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PMI Dome

Commette illecito l’imprenditore che duplica il software

Sentenza della Corte di Cassazione Penale del 15 febbraio 2012
di Redazione PMI-Dome | 17 febbraio 2012
Rischia il carcere l’imprenditore che dopo aver acquistato un software, lo duplica per installarlo sui personal computer dell’azienda.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza numero 5879, condannando un imprenditore emiliano a quattro mesi e 1.000 euro di multa.

L’imprenditore, dopo aver acquistato un software per elaborazioni dati, lo aveva copiato ed installato su tutti i pc aziendali.
Il reato contestato è quello di violazione del diritto d’autore.

Prima il Tribunale e poi la Corte d’appello di Bologna avevano ritenuto fondata l’accusa. Da qui, il ricorso in Cassazione.

Secondo i giudici la ricostruzione dei fatti conduce a far ritenere che l’imputato avesse acquistato una sola copia di ciascuno dei 9 programmi informatici prodotti da Microsoft, facendo poi molteplici copie di ciascun originale da installare su più computer della sua azienda.

In particolare, la sentenza di primo grado, che i giudici di appello richiamano in punto di fatto e che la Cassazione ha esaminato «attesa la continuità fra le due decisioni di condanna», afferma che sui fatti contestati e asseverati dai risultati peritali l'imputato ha reso piena ammissione, con la conseguenza che, alla luce delle conclusioni della sentenza di appello, «tali profili debbono essere considerati fuori discussione e si rende palesemente infondata la prospettazione difensiva contenuta nel secondo motivo di ricorso sia con riferimento alla sola copia di “back up” sia con riferimento ad asserite deficienze dell'accertamento tecnico».

Dunque i giudici di merito hanno escluso che la contestazione attribuisca rilievo alla presenza o meno del marchio Siae e hanno ritenuto che «la condotta illecita contestata e accertata consista esclusivamente nella illecita duplicazione dei programmi al fine di essere utilizzati su plurimi apparecchi; si tratta di violazione prevista dalla prima parte del primo comma dell'arti 71-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633».

In conclusione, il ricorso è stato respinto e l’imprenditore condannato al pagamento delle spese processuali.

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