metafora “televisiva” – hanno portato il Ministero dello Sviluppo Economico ad emettere una circolare (la 224402 del 25 novembre 2011) con la quale, “viste le numerose segnalazioni da parte dei gestori PEC e l’impossibilità di far fronte all’enorme mole di richieste di nuovi indirizzi”, veniva concessa una proroga di un mese.

Scaduto il rinvio, però, le cose hanno preso una piega diversa. E la soap della PEC è andata di nuovo in onda, tornando sugli schermi delle PMI e dei professionisti grazie ad un ennesimo chiarimento del Ministero.

Ecco il fatto.

Con la circolare numero 3645/c del 3 novembre, il Ministero dello Sviluppo Economico aveva individuato gli ultimi chiarimenti sulla comunicazione della PEC al Registro delle imprese, esplicitando le società effettivamente tenute alla comunicazione dell’indirizzo digitale.
La circolare chiariva che dovevano essere considerate “imprese costituite sotto forma societaria” le società di capitali e di persone, le società semplici, le società cooperative, le società in liquidazione e le società estere che hanno in Italia uno o più sedi secondarie.
Indicava il procedimento da utilizzare per la comunicazione la Registro, ovvero tramite Comunicazione Unica; rammentava che – ai sensi dell’articolo 16, comma 6 – l’inscrizione dell’indirizzo PEC e delle eventuali variazioni erano esenti da bollo e dai diritti di segreteria; specificava che, nel caso la comunicazione fosse stata accompagnata ad altri atti (ad esempio la nomina di un amministratore) questa doveva, invece, essere soggetta a bollo e ai diritti di segreteria. E tanto altro.
E infine, specificava un’altra cosa. Che “I professionisti individuati dall’art. 31, comma 2-quinquies, della legge 24 novembre 2000, n.340, possono presentare la comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese dichiarando, nelle note, di essere stati a ciò incaricati dal legale rappresentante della società e di essere iscritti nel relativo Albo, nel caso in cui il dispositivo di firma digitale utilizzato per sottoscrivere la domanda non sia completo del certificato di ruolo. Si ritiene che nulla osti all’indicazione, nell’ambito della comunicazione in questione, dell’indirizzo di posta elettronica di uno studio professionale che assista l’impresa negli adempimenti burocratici, ovvero, ad esempio, di un’altra società cui l’impresa obbligata all’adempimento sia giuridicamente o economicamente collegata”.

Da qui, nascono i dubbi. E qualche commercialista si è chiesto: è possibile, anziché fare acquistare una casella PEC ad ogni cliente, indicare l’indirizzo di posta certificata dello Studio, senza fare incorrere in sanzioni i legali?
Dubbio lecito. Tanto che uno studio ha effettuato una richiesta di parere al Ministero dello Sviluppo Economico.

La domanda: “Con messaggio di posta elettronica dell’ 8/11/2011 codesto Studio di professionisti chiede, alla luce delle indicazioni contenute nella circolare n. 3645/C del 3/11/2011, se sia possibile, anziché fare acquistare una casella p.e.c. ad ogni società cliente, indicare l’indirizzo di posta certificata di codesto Studio, senza fare incorrere in sanzioni i legali rappresentanti delle società in questione”?
La risposta: “Al riguardo si conferma la correttezza dell’ipotesi indicata, attesa la sua conformità alle indicazioni contenute nella citata circolare ministeriale («Si ritiene che nulla osti all’indicazione, nell’ambito della comunicazione in questione, dell’indirizzo di posta elettronica [ovviamente, certificata] di uno studio professionale che assista l’impresa negli adempimenti burocratici [...]»).

Un’ulteriore rivoluzione che potrebbe portare ad imprese e professionisti innumerevoli vantaggi in termini amministrativi ed economici. Pensate a quelle piccole imprese artigiane che non sanno adoperare la strumentazione digitale o a quelle che, semplicemente, preferiscono delegare al proprio commercialista tutte le lungaggini burocratiche. E ancora: a quelle che pur avendo già comunicato il proprio indirizzo al Registro imprese preferiscono cambiare ed affidare i rapporti con la Pubblica Amministrazione ai propri consulenti. Vedremo...

Nel frattempo, l’Associazione Cittadini di Internet - che da sempre promuove anche l’utilizzo di strumenti alternativi alla PEC (come i certificati digitali S-Mime, tra l’altro previsti anche dal Legislatore nella stessa legge che disciplina la posta certificata) – si è fatta sentire, ed ha chiesto al Ministero di esprimere un altro parere. Questa volta sulla validità dell’uso di strumenti alternativi alla PEC.
L’Associazione ha chiesto al Ministero di dare un parere sull’uso di un “analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali”, ai fini delle comunicazioni alle CCIAA e relativi ordini professionali. Domandando, altresì, di ribadire “la possibilità di scelta da parte dei soggetti interessati verso gli enti demandati a raccogliere tale informazione cosi come legiferata”.
Il Ministero, secondo il presidente dell’Associazione, l’amico Massimo Penco, sembra essere propenso ad emettere subito questo parere.

Aspettiamo.


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