di Redazione PMI-Dome |
23 gennaio 2012

È stato approvato il
Ddl. A.S. n. 307-B, recante “
Disposizioni in materia di usura e di estorsione nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”. Sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni.
Il testo contiene la nuova disciplina sulla crisi da
sovraindebitamento, permettendo al debitore, che non sia in grado di assolvere ai propri debiti e che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali (art. 1 del RD 267/42), di estinguerli tramite un accordo con i creditori.
Presupposto è che non abbia fatto ricorso ad analoga procedura nei tre anni precedenti, che siano regolarmente pagati i creditori estranei all’accordo e i titolari dei crediti privilegiati.
Rispetto al testo del DL 212/2011, recante “
Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile”, non vi è alcun riferimento alla categoria dei debitori “consumatori”, cioè “
la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
L’attuazione del piano deve essere commissionata ad un liquidatore nominato dal giudice, su proposta dell’Organismo di composizione della crisi.
Quest’ultimo prenderà atto se per la soddisfazione dei crediti vengono utilizzati beni sottoposti a pignoramento.
Gli organismi di composizione della crisi, iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, devono consegnare unitamente alla domanda di iscrizione, il proprio regolamento di procedura. Sono tenuti inoltre a comunicare eventuali variazioni.
Fra i poteri degli Organismi, previa autorizzazione del giudice, anche la possibilità di accedere ai dati contenuti nell’Anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche.