di Redazione PMI-Dome |
23 gennaio 2012

La tassazione forfetaria sui contratti di locazione degli immobili abitativi, posseduti al di fuori di un ambito imprenditoriale, poteva essere utilizzata indistintamente sia ai nuovi contratti formati successivamente al 7 aprile 2011 (data di entrata in vigore del DLgs. 23/2011, istitutivo della
cedolare secca), che a quelli già esistenti in tale data.
Per la prima categoria gli adempimenti sono stati stabiliti dalla circolare dell’
Agenzia delle Entrate n. 26 del 1° giugno 2011. L’iter è il seguente: comunicazione all’inquilino, tramite raccomandata con data certa, della volontà di esercitare l’opzione e di rinunciare agli adeguamenti del canone. In seguito, bisogna registrare il contratto all’Agenzia delle Entrate esercitando l’
opzione nel modello 69; infine, si deve calcolare e versare l’imposta nei modi e termini previsti per le imposte dirette.
Per quei contratti in essere alla data del 7 aprile 2011, gli adempimenti si aggravano.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato stabilito che il locatore possa “
applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nell’anno 2012 per i redditi 2011”.
Ciò ha trovato conferma nella c
irc. 26/2011, ove si dichiara che “
l’eventuale applicazione del nuovo regime di tassazione può avvenire direttamente in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nell’anno 2012 per i redditi 2011” e tale opzione “
può avere effetti anche per l’annualità contrattuale successiva, vale a dire per l’annualità decorrente dall’anno 2011”.
Quindi, l’opzione esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011, potrà riguardare, a scelta del locatore: l’annualità contrattuale scaduta nel 2011; l’annualità contrattuale che prende avvio dal 2011 e scade nel 2012; entrambe le annualità contrattuali.
I problemi sorgono per le annualità successive che decorrono dal 2012.
Il contribuente interessato ad usufruire del regime della cedolare secca dovrà esercitare la relativa opzione entro il termine stabilito per il versamento dell’imposta di registro, presentando il modello 69, direttamente all’Agenzia delle Entrate.