Meglio specificare in fattura che i ricavi e i compensi non sono soggetti a ritenuta d’acconto
di Redazione PMI-Dome |
16 gennaio 2012

La precedente disciplina del regime dei minimi (L. 244/2007), fissava che i contribuenti minimi dovevano indicare in fattura una dicitura del tipo: “
Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 100, della Finanziaria 2008”.
Le nuove disposizioni che hanno riformato il regime, di cui all’art. 27 del DL 98/2011, e il corrispondente provvedimento attuativo del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate del
22 dicembre scorso (n. 185825), nulla affermano a riguardo.
È opportuno, comunque, inserire nuove indicazioni nelle fatture emesse da tali soggetti con riferimento alla nuova normativa.
“
Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 27 commi 1 e 2 D.L. 6 luglio 2011 n. 98”.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre fissato che i ricavi e i compensi dei contribuenti minimi non sono assoggettati a
ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta; a tal fine, però, i contribuenti devono rilasciare un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
A riguardo, potrebbe essere vantaggioso, anziché inviare specifiche comunicazioni ai sostituti d’imposta dei contribuenti minimi, inserire direttamente nelle fatture emesse la seguente indicazione: “
Prestazione non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 5.2 del Provvedimento Agenzia delle entrate del 22.12.2011 n. 185820”.